Per il pagamento di imposte dirette, Iva, imposte sostitutive, contributi e premi, tutti i contribuenti,

titolari e non titolari di partita Iva, devono utilizzare il modello di versamento F24.

Mediante il modello F24 è anche possibile pagare l’ICI e altri tributi locali (TARSU, sostituita dalla

TIA, tariffa d’igiene ambientale TOSAP, ecc.). I versamenti a titolo di imposte di registro, di altri tributi

indiretti, e delle relative sanzioni, sia che si tratti di somme dovute agli uffici finanziari che di pagamenti

dovuti sulla base di atti emessi da altri uffici ed enti (quali processi verbali, ordinanze, ingiunzioni,

inviti di pagamento), devono essere effettuati utilizzando il modello F23.

Tutti i contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti per via telematica dal primo gennaio 2007; tale obbligo può essere assolto direttamente ovvero tramite intermediari abilitati al servizio telematico Entratel, che abbiano aderito alla specifica apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate che consente loro il pagamento telematico per conto dei propri clienti con addebito automatico sul conto corrente di questi ultimi.

È bene ricordare che anche i contribuenti non titolari di partita Iva, benché non obbligati, possono

adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate

o del sistema bancario e postale.

Il versamento su modello cartaceo può essere effettuato invece presso qualsiasi sportello di:

 banche convenzionate;

 uffici postali;

 agenti della riscossione.

Il modello F24 consente al contribuente di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme

dovute compensando i debiti con eventuali crediti.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:

 con carte Pago BANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;

 con carta POSTAMAT, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali

presso gli uffici postali;

 con assegni bancari e circolari nelle banche;

 con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.

Gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali

cifre siano pari a zero. Nel caso in cui l’assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque

non pagabile, il versamento si considera omesso.

In caso di rateizzazione delle imposte, le banche sono tenute ad accettare i versamenti relativi agli interessi

anche se questi sono di importo inferiore a 2,07 euro, purché siano pari almeno a 1,03 euro.

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