Nuova denominazione per il codice tributo "5248". Dopo la disciplina, introdotta dalla manovra correttiva (Dl 98/2011) sul divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita di denaro ai minori di diciotto anni, è emersa l'esigenza di modificare la descrizione del predetto codice per il versamento tramite F24 delle somme dovute ai Monopoli di Stato, che attualmente è "Sanzione amministrativa pecuniaria in violazione del divieto di partecipazione dei minori ai giochi con vincita in denaro".
Scompare, dunque, la vecchia definizione "Sanzione amministrativa pecuniaria in violazione del divieto di partecipazione dei minori ai giochi con vincita in denaro ai sensi dell'articolo 1, comma 70, della legge del 13 dicembre 2010, n. 220".
A stabilirlo, la risoluzione n. 98/E del 30 settembre.

Nuova disciplina
La manovra correttiva ha abrogato il periodo terzo e quarto dell'articolo 1, comma 70, della legge 220/2010, che sostanzialmente prevedeva la sanzione da 500 a 1000 euro e la chiusura del locale fino a quindici giorni, per i titolari degli esercizi commerciali che consentivano la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto. Contemporaneamente, ha introdotto una nuova disciplina per il divieto di partecipazione ai giochi per i minori (articolo 24, commi da 20 a 22, Dl 98/2011).

In particolare al comma 20 è fatto espresso divieto di consentire la partecipazione ai giochi per i minori di diciotto anni.
Il comma 21 prevede, poi, un inasprimento delle sanzioni per gli esercenti, che vanno da un minimo di 5mila fino a 20mila euro, mentre la chiusura del locale può andare da 10 a 30 giorni.
Il comma 22 dispone la cancellazione dall'albo fino a tre mesi se la violazione del divieto riguarda i videogiochi (articolo 110 comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); di conseguenza i concessionari per la gestione della rete telematica non potranno intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore (articolo 1, comma 533-ter, legge 266/2005).
Nessuna variazione sulle modalità di compilazione del modello F24 Accise, che restano quelle indicate con la precedente risoluzione (23/E del 24 febbraio 2011).


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top