L'accordo in base al quale due soggetti si riconoscono reciprocamente la facoltà di installare su aree di rispettiva appartenenza ponti radio e apparati di telefonia cellulare, a fronte di un canone annuo, non è riconducibile nell'ambito del contratto di locazione. Si tratta piuttosto dell'assunzione di obblighi di permettere che concretizzano due distinte prestazioni di servizi (presupposto oggettivo di applicazione dell'Iva, articolo 3, primo comma, Dpr 633/72): la prima, posta in essere da una società per azioni, è da considerare effettuata nell'esercizio di impresa (articolo 4, secondo comma, n. 1), Dpr 633/72) e, quindi, rientrante nel campo di applicazione dell'Iva, con conseguente obbligo di fatturazione e addebito dell'imposta, a titolo di rivalsa, al committente; la seconda, posta in essere da un ente non commerciale (nella fattispecie il dipartimento dei Vigili del fuoco), concretizzandosi nella semplice concessione all'installazione degli apparati di telefonia cellulare in propri spazi senza la realizzazione di un'organizzazione imprenditoriale, non rientra nel campo di applicazione del tributo per carenza del presupposto soggettivo. Quest'ultima operazione, in forza del principio dell'alternatività tra l'Iva e l'imposta di registro, avendo per oggetto prestazioni a carattere patrimoniale, rientra nella previsione di cui all'articolo 9 della prima parte della Tariffa allegata al Dpr n. 131/1986 e va, quindi, assoggettata all'applicazione dell'imposta proporzionale di registro con aliquota del 3 per cento; la base imponibile è rappresentata dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto.
(Risoluzione n. 90/E dell'8 maggio 2007)
Home
»
»Nessuna etichetta
» Accordo di reciproca ospitalità.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
0 commenti:
Posta un commento