Domanda
E' possibile accordarsi con il lavoratore per assegnarlo a mansioni inferiori?

Risposta
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a mansioni equivalenti o eventualmente superiori (art. 2103 c.c., primo comma). Ogni patto contrario è nullo (art. 2103 c.c., secondo comma). Il patto di demansionamento intercorso con il lavoratore, tuttavia, è ritenuto legittimo se è esclusivamente volto ad evitare il licenziamento dello stesso (ex plurimis, Cass. Sent. n. 2375/2005). Devono quindi sussistere condizioni tali da giustificare, in mancanza di accordo, il licenziamento e deve sussistere, prima o contestualmente al demansionamento, il consenso, esente da vizi della volontà, del lavoratore. In un eventuale giudizio, l'onere della prova in merito alla sussistenza di tali condizioni incombe sul datore di lavoro.

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