Dal periodo di paga "aprile 2011" per trasmettere dichiarazioni e documentazione all'INPS il datore di lavoro dovra' avvalersi di intermediario autorizzato. Non sara' immediatamente chiuso l'attuale canale di invio delle denunce finche' le Sedi territoriali non siano messe in grado di acquisire deleghe e subdeleghe .
A decorrere dalle denunce contributive relative al periodo di paga “aprile 2011”, non sarà più possibile trasmettere dichiarazioni e documentazione all’Inps per conto di un datore di lavoro se non da parte di un intermediario autorizzato. Purtuttavia, non sarà immediatamente chiuso l’attuale canale di invio delle denunce né l'accesso alla consultazione dei dati (cassetto previdenziale, ecc.), finche le Sedi territoriali dell’Istituto non siano messe in grado di acquisire deleghe e subdeleghe, come previsto dalla circolare n. 28/2011 (cfr. ). Al momento, infatti, il nuovo sistema è utilizzabile esclusivamente dagli intermediari iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro oppure dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili. Questi ultimi, peraltro, debbono altresì dichiarare presso quale Ufficio provinciale del lavoro hanno presentato la dichiarazione di svolgere attività in materia del lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti.

Al momento manca l'acquisizione delle deleghe agli Avvocati, anch’essi abilitati allo svolgimento dell’attività a condizione che lo comunichino alla competente D.P.L.

Uno dei motivi di blocco nell’acquisizione delle deleghe relative ai summenzionati professionisti è la mancata corrispondenza fra il codice fiscale digitato e quello presente nelle liste degli iscritti trasmessi dagli Ordini interessati.

L’INPS segnala che nella maggior parte dei casi il mancato accesso è dovuto ad un codice fiscale inviato dall'Albo, diverso dal codice utilizzato dall'utente. In questo caso è necessario che il Consulente o Commercialista si faccia carico di verificare o comunicare l'anomalia al proprio Ordine nazionale, che ha fornito i dati, in modo da aggiornare la propria posizione.

E’ stato superato, invece, il blocco causato dall’aver inserito o modificato il dato del rappresentante legale presente nell’archivio dell’Istituto. In un primo momento ciò comportava il messaggio di back office che l'attivazione della delega doveva avvenire tramite l'intervento della sede, mentre ora è lo stesso utente che può attivare la delega cliccando sull'ultima icona a destra della maschera. Qualora la delega sia stata attivata ma ci si renda conto che contiene dei dati errati, è necessario procedere con la revoca della stessa ed attendere il giorno successivo (nello stesso non è possibile) per reinserirla con i dati corretti e riattivarla.

Una volta stampata e fatta firmare dal cliente la delega, l’intermediario è tenuto a conservarla, unitamente ad una fotocopia di un valido documento di identità del delegante, per tutto il periodo di vigenza della stessa, nonché nei 5 anni successivi, e ad esibirla a richiesta. Qualora intendano delegare uno o più dei propri lavoratori dipendenti alla gestione degli adempimenti nei confronti dell’Istituto, gli intermediari dovranno utilizzare l’apposita applicazione per l’attribuzione delle sub-abilitazioni ad operare.

Una procedura analoga è prevista per le associazioni datorili delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 12/79, che potranno operare con una abilitazione a cui saranno quindi associati uno o più soggetti responsabili. Non sono autorizzati alla predisposizione e trasmissione della documentazione relativa agli adempimenti di previdenza ed assistenza sociale né i Centri di elaborazione dati (CED) che, ai sensi dell’art. 1, comma 5 della legge n. 12/1979, possono effettuare “esclusivamente” attività esecutive e di servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali ed accessorie – né quei soggetti – quali i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori contabili – che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale.

I datori di lavoro che intendano curare gli adempimenti in prima persona o per il tramite di propri dipendenti devono essere in possesso del PIN, rilasciato secondo le istruzioni impartite con la circolare n. 32 del 17 febbraio 2004. Coloro che non ne siano in possesso potranno richiederlo utilizzando l’apposito modello allegato alla circolare n. 28/2011.


Fonte: IPSOA

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