Con circolare del 29 dicembre 2006, n. 37 questa Agenzia, fornendo
chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’art. 1, comma 44, della legge
finanziaria per il 2007, concernente l’introduzione del meccanismo
dell’inversione contabile (cosiddetto reverse-charge) per le prestazioni di
subappalto rese nel settore edile, ha precisato che sono estranee all’applicazione
di tale meccanismo le prestazioni poste in essere all’interno dei rapporti
associativi, quali quelli consortili, in quanto non configurabili come subappalti o
ipotesi affini.
Secondo le indicazioni fornite con la circolare richiamata, nella ipotesi in
cui il consorzio affidi l’esecuzione dei lavori ai soci, le prestazioni effettuate
dalle società consorziate restano assoggettate ad IVA secondo le ordinarie
modalità di applicazione del tributo mentre i consorzi operanti nel settore edile,
qualora abbiano rilevanza esterna, per le prestazioni rese a terzi (appaltatori o
subappaltatori) in esecuzione di contratti di subappalto, sono tenuti ad applicare
l’IVA mediante il meccanismo del reverse-charge.
Tenuto conto, tuttavia, delle difficoltà operative rappresentate dalle
associazioni di categoria, a parziale rettifica di quanto rappresentato con la
predetta circolare, si reputa opportuno fornire ulteriori precisazioni al riguardo.
1. APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE DA PARTE DELLE
SOCIETA’ CONSORZIATE
Nell’individuare l’ambito di applicazione del meccanismo dell’inversione
contabile nelle ipotesi in cui nella esecuzione dei lavori edili intervengano
organismi di natura associativa, occorre tener conto dell’assetto funzionale degli
stessi.
In questa ottica, ferma restando la qualificazione associativa del rapporto
consortile, assume rilievo la circostanza che il consorzio tra imprese si sostanzia
in una organizzazione alla quale è rimesso il coordinamento dell’attività dei
singoli consorziati, e che, qualora il consorzio abbia rilevanza esterna, tale
organizzazione si inserisce nello svolgimento dell’attività tra i consorziati e i
terzi.
Pertanto, mentre da un lato si deve evidenziare che un consorzio al quale sia
attribuita una funzione esterna abbia rilevanza giuridica nei rapporti con i terzi,
escludendo che le imprese consorziate possano fatturare direttamente
all’appaltatore o subappaltatore con il meccanismo del reverse- charge, dall’altro
si deve affermare che, in virtù della funzione propria dell’organizzazione
consortile, le prestazioni rese dai consorziati al consorzio assumano la medesima
valenza delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi, in analogia con quanto
previsto dall’art. 3, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972, con riferimento al
mandato senza rappresentanza.
In particolare qualora il consorzio agisca sulla base di un contratto di
subappalto assoggettabile alla disciplina del reverse-charge, tale modalità di
fatturazione, riverberandosi anche nei rapporti interni, è applicabile anche da
parte delle società consorziate sempreché le prestazioni da esse rese al consorzio
siano riconducibili alla specifica disciplina delineata con riferimento al settore
edile dall’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.
2. PRESTAZIONI RESE DALLE SOCIETA’ CONSORZIATE
APPLICANDO L’IVA NEI MODI ORDINARI
Per quanto concerne le prestazioni rese dalle imprese consorziate al consorzio
senza applicazione del meccanismo del reverse-charge, in ottemperanza alle
indicazioni fornite con la richiamata circolare n. 37, si ritiene che, sulla base del
criterio del legittimo affidamento sancito dalla legge n. 212 del 2000
(concernente Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), le
stesse debbano essere considerate regolarmene fatturate.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della medesima legge n. 212
“Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente,
qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti
dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate
dall’amministrazione medesima”.
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti
istruzioni.
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