L’utilizzo del modello F24 on-line è totalmente sicuro, in quanto i dati viaggiano “cifrati” e possono
essere “letti” soltanto dall’Agenzia delle Entrate: infatti, esso non viene effettuato mediante carta di
credito, ma con modalità analoghe a un bonifico bancario, cioè tramite un “ordine di addebito” del
contribuente sul proprio conto corrente bancario o postale.
I termini di versamento sono gli stessi previsti per i pagamenti effettuati con i mezzi tradizionali, con
il vantaggio che l’addebito effettivo sul conto corrente è eseguito comunque alla data di scadenza del
versamento, ovvero quella esplicitamente indicata dal contribuente, il quale può trasmettere la richiesta
di pagamento anche prima della scadenza.
Perciò, è consigliabile effettuare i pagamenti on- line alcuni giorni prima della scadenza, tenuto conto
che l’operazione non comporta perdita di valuta.
COME SI EFFETTUANO
Per utilizzare il pagamento on-line è sufficiente possedere il codice PIN o essere utenti del servizio Entratel
(vedi capitolo III) e scaricare l’apposito software di compilazione dal sito http://telematici.agenziaentrate.
gov.it
I versamenti on line possono essere effettuati con le seguenti modalità:
direttamente:
– mediante lo stesso servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la trasmissione telematica
delle dichiarazioni fiscali;
– ricorrendo ai servizi di home banking offerti dalle banche e da Poste Italiane, ovvero utilizzando
i servizi di remote banking (CBI) offerti dagli istituti di credito;
tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel:
– che aderiscono, come sopra accennato, ad una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate
ed utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate;
– che si avvalgono dei servizi on-line offerti dalle banche e da Poste Italiane.
IL CONTO SU CUI ADDEBITARE I VERSAMENTI
I contribuenti che eseguono i versamenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate devono
essere titolari di un conto corrente:
a) presso una banca convenzionata con l’Agenzia, il cui elenco è reperibile sul sito www.agenziaentrate.
gov.it;
b) presso Poste Italiane S.p.A..
È opportuno precisare che la richiesta di addebito del versamento F24 telematico deve essere effettuata
indicando le coordinate di un conto di cui il debitore è intestatario, ovvero cointestatario con abilitazione
ad operare con firma disgiunta.
Per chi si avvale, invece, dei servizi di home o remote banking valgono le regole fissate dalle banche
e da Poste Italiane S.p.A.
RICEVUTE DEI VERSAMENTI
Per ogni file contenente F24 trasmesso via Entratel o Fisconline, l’Agenzia fornisce tre ricevute telematiche:
1. la prima, di conferma di avvenuta accettazione del file da parte del sistema;
2. la seconda, di conferma della presa in carico di ciascun versamento e della correttezza formale dei
dati ad esso relativi;
3. la terza, recante l’esito della richiesta di addebito sulla base di quanto comunicato dalle banche o
da Poste Italiane S.p.A.
Con riferimento ai versamenti eseguiti tramite un intermediario abilitato, quest’ultimo è tenuto a consegnare
al contribuente copia dei modelli di versamento F24 trasmessi per via telematica, nonché delle
relative sopra elencate ricevute, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.
Un estratto conto periodico rendiconta tutti gli F24 presentati nel periodo, purché andati a buon fine.
Occorre inoltre far presente che le tre tipologie di ricevute telematiche rimangono comunque disponibili
nell’apposita sezione del servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per eseguire il versamento,
e che la terza di esse costituisce quietanza dell’avvenuto pagamento.
F24 CUMULATIVO
È attivo il servizio riservato agli intermediari abilitati ad Entratel che consente ai professionisti, alle
associazioni di categoria e ai Caf di effettuare i versamenti on-line di imposte, contributi e premi per
conto dei loro clienti con addebito diretto sui loro conti correnti. Il servizio prevede la sottoscrizione
da parte dell’intermediario di una apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate.
Per tale attività l’intermediario riceve dall’Amministrazione finanziaria un compenso per ogni modello
F24 inviato.
Come funziona
Questa applicazione non prevede passaggio di denaro fra intermediario e cliente, né è previsto l’utilizzo
di carte di credito o bancomat.
Si tratta, in pratica, di una normale operazione di home-banking, con la quale si ha la certezza che i
versamenti saranno puntuali con addebito delle somme dovute solo alla data della scadenza prevista.
Ed in più offre un servizio di archiviazione e visualizzazione di tutti i versamenti effettuati.
L’intermediario, acquisita l’autorizzazione dai propri clienti, attraverso la comunicazione degli estremi
del conto corrente su cui effettuare l’addebito, prepara il modello F24 di ognuno di loro indicando
tutti i versamenti di imposte, contributi ed eventuali tributi locali.
I singoli modelli vengono poi inseriti in un unico F24 cumulativo, insieme con le coordinate bancarie
di ogni contribuente.
Dopo l’invio il sistema fornisce tre tipi di ricevute: le prime due direttamente on-line all’intermediario,
di cui una cumulativa relativa all’operazione e l’altra più dettagliata sull’esito dei singoli addebiti.
L’intermediario è tenuto a consegnare al proprio cliente copia delle ricevute, che costituiscono la
prova dell’adempimento dell’obbligo tributario.
I vantaggi del nuovo sistema di pagamento sono i seguenti:
il professionista ha l’opportunità di offrire alla propria clientela un nuovo servizio;
il cliente può delegare il pagamento al proprio consulente senza correre il rischio di dovergli consegnare
somme di denaro;
l’intermediario può annullare i versamenti disposti on-line fino a cinque giorni prima della data di
effettivo pagamento;
l’Amministrazione può eliminare inutili passaggi dei modelli di pagamento attraverso banche o poste,
con la conseguente riduzione di errori derivanti dalla trasmissione dei dati.
ERRORI DI COMPILAZIONE DEI MODELLI DI VERSAMENTO F24 E F23
Gli errori che più frequentemente si commettono nella compilazione del modello di versamento F24
consistono nell’errata indicazione del:
codice tributo
periodo di riferimento
codice fiscale.
Per correggere detti errori, nella misura in cui siano stati commessi soltanto nelle sezioni Erario e Regioni-
Enti locali, i contribuenti possono presentare un’istanza di rettifica del modello presso uno qualsiasi
degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, contenente gli elementi necessari per consentire la
correzione dell’errore, trattandosi di errori che non incidono sul pagamento del debito tributario complessivo
e, quindi, si configurano quali violazioni meramente formali non soggette a sanzione.
Si ricorda che l’istanza è scaricabile anche dal sito www.agenziaentrate.gov.it (vedi schema in Appendice).
Altri errori che ricorrono con frequenza riguardano la compilazione del modello F24.
Al fine di evitare gli errori più frequenti, relativi, in particolare, all’omesso o insufficiente versamento
delle ritenute, il contribuente deve comportarsi come segue:
riportare sul modello come anno di riferimento l’anno d’imposta cui si riferisce la ritenuta, sia per
il tributo e gli eventuali interessi che si versano, che per le sanzioni. Ad esempio, per una ritenuta
operata dal sostituto d’imposta nel 2006 e non riversata occorrerà indicare sempre l’anno di riferimento
2006 anche se la regolarizzazione avviene nel 2007;
non indicare, su un unico rigo del modello F24, gli importi che regolarizzano più omissioni. È necessario
compilare un rigo di F24 per ogni adempimento omesso e indicare separatamente la relativa
sanzione.
Si rammenta ai sostituti d’imposta di indicare gli interessi versati in sede di ravvedimento nell’apposito
campo del relativo rigo del quadro ST del Modello 770.
Analogamente, in caso di regolarizzazione di omessi versamenti IVA, è bene ricordare che è necessario
indicare gli interessi da ravvedimento versati nell’apposito rigo VL 25 della dichiarazione Iva.
Gli errori più frequenti che invece si commettono nella compilazione del modello di versamento F23 sono:
– errata indicazione del “codice tributo”
– errata indicazione del “codice ufficio”.
In caso di errore del “codice tributo” compiuto nella compilazione del mod. F23, il contribuente deve
inviare una comunicazione all’ufficio locale il cui codice è stato indicato nel modello stesso (l’istanza
è scaricabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it; vedi schema anche in appendice). Invece, se l’errore
riguarda il “codice ufficio”, il contribuente deve inviare una comunicazione sia all’ufficio locale il cui
codice è stato indicato erroneamente sul modello di versamento, sia a quello cui si riferisce correttamente
il versamento (l’istanza è scaricabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it; vedi schema anche in
Appendice).
SE NON SI È PRESENTATO IL MODELLO F24 CON SALDO ZERO
Chi opera una compensazione deve sempre presentare il modello F24, anche quando esso ha un saldo
pari a zero. Il modello F24 permette, infatti, a tutti gli Enti di venire a conoscenza dei versamenti
e delle compensazioni operate e consente all’Agenzia delle Entrate di attribuire le somme spettanti a
ciascuno.
Per regolarizzare la mancata presentazione del mod. F24 con saldo zero è necessario:
presentare il modello F24, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in
cui è stata commessa la violazione;
versare una sanzione ridotta, pari a
– 10 euro (1/5 di 51 euro), se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi;
– 30 euro (1/5 di 154 euro), se il modello è presentato entro un anno.
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