Non è quindi assoggettato ad IRAP il professionista (si tratta, nella specie, di un ragioniere che opera in qualità di consulente e membro di collegi sindacali) che, per l’esercizio della professione, si avvale della struttura organizzativa di terzi.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12653/2009, ricordando che i presupposti dell’IRAP per gli esercenti attività professionali sono, infatti, costituiti:
•dal possesso da parte del contribuente di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio della professione;
•dall’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui.
(Cassazione civile Ordinanza, Sez. Trib., 28/05/2009, n. 12653)
Fonte: IPSOA
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