Il tema della capacità espansiva del giudicato è tema sempre attuale, in considerazione dei frequenti interventi della giurisprudenza domestica e comunitaria.
La Suprema corte, con la sentenza 18907 del 16 settembre, è tornata sul discusso rapporto tra il principio del "giudicato esterno" e quello dell'"abuso del diritto".
Nel caso di specie, il contribuente ha eccepito il giudicato esterno, rilevabile anche d'ufficio in Cassazione, a copertura anche dell'annualità d'imposta in giudizio, vista la pronuncia di altra Commissione tributaria regionale passata in giudicato, con la quale era stato annullato l'avviso di rettifica emesso, ai fini Iva, a carico dello stesso soggetto, ma su un differente anno d'imposta.

Il giudicato è un istituto giuridico di valenza generale. Esso consente di dare effettiva applicazione al principio del giusto processo, assegnando stabilità, certezza, rapidità e coerenza agli accertamenti giudiziali, aspetti imprescindibili nell'esercizio della funzione giurisdizionale. In termini generali, la rilevanza nel processo tributario del giudicato esterno costituisce espressione del superiore principio del ne bis in idem, e sarebbe contrario ai criteri di logicità ed economia dei giudizi imporre al giudice di non tener conto di un giudicato di cui abbia contezza.
La cosa giudicata è l'affermazione indiscutibile di una volontà concreta di legge che riconosce o disconosce un bene della vita a una delle parti; essa è l'esistenza di una volontà di legge nel caso concreto. La cosa giudicata non è altro che il bene della vita riconosciuto o disconosciuto dal giudice con sentenza, la quale materialmente si compone del dispositivo e della motivazione.

I giudici di legittimità, con la sentenza in esame, dopo aver premesso che "Sul piano generale, va osservato che il giudicato sostanziale, la cui portata oggettiva e soggettiva si evince dal disposto dell'art. 2909 c.c., in via di principio non può che vincolare le parti con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua formazione. E tuttavia, può talvolta accadere che l'accertamento, contenuto nella sentenza passata in giudicato, attenga ad un fatto idoneo a produrre determinati effetti destinati a durare nel tempo, nell'ambito di un rapporto giuridico unitario (rapporto cd. di durata)", ha affermato che "Il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato è apparso coerente, per un verso, con l'oggetto del processo tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa dell'amministrazione finanziaria, per altro verso, con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone - nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale - di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario nel senso suindicato. Anche nella prospettiva in esame non si è mancato, tuttavia, di rilevare - in conformità al principio di autonomia dei periodi di imposta, che comporta l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria, relativa ad un determinato periodo, rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso - che tale capacità espansiva del giudicato è limitata agli elementi costitutivi della fattispecie, come le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria, che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente" (cfr Cassazione, sentenze 13916/06 e 9512/09).

Contestualmente gli stessi giudici però evidenziano che "sotto un diverso - e tutt'altro che secondario profilo - l'ordinamento tributario è ispirato altresì all'esigenza di contrastare il cd. abuso del diritto, individuato dalla giurisprudenza comunitaria come lo strumento essenziale, finalizzato a garantire la piena applicazione del sistema comunitario di imposta. In materia tributaria, invero, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, sebbene non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio di imposta, in assenza di ragioni economiche apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici".
In tale ottica, ad avviso della Corte, "è evidente il rischio che la proiezione del giudicato oltre il periodo di imposta che ne costituisce lo specifico oggetto possa, in concreto, tradursi in un impedimento alla compiuta realizzazione del contrasto all'abuso del diritto. La preclusione da giudicato finirebbe, infatti, col paralizzare l'accertamento di condotte elusive per le successive annualità di imposte, magari temporalmente distanti da quella costituente oggetto dell'accertamento consacrato nel precedente giudicato" (cfr Cassazione, sentenze 6800/2009, 20029/2010, 1372/2011).

In definitiva, si può concludere nel senso che l'utilizzabilità della sentenza passato in giudicato in altro procedimento è subordinata a un duplice limite:
o l'effetto vincolante scaturente dal cosiddetto "giudicato esterno" non può produrre effetti contrastanti con l'applicazione delle norme di rango superiore (comunitario o costituzionale)
o la "copertura del giudicato" è, in ogni caso, subordinata alla verifica dell'esatta coincidenza, soggettiva e oggettiva, del rapporto dedotto nelle controversie.


Fonte: Agenzia Entrate

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