Trasparente la domanda, trasparente la risposta. Una volta esercitata l’opzione per il sistema di tassazione disciplinato dagli articoli 115 e 116 del Tuir, la Srl non può tenere per sé il credito maturato in seguito alle ritenute subite e utilizzarlo in compensazione dei propri debiti tributari e contributivi, neanche quando i soci, a cui lo stesso credito viene, di norma, attribuito, danno il loro benestare. Questo si legge nella risoluzione 99/E del 3 ottobre, con la riflessione che, se ciò potesse avvenire, non avrebbe più senso la scelta per la trasparenza operata a monte, perché tutta l’operazione ricondurrebbe la società all’ordinaria modalità di tassazione Ires.

Il chiarimento è stato sollecitato da una Srl “trasparente” che svolge un’attività per la quale i propri clienti possono fruire dei bonus fiscali del 36 e del 55 per cento. Quindi, sui bonifici ricevuti per i lavori realizzati, subisce la ritenuta d’acconto istituita, prima nella misura del 10%, dal Dl 78/2010, poi, ridotta al 4%, dal Dl 98/2011. Nel rispetto delle norme che regolano la trasparenza, il credito che si viene a formare per effetto delle ritenute va distribuito proporzionalmente ai soci, che possono recuperarlo chiedendone il rimborso.
Tanto premesso, la Srl ritiene possibile trattenere tale credito e utilizzarlo in compensazione.

L’Agenzia dissente e, per fugare ogni perplessità, si riallaccia ai chiarimenti forniti nel 2009 con la circolare 56/E. A quell’epoca l’Amministrazione finanziaria, da una lettura congiunta e coordinata delle disposizioni che regolano le distinte discipline contenute nell’articolo 22 del Tuir (scomputo degli acconti) e nell’articolo 17 del Dlgs 241/1997 (versamento unitario di imposte e contributi con facoltà di compensazione), si era espressa in senso apparentemente opposto. Analizzando in maniera critica il contenuto del precedente documento di prassi, l’Amministrazione fa notare che l’assenso dato allora circa l’utilizzabilità in compensazione della quota eccedente rispetto all’Irpef del socio, da parte della società, riguardava soltanto quelle di persone.

Una simile trasmigrazione, infatti, può andar bene esclusivamente per società caratterizzate dal fatto di non avere una soggettività distinta dal singolo socio e, in particolare, un regime di tassazione “naturalmente” trasparente (società di persone, imprese familiari, associazioni senza personalità giuridica per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, società di fatto e quelle di armamento). Infatti, i redditi prodotti dalla “collettività” vengono, per natura, imputati a ciascun associato, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

Nel caso di una Srl, invece, nonostante la tassazione per trasparenza sia sostanzialmente analoga a quella prevista per le società di persone, la riassegnazione delle ritenute da parte dei soci non è fattibile perché l’adesione al particolare regime impositivo non è “insita”, ma è il risultato di una scelta.


Fonte: Agenzia Entrate

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