I beni culturali che - a norma dell'art. 13, D.Lgs. n. 346/1990, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - sono esclusi dall'attivo ereditario sono comunque soggetti al pagamento dell'imposta ipotecaria e catastale (e sostitutiva INVIM): così la Corte di Cassazione chiarisce la portata del rinvio, compiuto dall'art. 2, D.Lgs. n. 347/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), alla determinazione della base imponibile così come stabilita dal D.Lgs. n. 346/1990.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 16/04/2007, n. 8977)

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