La Corte di Cassazione ha rimesso la questione della natura della decurtazione dei punti della patente alla Sezioni Unite.
La questione della natura della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente non trova pace. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha nuovamente rimesso la questione della natura e dei rimedi previsti dal legislatore in tema di decurtazione dei punti dalla patente alle Sezioni Unite.

La Corte, in particolare, ha rimesso la questione riguardante la circostanza che, secondo il dettato normativo, un accertamento d’infrazione al codice della strada alla quale consegua la decurtazione dei punti-patente, non può contenere un provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa, bensì solo un preavviso di quella specifica conseguenza che altro organo potrebbe ricollegare, con autonomo provvedimento, al futuro ed eventuale definitivo accertamento della violazione contestata.

Secondo i giudici rimettenti, da ciò ne consegue che l’opposizione in discussione dovrebbe essere dichiarata inammissibile sia per difetto dell’oggetto dell’impugnazione, id est un qualsivoglia provvedimento lesivo di diritti soggettivi dell’opponente, sia per il connesso difetto d’interesse di quest’ultimo alla proposta impugnazione.

Tali profili interpretativi, a giudizio della seconda sezione civile della Cassazione, non sono stati affrontati dalle Sezioni Unite nei precedenti interventi che hanno riguardato lo stesso tema, ossia le sentenze 20544 del 2008 e 22235 del 2009.

In tali pronunce, infatti, le Sezioni Unite avevano affrontato il problema della natura della decurtazione dei punti, definendola come sanzione accessoria impugnabile in sede giurisdizionale, ma senza valutare la questione dell’opponibilità del verbale o dell’ordinanza ingiunzione confermativa della decurtazione di punteggio.

Secondo la Corte, né i verbalizzanti né il Prefetto, possono irrogare la sanzione accessoria della decurtazione di punteggio.

Questa misura può, infatti, essere adottata solo dall’autorità centrale preposta all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, ovvero il Ministero dei Trasporti all’esito della vicenda.

Secondo i Giudici rimettenti, come detto, la sanzione non può mai contenere un provvedimento irrogativo di decurtazione di punti patente, “bensì solo un preavviso di quella specifica conseguenza che altro organo potrebbe ricollegare, con autonomo provvedimento, al futuro ed eventuale definitivo accertamento della violazione contestata”.

Tale aspetto, essendo in grado di incidere sui poteri dei Giudici di Pace e dei Prefetti, nonché di condizionare la tutela dei ricorrenti avverso i verbali di infrazione al Codice della Strada, necessita di un chiarimento nomofilattico delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

(Ordinanza Cassazione civile 19/03/2011, n. 6313)


Fonte: IPSOA

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