Le somme versate dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico, a titolo di premio, a una società per il raggiungimento dei recuperi di continuità del servizio e del miglioramento qualitativo di erogazione dell'energia elettrica (secondo condizioni stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica) non si configurano quali corrispettivi di una prestazione di servizi da assoggettare a Iva, ma rappresentano delle mere erogazioni di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale. In quanto tali, ai sensi dell'articolo 2 del Dpr n. 633/1972, devono ritenersi escluse dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
(Risoluzione n. 89/E dell'8 maggio 2007 )

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