COME SI COMPILANO I QUADRI

Codice fiscale, dati del contribuente, residenza anagrafica, domicilio fiscale e domicilio per la notificazione degli atti

La casella “Dichiarante” deve essere barrata dal contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi.

Compilazione Se viene presentata dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio sostituto d’imposta deve barrare entrambe le caselle “Dichiarante” e “Dichiarazione congiunta”, mentre il coniuge deve barrare solo frontespizio quella “Coniuge dichiarante”. La casella “ Rappresentante o tutore” va barrata dal soggetto che presenta la dichiarazione per

conto di persone incapaci compreso il minore e, in tal caso, la casella “Dichiarante” non deve essere barrata.

Nella casella “Codice fiscale” deve essere indicato il codice fiscale del contribuente.

ATTENZIONE Al fine di una corretta presentazione della dichiarazione, è necessario che il codice fiscale sia quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, nel’apposito tesserino rilasciato dall’Amministrazione finanziaria.

Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a quando la variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

Il cognome ed il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile. Per la provincia va indicata la sigla (RM per ROMA).

Chi è nato all’estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia. Lo stato civile deve essere indicato in ogni caso. La casella da barrare è quella corrispondente alla situazione alla data di consegna del Mod. 730.

Da quest’anno la residenza anagrafica deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2006 alla data di presentazione della presente dichiarazione. Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell’indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.

Pertanto se la residenza è stata variata occorre indicare:

•       i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi, per esteso senza abbreviazione, i dati relativi al comune, alla sigla della provincia, al CAP, alla tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), all’’indirizzo, al numero civico ed eventualmente alla frazione;

•       il giorno, il mese e l’anno in cui è intervenuta la variazione.

La residenza anagrafica deve essere altresì indicata dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei red-diti i quali devono anche barrare la casella “Vedere istruzioni”.

L’indicazione del numero di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa.

Il domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre 2006 va indicato nell’apposito spazio riportando il comune e la provincia. Si segnala a tal proposito che il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica e, pertanto, in caso di variazione della residenza varia anche il domicilio fiscale.

Poiché gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, il contribuente che ha variato la propria residenza a partire dal 2 novembre 2006 deve indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il  1 ° novembre 2006 deve indicare il nuovo domicilio.

È prevista, infatti, la facoltà di eleggere domicilio per la notificazione degli atti o degli avvisi dell’Agenzia delle Entrate presso una persona o un ufficio situati nello stesso comune del domicilio fiscale del contribuente.

Si fa presente che è possibile eleggere domicilio per la notificazione degli atti anche successivamente alla presentazione della di-chiarazione, mediante l’invio al competente ufficio locale di una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il contribuente può compilare il presente riquadro anche per modificare il domicilio per la notificazione, precedentemente eletto mediante invio al competente ufficio locale dell’apposita comunicazione.

Il contribuente deve indicare nel riquadro il codice fiscale, il cognome e il nome della persona ovvero il codice fiscale e la denominazione dell’ufficio presso il quale intende farsi notificare gli atti nonché il Comune, la Provincia, la tipologia (via, viale, largo), l’indirizzo, il numero civico, il CAP ed eventualmente la frazione.

Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente

I soggetti che sono tenuti a presentare la dichiarazione per conto di persona incapace, compreso il minore, possono utilizzare il Mod. 730, purché nei confronti del contribuente per il quale viene presentata la dichiarazione sussistano le condizioni per la presentazione del modello semplificato (cfr. par. 1 .3).

I soggetti che presentano la dichiarazione devono compilare due Modelli 730 riportando in entrambi i modelli il codice fiscale del contribuente (minore o tutelato o beneficiario) e quello del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno. Sul primo Mod. 730, inoltre, si deve:

•       barrare la casella “Dichiarante”;

•       barrare, nel riquadro “Stato civile”, la casella:

‘7’,    nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall’amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;

‘8’,    nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale;

•       riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Sul secondo Mod. 730 è necessario:

•       barrare nel rigo “Contribuente”, la casella “Rappresentante o tutore”;

•       compilare soltanto i riquadri “Dati anagrafici” e “Residenza anagrafica” riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Si precisa che in questo caso non deve essere compilato il campo “data della variazione” e non deve essere barrata la casella “Vedere istruzioni”.

Si ricorda che nei suddetti casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata. In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione del soggetto che presenta la dichiarazione.

Coniuge e familiari a carico

Per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico è prevista una deduzione dal reddito complessivo. Se, tuttavia, chi presta l’assistenza fiscale applica la clausola di salvaguardia e, quindi, determina l’imposta in base alla normativa in vigore al 3 1 dicembre 2004 o alla normativa in vigore al 31 dicembre 2002, riconoscerà le vecchie detrazioni d’imposta e non la deduzione per oneri di famiglia.

Il codice fiscale del coniuge va indicato nel rigo 1 anche se questi non è a carico; non deve, invece, essere indicato in detto rigo nei casi di annullamento, divorzio e separazione legale ed effettiva. Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2006 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a euro 2.840,51:

•       il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

•       i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;

•       i seguenti altri familiari:

 

– il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

–       i discendenti dei figli;

–       i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;

–       i genitori adottivi;

–       i generi e le nuore;

–       il suocero e la suocera;

–       i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

ATTENZIONE La deduzione per il coniuge e i familiari a carico non spetta, neppure in parte, se, nel corso del’anno, il reddito del familiare ha superato il limite di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per assicurare la pro-gressività del’imposizione e della deduzione per oneri di famiglia.

 

Nel limite di reddito di euro 2.840,51 che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica, nonché la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Si ricorda che ai soli fini dell’eventuale attribuzione delle deduzioni per carichi di famiglia, dette retribuzioni, anche qualora esenti, devono essere considerate rilevanti fiscalmente.

Le deduzioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia.

La deduzione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito e, pertanto, ai fini dell’attribuzione della deduzione gli stessi non rientrano mai nella categoria di altri familiari.

Per poter fruire della deduzione per “altri familiari a carico” è necessario altresì che questi convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

La deduzione per oneri di famiglia

La deduzione per oneri di famiglia, prevista dall’articolo 1 2 del TUIR, è “teorica” e, quindi, chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare l’ammontare della deduzione effettivamente spettante (vedere in Appendice la voce “Deduzione per oneri di famiglia”). In base al risultato di detto calcolo la deduzione per oneri di famiglia può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

Gli importi delle deduzioni teoriche previste per familiari a carico sono:

–       euro 3.200,00 per il coniuge;

–       euro 2.900,00 per ciascun figlio;

–       euro 2.900,00 per ogni altro familiare.

La deduzione per figli a carico di euro 2.900,00 è sostituita da:

–       euro 3.450,00 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

–       euro 3.700,00 per ciascun figlio portatore di handicap;

–       euro 3.200,00 per il primo figlio se l’altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Tali deduzioni sono alternative tra loro.

ATTENZIONE Se per un figlio si verificano contemporaneamente più condizioni tra quelle previste, il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconoscerà la deduzione più favorevole.

La deduzione per figli a carico può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori, anche se sono separati. Se un genitore fruisce al 100 % della deduzione per figlio a carico l’altro genitore non può fruirne.

La deduzione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

•       figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;

•       figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato. Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla deduzione prevista per il coniuge a carico e per gli altri figli all’intera deduzione pre-vista per i figli a carico quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio ovvero per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se lo stesso non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

Per gli altri familiari a carico, nei casi in cui l’obbligo del mantenimento fa capo a più persone, la deduzione va suddivisa tra gli aventi diritto. Le deduzioni per familiari a carico competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni previste per averne diritto.

Come si compila il rigo relativo al coniuge

Barrare la casella ‘C’.

Nella casella “Codice fiscale” scrivere il codice fiscale del coniuge, anche se non è a carico.

La casella “Mesi a carico” è da utilizzare solo se il coniuge è stato a carico. Scrivere ‘1 2’ se il coniuge è stato a carico per tutto il 2006. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessa-zione dei suoi effetti civili nel corso del 2006, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2006, la deduzione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella scrivere ‘7’.

Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari a carico

Se nel corso del 2006 è cambiata la situazione di un familiare bisogna compilare un rigo per ogni situazione. Barrare la casella ‘F1’ per il primo figlio a carico, intendendo per tale quello anagraficamente di maggiore età.

Il rigo 2, contenente la casella ‘F1’, è riservato esclusivamente all’esposizione dei dati relativi al primo figlio a carico. Barrare la casella ‘F’ se il familiare indicato è un figlio a carico successivo al primo.

Barrare la casella ‘A’ se si tratta di un altro familiare.

Barrare la casella ‘D’ se si tratta di un figlio portatore di handicap. Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella ‘F’. Si precisa che è considerato portatore di handicap la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Nella casella “Codice fiscale” scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari a carico.

 

È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere scritto comunque, anche se non si fruisce delle relative deduzioni, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.

Si precisa che l’art. 21, comma 6-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha previsto che “a fini di controllo, il diritto ala deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d’origine, ai sensi della  legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come con forme all’originale dal consolato italiano nel Paese di origine”.

Nella casella “Mesi a carico” indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a carico. Scrivere ‘1 2’ se il familiare è stato a carico per tutto il 2006; se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2006, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 14 agosto 2006 la deduzione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella scrivere ‘5’.

Nella casella ”Minore di 3 anni” indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il figlio a carico ha un’età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato il 14 giugno 2006, nella casella scrivere ‘7’; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 5 settembre 2006, indicare ‘9’.

Nella casella “Percentuale” indicare, per ogni familiare a carico, la percentuale di deduzione spettante ed in particolare:

•       la lettera ‘C’ nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la deduzione per coniuge a carico per l’intero anno. Se tale deduzione non

spetta per l’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la deduzione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui

spetta la deduzione come coniuge;

•       la percentuale di spettanza della deduzione nel caso in cui l’onere del mantenimento gravi su più persone. Se la deduzione spetta per intero indicare ‘100’;

•       ‘0’ (zero) se il contribuente non fruisce delle relative deduzioni in quanto attribuite interamente ad altro soggetto.

§       Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio

Il contribuente è tenuto sempre ad indicare i dati del sostituto d’imposta che dovrà provvedere al conguaglio. I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, di pensione o di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dal CUD consegnato dal sostituto di imposta (il dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute).

Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la certificazione (CUD), i dati vanno richiesti al nuovo sostituto.

Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante non va compilato il riquadro.

Nel caso di dichiarazione presentata per conto di altri vanno indicati i dati del sostituto del minore o del tutelato, mentre nel modello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro.

Questo quadro deve essere utilizzato:

•       da coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale sui terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno;

•       dagli affittuari che esercitano l’attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;

•       dal socio, dal partecipante dell’impresa familiare o dal titolare d’impresa agricola individuale non in forma d’impresa familiare che conduce il fondo. In questo caso va compilata solo la colonna del reddito agrario se tali contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce “Attività agricole”.

I redditi dominicale e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corri-sponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, consultare in Appendice la voce “Variazioni di coltura dei terreni”. Per la determinazione del reddito dei terreni destinati a colture in serra o alla funghicoltura, consultare in Appendice la voce “Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura“.

Non danno luogo a reddito dominicale e agrario e non vanno pertanto dichiarati:

•       i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;

•       i terreni, i parchi e i giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i Beni e le attività Cultu-rali di pubblico interesse, quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d’imposta alcun reddito dalla loro utilizza-zione. Tale circostanza deve essere denunciata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Non danno luogo, inoltre, a reddito dominicale e agrario (e non vanno pertanto indicati in tale quadro) i terreni affittati per uso non agricolo (ad es. per una cava o una miniera) che costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4, del quadro D.

§       Come si compila il Quadro A

Per ciascun terreno indicare:

•       nelle colonne 1 e 3, rispettivamente, il reddito dominicale e agrario risultante dagli atti catastali. La rivalutazione, rispettivamente dell’80 e del 70 per cento, sarà operata dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.

ATTENZIONE Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal quadro RA (Redditi dei terreni) del Mod. UNICO 2006, gli importi di colonna 1 e 3 vanno indicati al netto delle rivalutazioni rispettivamente del’80 e del 70 per cento operate lo scorso anno.

In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

In caso di società semplici costituite per l’esercizio in forma associata di attività agricola la cui attività e i cui redditi sono compresi nei limiti di cui all’art. 32 del Tuir, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili che si presumono proporzionali al valore dei conferimenti se non risultano determinate dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta.

Per quanto riguarda le società semplici e le imprese familiari operanti in agricoltura vedere in appendice la voce “Società semplici e imprese familiari in agricoltura”;

 

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce “Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura”    •       nella colonna 2 uno dei sotto elencati codici:

–       ‘1’ proprietario del terreno;

–       ‘2’ proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone;

–       ‘3’ proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;

–       ‘4’ conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;

–       ‘5’ socio di società semplice;

–       ‘6’ partecipante dell’impresa familiare agricola diverso dal titolare;

–       ‘7’ titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, ovvero 4 o 7;

•       nella colonna 4 il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l’intero anno);

•       nella colonna 5 la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero);

•       nella colonna 6, in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), l’ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo di colonna 4;

•       nella colonna 7 uno dei sotto elencati codici per i seguenti casi particolari:

–       ‘1‘ mancata coltivazione, neppure in parte, per un’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali;

–       ‘2‘ perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all’ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) l’evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto;

–       ‘3’ terreno in conduzione associata;

–       ‘4’ terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni.

In relazione a tale terreno il soggetto che presta l’assistenza fiscale non applicherà la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari;

–       ‘5‘ se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 1 e al codice 4;

–       ‘6‘ se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 2 e al codice 4.

Nel caso in cui è presente uno dei suddetti codici il soggetto che presta l’assistenza fiscale provvede a riconoscere l’agevolazione spettante e a darne comunicazione nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.

Se nel corso del 2006 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad es. nell’ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in talune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce “Società semplici e imprese familiari in agricoltura”.

Questo quadro deve essere compilato da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.

Quadro B        Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del c.c. Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale. dei fabbricati In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il fabbricato.

Questo quadro può essere compilato anche dai soci di società semplici e di società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir

che producono reddito di fabbricati.

ATTENZIONE I locali per la portineria, l’alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è at-tribuibile un’autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è superiore a euro 25,82. L’esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, so-no tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all’alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es.: IACP, ex Incis).

Non danno luogo a reddito dei fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati:

•       le costruzioni rurali ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base delle norme in vigore non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 e quelle aventi caratteristiche di lusso; per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce “Costruzioni rurali”;

•       le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all’agriturismo. Per quanto riguarda le attività considerate agricole vedere in Appendice la voce “Attività agricole”;

•       le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l’unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;

•       gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall’utilizzazione dell’immobile per l’intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;

•       le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

Non vanno altresì dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall’imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall’imprenditore agricolo.

Tale disciplina, valevole ai fini delle imposte dirette, si applica per il periodo relativo al primo contratto di locazione che abbia una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a nove anni (art. 1 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

 

SEZIONE I – Redditi dei fabbricati - Compilazione dei righi da B 1 a B 10

In questa sezione vanno indicati i dati necessari per determinare i redditi dei fabbricati, nonché il codice catastale del Comune in cui è situata l’unità immobiliare e l’importo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per il 2006.

Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro B (da B1 a B10). Con riferimento al medesimo immobile vanno compilati più righi, uno per ogni diversa situazione, barrando la casella continuazione di colonna 7, se nel corso del 2006 è variato l’uti-lizzo dell’immobile (abitazione principale, a disposizione, locata ecc.) o la quota di possesso o l’immobile è stato distrutto o di-chiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi.

Inoltre, se spetta l’agevolazione (D.L. n. 23 del 1° febbraio 2006) relativa agli immobili, situati in comuni con più di un milione di abitanti e locati a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio (soggetti che nel proprio nucleo familiare hanno ultrasessantacinquenni ovvero handicappati gravi), per i quali è stata prevista la sospensione della procedura esecutiva di sfratto per la durata di sei mesi a decorrere dal 3 febbraio 2006, è necessario compilare due distinti righi: un rigo riservato all’esposizione dei dati del fabbricato relativi al periodo di sospensione (dal 3 febbraio al 3 agosto 2006), l’altro rigo riservato all’esposizione dei dati dello stesso fabbricato relativi alla restante parte dell’anno (dal 1 gennaio al 2 febbraio e dal 4 agosto al 31 dicembre 2006). L’agevolazione prevede l’esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo per il quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto. Per esporre nel rigo i dati del periodo di sospensione indicare:

–       nella colonna 3 il numero dei giorni relativi al periodo di sospensione che non può essere superiore a 1 82;

–       nella colonna 5 il canone di locazione relativo al solo periodo di sospensione;

–       nella colonna 6 “Casi particolari”il codice “6”.

Nell’altro rigo utilizzato per esporre i dati del fabbricato relativi alla restante parte dell’anno indicare:

–       nella colonna 3 il numero dei giorni dell’anno non compresi nel periodo di sospensione;

–       nella colonna 5 il canone di locazione relativo ai giorni non compresi nel periodo di sospensione.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione delle colonne da 1 a 9.

Nella colonna 1 indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento, prevista a partire dal 1 997, verrà effettuata diret-tamente da chi presta l’assistenza fiscale.

ATTENZIONE Se il reddito dei fabbricati viene rilevato dal quadro RB (Redditi dei fabbricati) del Mod. UNICO 2006 l’importo di colonna 1 va indicato al netto della rivalutazione del 5 per cento operata lo scorso anno.

I soci di società semplici e di società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir che producono reddito di fabbricati, dopo aver compilato questa colonna, nella quale indicano il reddito imponibile e non la rendita catastale, devono indicare nella colonna 2 “Utilizzo” il codice 7, senza compilare le successive colonne.

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta.

Qualora le rendite dei fabbricati siano state aggiornate, indicare la nuova rendita.

In caso di immobili inagibili, vedere in Appendice la voce “Immobili inagibili”.

Nella colonna 2 indicare uno dei codici sotto elencati, in relazione all’utilizzo del fabbricato:

•       1 unità immobiliare utilizzata come abitazione principale;

•       2 unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l’aumento di un terzo;

•       3 unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o “patti in deroga“);

•       4 unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);

•       5 unità immobiliare costituente pertinenza dell’abitazione principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita;

•       7 unità immobiliare di società semplici o di società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir che producono redditi di fabbricati;

•       8 unità immobiliare sita in uno dei comuni ad alta densità abitativa e concessa in locazione a canone “convenzionale” (legge

n. 43 1/98 art. 2, c. 3, e art. 5, c. 2) sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Per usufruire della riduzione del 30 per cento del relativo reddito, che sarà operata dal soggetto che presta l’assistenza fiscale, è necessario compilare la sezione II del quadro B “Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione” (righi B11, B12 e B13);

•       9 unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi;

Con riferimento al codice 1, Unità immobiliare utilizzata come abitazione principale, si precisa che abitazione principale è quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.

Per l’abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportata alla quota di possesso e al periodo dell’anno durante il quale l’immobile (e relative pertinenze) è stato adibito ad abitazione principale. Tale deduzione sarà operata dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.

La deduzione spetta anche quando l’unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente stesso, ivi residenti. È bene ricordare che la deduzione per l’abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l’altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale del contribuente.

La deduzione per l’abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l’unità immobiliare non risulti locata.

Sono considerate pertinenze, da indicare con il codice “5“, le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

Con riferimento al codice 2, Unità immobiliari tenute a disposizione, si precisa che per unità immobiliari a disposizione (per le quali il soggetto che presta l’assistenza fiscale opererà la maggiorazione di un terzo della rendita catastale rivalutata del 5 per cento) si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione princi-pale. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce “Unità immobiliari tenute a disposizione“.

Nella colonna 3 indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365 per l’intero anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all’uso cui è de-stinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nel caso in cui si fruisce dell’agevolazione di cui D.L. n. 23 del 1° febbraio 2006 “Sospensione della procedura esecutiva di sfratto” per compilare la presente colonna si rimanda alle istruzioni fornite nella premessa di questa sezione. Nella colonna 4 indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

Nella colonna 5, da compilare nel caso in cui il fabbricato è dato in locazione, indicare l’85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del

 

canone) se l’unità immobiliare, o una parte di essa è data in locazione. L’ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (aumentato dell’eventuale rivalutazione automatica sulla base dell’indice Istat e della maggiorazione spettante in ca-so di sublocazione e diminuito delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili se comprese nel canone) ed è relativo al periodo di possesso di colonna 3. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

Se l’immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due) va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e nella colonna 6 “Casi particolari” deve essere indicato il codice “5”.

Si ricorda che i canoni derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non devono essere dichiarati se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In tal caso la rendita catastale deve essere comunque assoggettata a tassazione.

Nel caso in cui si fruisce dell’agevolazione di cui D.L. n. 23 del 1° febbraio 2006 “Sospensione della procedura esecutiva di sfratto” per compilare la presente colonna si rimanda alle istruzioni fornite nella premessa di questa sezione. Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare nella colonna 5 per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest’ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

Quota proporzionale del canone = canone totale x singola rendita       

totale delle rendite

Esempio:

Rendita catastale dell’abitazione rivalutata del 5%:    464,81

Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:   5 1,65

Canone di locazione totale:     10.329, 14     

Quota del canone relativo alla abitazione:      10.329,14 x 464,81      =       9.296,15

(464,81 + 51,65)       

Quota del canone relativo alla pertinenza:      10.329,14 x 51,65       =       1.032,99

(464,81 + 51,65)       

Nella colonna 6, da compilare solo in taluni casi particolari, indicare uno dei codici sotto elencati:

•       1 se il fabbricato è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi, e per legge è stato escluso da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l’inagibilità del fabbri

stata chiesta la revisione della rendita;

sono stati percepiti i canoni di locazione, e ciò risulta da provvedimento giurisdizionale

•       5 se l’immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due). In tal caso nella colonna 5 va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente;

•       6 se per l’immobile locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio (soggetti che nel proprio nucleo familiare hanno ultrasessantacinquenni ovvero handicappati gravi) e situato in comuni con più di un milione di abitanti è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto per la durata di sei mesi a decorrere dal 3 febbraio 2006, disposta dal decreto legge 1° febbraio 2006, n. 23 .

La colonna 7 deve essere barrata solo se il rigo precedente si riferisce allo stesso fabbricato.

Nella colonna 8 deve essere indicato il codice catastale del comune ove è situata l’unità immobiliare; il codice è rilevabile dall’’Elenco codici catastali comunali presente in calce all’Appendice. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

Nella colonna 9 deve essere indicato l’importo complessivo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l’anno 2006 riferita all’unità immobiliare indicata nel rigo. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, l’importo dell’ICI dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

SEZIONE II – Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

Per usufruire della riduzione del 30 per cento (codice 8 di colonna 2) del reddito dei fabbricati locati è necessario compilare nell’’apposito riquadro i righi B11, B12 e B13 nel modo seguente:

•       nella colonna 1 indicare il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato;

•       nella colonna 2 scrivere il numero del modello sul quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli;

•       nelle colonne 3, 4 e 5 riportare i dati della registrazione del contratto di locazione (data, numero di registrazione e codice identificativo dell’Ufficio delle Entrate, o dell’ex Ufficio del Registro, riportato sul Modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l’imposta di registro);

•       nella colonna 6 scrivere l’anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all’immobile in questione;

•       nella colonna 7 indicare il Comune dove si trova l’immobile locato;

•       nella colonna 8 scrivere la sigla della Provincia dove si trova l’immobile locato.

 

Il quadro C è diviso in tre Sezioni:

• nella prima, vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i Quadro C   quali sono previste le deduzioni dal reddito;

Redditi • nella seconda, vanno indicati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono previste le ulteriori

di lavoro       deduzioni;

dipendente • nella terza, vanno indicati l’ammontare delle ritenute, delle addizionali regionale e comunale all’Irpef relative ai redditi indicati ed assimilati        nelle prime due Sezioni nonché l’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef per l’anno 2007.

 

 

ATTENZIONE I contribuenti devono sempre indicare i redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati percepiti anche se si avvalgono del’assistenza del sostituto d’imposta che ha erogato i redditi.

 

SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione vanno indicati nei righi da C1 a C3:

•       i redditi di lavoro dipendente e di pensione;

•       i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera. Vedere al riguardo in Appendice il punto 2 della voce “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”;

• le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell’INPS o di altri Enti; in Appendice alla voce “Indennità e somme erogate dall’INPS o da altri Enti“ sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comuni;

•       le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

•       i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione di cui al d.lgs. n. 124 del 1993, nonché l’ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 nel caso di riscatto esercitato ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett.

c) del d.lgs. n. 124/93, che non dipenda dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario);

•       i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;

•       le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d’acconto;

•       i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;

•       le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce “Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito“;

•       le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);

•       le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;

•       i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle AA.SS.LL. con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all’attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all’emergenza sanitaria territoriale, ecc.);

•       le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordi-nazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:

–       cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;

–       collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore;

–       partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrino:

a)      nell’oggetto proprio dell’attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell’ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l’ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l’attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l’amministrazione di una società edile);

b)      nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;

c)      nell’ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall’artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

ATTENZIONE I titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati, che nel corso del’anno hanno intrattenuto più rapporti di lavoro e hanno chiesto all’ultimo sostituto d ’imposta di tener conto dei redditi percepiti per altri rapporti, devono indicare i dati risultanti dalla certificazione consegnata da quest’ultimo.

Nella casella di colonna 1 riportare il codice:

‘1’     se si indicano redditi di pensione. Si precisa che il titolare di trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione di cui al d.lgs. n. 124 del 1993) non deve riportare alcun codice;

‘2’     se si indicano redditi di lavoro dipendente o assimilati derivanti da contratti a tempo determinato. A tal fine si precisa che nelle annotazioni del CUD 2007 è fornita l’informazione sulla tipologia del contratto di lavoro (se a tempo determinato o indeterminato);

‘3’     se si indicano compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili che hanno raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, in conformità a specifiche disposizioni normative. In tal caso, se il reddito complessivo del contribuente risulta superiore a euro 9.296,22 al netto della deduzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze, i suddetti compensi saranno assoggettati ad Irpef e all’addizionale regionale e comunale all’Irpef.

Si ricorda che se il contribuente ha percepito solo compensi di cui al codice 3, per i quali si siano applicate le ritenute a titolo d’imposta e di addizionale regionale nelle misure previste, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione.

ATTENZIONE Il contribuente che non rientra in nessuno di questi casi non dovrà indicare alcun codice.

 

La casella di colonna 2 va barrata esclusivamente se si indicano redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali il TFR non sia applicabile (ad esempio i soggetti con redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative compresi i lavori a progetto e le collaborazioni occasionali, i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000) ovvero non venga erogato alla cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio taluni lavoratori del settore edile e del settore dell’agricoltura).

Tale casella è utile per individuare, nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, quelli per i quali non è previsto l’istituto civilistico del trattamento di fine rapporto (TFR). Questa informazione infatti è necessaria, per il soggetto che presta l’assistenza fiscale, al fine di attribuire correttamente la deduzione dei contributi o premi eventualmente versati per la previdenza complementare (rigo E23).

Nella colonna 3 indicare l’importo dei redditi percepiti (punto 1 del CUD 2007 o del CUD 2006).

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3, a colonna 3 riportare la somma dell’importo del punto 1 del CUD 2007 e quanto indicato nelle annotazioni relativamente ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili che hanno rag-giunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, in conformità a specifiche disposizioni normative. In presenza di un CUD 2007 che certifichi, oltre a redditi per lavori socialmente utili, anche altri redditi di lavoro dipendente, è necessario compilare distinti righi.

In un rigo deve essere esposto l’importo desunto dalle annotazioni del CUD 2007 relativo ai compensi per lavori socialmente utili, aumentato della quota esente se indicata, ed occorre riportare il codice 3 nella relativa casella di colonna 1. Nell’altro rigo deve essere esposto l’importo del punto 1 del CUD 2007, ridotto del valore indicato nel rigo precedente; l’importo così ottenuto deve essere aumentato della quota esente qualora indicata nelle annotazioni.

In presenza di un CUD 2007 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per i quali è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, individuando i relativi importi dalle annotazioni del CUD 2007. In questo caso, nel rigo C4 riportare a colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 3 del CUD 2007 e a colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del CUD 2007.

Se il contribuente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali è previsto l’istituto civilistico del TFR, che redditi per i quali non è previsto ed il datore di lavoro ha effettuato il conguaglio di tali redditi, è necessario compilare due distinti righi. In un rigo deve essere riportato l’importo desunto dalle annotazioni del CUD 2007, relativo ai redditi certificati per i quali è riconosciuto il TFR, nell’altro rigo l’importo indicato nel punto 1 del CUD 2007, ridotto di quanto già esposto nel rigo precedente. Per questo secondo rigo deve essere inoltre barrata la casella di colonna 2.

Il rigo C4 è suddiviso in due colonne:

•       nella colonna 1, indicare il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato, per il quale è prevista la deduzione per i lavoratori dipendenti (365 per l’intero anno). In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).

In caso di rapporto di lavoro part time le deduzioni spettano per l’intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un orario ridotto.

In particolare, se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato, si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 3 del CUD 2007 o del CUD 2006.

Se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilato esporre nel rigo C4, colonna 1, il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola. In Appendice alla voce “Periodo di lavoro - casi particolari” sono contenute ulteriori precisazioni per il calcolo dei giorni che danno diritto alle deduzioni per lavoro dipendente in caso di contratti a tempo determinato, di indennità o somme erogate dall’’INPS o da altri enti e di borse di studio;

•       nella colonna 2, indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione, per il quale è prevista la deduzione per i pensionati (365 per l’intero anno).

In particolare, se è stato indicato un solo reddito di pensione, si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 4 del CUD 2007. Se sono stati indicati più redditi di pensione, esporre in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

Se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola e che per i redditi di lavoro dipendente la deduzione è più favorevole rispetto a quella per redditi di pensione. Ad esempio:

•       redditi di lavoro dipendente dal 1 ° gennaio al 28 febbraio (giorni di lavoro dipendente = 59)

•       redditi di pensione dal 1 ° marzo al 31 dicembre (giorni di pensione = 306)

•       redditi di lavoro dipendente dal 1 ° settembre al 31 dicembre (giorni di lavoro dipendente = 1 22)

a colonna 1 indicare il totale dei giorni di lavoro dipendente pari a 1 81 (59 + 1 22);

a colonna 2 indicare i giorni di pensione relativi al periodo per il quale non sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente pari a giorni 1 84 (dal 1° marzo al 3 1 agosto).

SEZIONE II - Redditi assimilati per i quali non spetta l’ulteriore deduzione

In questa sezione, nella colonna 2 dei righi da C5 a C7, vanno indicati gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (punto 2 del CUD 2007 o del CUD 2006):

a)      gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;

b)      gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;

c)      i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche fun-zioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR, e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);

d)      i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;

e)      le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;

f)      le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;

ATTENZIONE Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60% del’ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l’intero ammontare.

 

Istruzioni per la compilazione  Modello 730

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. Nella casella di colonna 1 va indicato:

‘1’ se nella colonna 2 vengono dichiarati gli assegni periodici contraddistinti dalla lettera a);

‘2’ se nella colonna 2 vengono dichiarati redditi per cui è previsto l’istituto del TFR.

?       SEZIONE III - Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionali regionale e comunale all’Irpef

Nel rigo C8 indicare il totale delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II (punto 5 del CUD 2007 o del CUD 2006).

Nel rigo C9 indicare il totale dell’addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II (punto 6 del CUD 2007 o del CUD 2006).

ATTENZIONE In presenza di un CUD 2007 che certifichi oltre a redditi per lavoro dipendente anche redditi per lavori socialmente utili:

•       se non si è usufruito del regime agevolato (come specificato nelle annotazioni) indicare nel rigo C8 le ritenute risultanti al punto 5 del CUD 2007 e nel rigo C9 l’addizionale regionale risultante al punto 6 del CUD 2007;

•       se si è usufruito del regime agevolato indicare nei righi C8 e C9 le ritenute Irpef e l’addizionale regionale risultanti rispetti-vamente ai punti 5 e 6 del CUD 2007, diminuite delle ritenute Irpef e del’addizionale regionale relative ai lavori social-mente utili indicate nelle annotazioni.

Si precisa che in presenza di un CUD 2007 o di un CUD 2006 che certifichi esclusivamente redditi derivanti da compensi per la-vori socialmente utili, le relative ritenute Irpef e addizionale regionale risultanti dalla certificazione devono essere indicate rispettivamente nelle colonne 5 e 6 del rigo F2 del quadro F.

Nel rigo C10 indicare il totale dell’addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II (punto 7 del CUD 2007 o del CUD 2006).

Nel rigo C11 indicare l’acconto dell’addizionale comunale per l’anno 2007 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (punto 7-bis del CUD 2007).

ATTENZIONE I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute Irpef e delle addizionali re-gionale e comunale al’Irpef per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, devono comunque riportare nei righi da C8 a C10 gli importi relativi al totale delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale al’Irpef com-prensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione e nel rigo F5 del quadro F indicare l’importo so-speso. Al riguardo vedere in Appendice la voce “Eventi eccezionali”.

5.5     Il quadro D è diviso in due Sezioni:

• nella prima, vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;

Quadro D        • nella seconda, vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata. Altri redditi

 

§       SEZIONE I - Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi

Redditi di capitale

I righi D1 e D2 devono essere utilizzati per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’Ires e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, unitamente a tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2006, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

Si precisa che soltanto i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata ovvero partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, dovranno esporre nella dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

In questo quadro non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure ad im-posta sostitutiva.

Ai fini della determinazione e del versamento delle relative imposte, i contribuenti che presentano il Mod. 730 devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO 2007 Persone fisiche, se hanno percepito nel 2006 redditi di capitale di fonte estera sui quali non sono state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.

Nel rigo D1 vanno riportati gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti com-merciali, residenti e non residenti, riportati nell’apposita certificazione o desumibili da altra documentazione. Tra gli utili ed i proventi da indicare nel presente rigo devono essere ricompresi anche:

–       quelli derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l’apporto dell’associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

–       quelli derivanti dai contratti di cointeressenza;

–       quelli derivanti da interessi riqualificati utili ai sensi dell’art. 98 del Tuir;

–       quelli conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l’inizio della liquidazione.

In particolare indicare:

• nella colonna 1:

–       il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale non privilegiato;

–       il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato;

–       il codice 3 in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5, del Tuir, tali importi dovranno essere indicati nella sezione V del quadro RM del Modello Unico PF;

 

–       il codice 4, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 1 67, comma 5, del Tuir;

•       nella colonna 2:

–       il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2006 desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 29, 30 e 31, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4;

–       il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2006 da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetta Black list), desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 29, 30 e 31, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3;

ATTENZIONE L’elenco dei Paesi o Territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al DM 21 novembre 2001 (cosiddet-ta Black list) è riportato in Appendice ala voce “Utili provenienti da Paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato”.

•       nella colonna 4 l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite, rilevabile dal punto 34 della certificazione degli utili. Si precisa, al fine della compilazione del rigo D1, che nel caso in cui al percipiente siano state rilasciate più certificazioni conte-nenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e a colonna 4 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Nel rigo D2 vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2006, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto. In particolare indicare:

•       nella colonna 1:

–       il codice 1 in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l’ammontare maturato nel periodo d’imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;

–       il codice 2 in caso di rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure di imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1 869 c.c.);

–       il codice 3 in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;

–       il codice 4 in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell’interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l’ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;

–       il codice 5 in caso di altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall’impiego di capitale, nonché degli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché dei proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, ovvero dei proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. In questo rigo vanno, altresì, indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;

–       il codice 6 in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;

–       il codice 7 in caso di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, c. 1 lett. f), del Tuir se dedotti dall’associante in base alle norme del Tuir vigenti anteriormente alla riforma dell’imposizione sul reddito delle società di cui al d.lgs. 344/03.

Si ricorda che i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui ai codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni devono essere dichiarati nel presente quadro; qualora invece il periodo di durata sia superiore a cinque anni, i predetti redditi devono essere dichiarati nel rigo D6, evidenziando il codice 9 (ed assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria);

•       nella colonna 2 l’importo relativo alla tipologia di reddito indicato;

•       nella colonna 4 l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subìte.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale

Nel rigo D3 indicare:

•       nella colonna 1 il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

1 per i proventi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell’autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d’autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell’oggetto proprio dell’attività;

2 per i compensi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali;

3 per i redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

•       nella colonna 2 l’importo del reddito al lordo della relativa riduzione forfetaria percepito nel 2006;

•       nella colonna 4 l’importo delle ritenute di acconto subite.

Redditi diversi

Nel rigo D4 indicare:

•       nella colonna 1 il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

1 per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell’esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di “lottizzazione” vedere in Appendice la relativa voce;

 

2 per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Con riferimento ai beni acquisiti per donazione l’esclusione opera fino al 3 luglio 2006; pertanto la casella va compilata se le cessioni dei suddetti beni sono state effettuate a partire dal 4 luglio e non sono decorsi cinque anni dalla data di acquisto dell’immobile da parte del donante, Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all’atto della cessione, l’imposta sostitutiva;

3 per i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;

4 per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

5 per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero;

6 per i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell’autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i di

ritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell’intera misura, senza deduzioni di spesa. Per gli acquirenti a titolo oneroso va dichiarato l’importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento;

7 per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;

8 per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;

ATTENZIONE Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei con fronti del’artista o professionista.

9       – per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;

– per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

I suddetti compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente euro 7.500,00. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce “Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche”;

10      per i redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia per-cepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1 968, n. 482);

•       nella colonna 2 il reddito lordo percepito nel 2006.

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 5 deve essere indicato l’ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2006 o, in caso di difformità dei periodi d’imposizione, per il periodo d’imposta estero che scade nel corso di quello italiano; se nello Stato estero l’immobile non è assoggettabile ad imposizione quest’ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito. Se nello Stato estero gli immobili sono tassa-bili mediante applicazione di tariffe d’estimo o in base a criteri similari, indicare l’ammontare risultante dalla valutazione ef-fettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d’imposta per le im-poste pagate all’estero secondo i criteri stabiliti dall’art. 1 65 del TUIR. Se il reddito derivante dalla locazione dell’immobile sito all’estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l’ammontare del canone di locazione perce-pito, ridotto del 1 5 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Se tale reddito è soggetto all’imposta nello Stato estero, indicare l’ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.

Se è stato indicato il codice 6 gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell’intera misura, senza deduzione di spese, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l’importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento. Se è stato indicato il codice 9, riportare le somme percepite comprensive della franchigia di euro 7.500,00;

•       nella colonna 3 le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3, 7, 8 e 10. Si ricor-da che non sono deducibili le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia.

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 2 le spese sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio delle citate opera-zioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio del-le operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d’imposta le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d’imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Relativamente alle ipotesi contraddistinte dai codici 1 e 2, il contribuente che ha provveduto entro l’anno 2006 alla rivalutazione dei terreni ai sensi dell’art. 7 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 e successive integrazioni può indicare il valore determinato secondo la perizia giurata di stima. Quest’ultimo potrà essere ulteriormente incrementato del costo della predetta perizia nella misura in cui sia stato effettivamente sostenuto e rimasto a carico;

ATTENZIONE Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nel’ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3, 7, 8 e 10, per ognuna delle operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all’ufficio del’A-genzia delle Entrate competente. Relativamente ai redditi contraddistinti dai codici 1 e 2 dovrà essere conservata ed eventualmente esibita anche la perizia giurata di stima.

•       nella colonna 4 l’importo delle ritenute di acconto subìte.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 9, esporre il totale delle ritenute, mentre il totale dell’addizionale regionale tratte-nuta deve essere riportato nel quadro F, Sez. II, colonna 4.

 

SEZIONE II - Redditi soggetti a tassazione separata

Redditi percepiti da eredi e legatari

Nel rigo D5 devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2006 dagli eredi e dai legatari a causa di morte dell’avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipa-zione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, ovvero dalla partecipazione di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, in qualunque forma corrisposti ed indicati ai punti 28, 29, 30 e 3 1 della certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione, nonché i redditi conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. Qualora al percipiente, erede o legatario, siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli importi relativi agli utili, agli altri proventi equiparati ed alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte:

•       i ratei di pensione e di stipendio;

•       i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;

•       gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e assimilati;

•       le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.

A tal fine specificare nella colonna 1:

–       il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale non privilegiato;

–       il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetta Black list);

–       il codice 3 in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetta Black list), i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 1 67, comma 5, del Tuir, tali importi dovranno essere indicati nella sezione V quadro RM del Modello Unico PF;

–       il codice 4 in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere fa-vorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5, del Tuir;

–       il codice 5, per gli altri redditi di capitale;

–       il codice 6, per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

–       il codice 7, per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione delle indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;

–       il codice 8, per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2006 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli

aventi diritto, derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell’autore

o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);

–       il codice 9, per i redditi derivanti dall’attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;

–       il codice 10, per gli altri redditi percepiti nel 2006 ad esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici.

Nella colonna 2 barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione è possibile solo per alcuni dei redditi contraddistinti dal codice 10.

Nella colonna 3 indicare l’anno di apertura della successione.

Nella colonna 4 indicare:

–       il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall’erede o dal legatario, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4;

–       il 1 00% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall’erede o dal legatario, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3.

–       le somme relative ad altri redditi di capitale se a colonna 1 è stato indicato il codice 5;

–       l’importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 6;

–       l’importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice

7, 8 o 9;

–       la quota di reddito percepito dall’erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto se a colonna 1 è stato indicato il codice 10.

Nella colonna 5 indicare l’importo totale dei compensi spettanti al deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7. Nella colonna 6 indicare la quota dell’imposta sulle successioni proporzionale ai redditi dichiarati.

Nella colonna 7 indicare l’importo delle eventuali ritenute d’acconto relative ai redditi dichiarati.

Imposte ed oneri rimborsati nel 2006 e altri redditi soggetti a tassazione separata

Nel rigo D6 indicare i seguenti redditi assoggettabili a tassazione separata, specificando:

•       nella colonna 1 il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:

1 per emolumenti arretrati di lavoro dipendente nonché le eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto

non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d’acconto assoggettabili, quali arretrati, a tassazione separata;

2 per indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;

3 per somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o oneri, ivi compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale e l’I-LOR, che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali “oneri deducibili”, nell’anno 2006 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d’imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d’imposta nell’ambito della procedura di assistenza fiscale;

4 per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell’anno 2006, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso il sostituto d’imposta. Rientrano, tra tali somme an-che i contributi, erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei detti con-tributi. Rientrano altresì, tra tali somme la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in

 

anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all’importo del mutuo non utilizzato per il sostenimento delle spese relative agli interventi di recupero. Se, ad esempio, il contribuente ha indicato nel 1997 interessi passivi pari a lire 4.000.000 a fronte di un mutuo di lire 60.000.000, del quale ha utilizzato per interventi di restauro soltanto lire 30.000.000, nel rigo D6 colonna 4 deve essere indicato l’importo di euro 1.032,91 (pari a lire 2.000.000);

5 per le somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio per le quali si è fruito della detrazione;

6 per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;

7 per le plusvalenze ed altre somme di cui all’art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. L‘indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che in tal caso si considera a titolo di acconto. Ai fini dell’individuazione delle singole fattispecie produttive delle plusvalenze in questione vedere in Appendice la voce “Indennità di esproprio”;

8 redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell’art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta so-stitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;

•       nella colonna 2 barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria;

•       nella colonna 3 indicare:

–       l’anno in cui è sorto il diritto alla percezione se a colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8;

–       l’anno in cui si è fruito della deduzione o della detrazione se a colonna 1 è stato indicato il codice 3 o 4;

–       l’anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio se a colonna 1 è stato indicato il codice 5;

•       nella colonna 4 l’importo del reddito.

Le somme di cui al codice 3 o 4 vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell’importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d’imposta. Se si è indicato il codice 4 e l’onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateiz-zazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l’importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell’importo rimborsato.

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 5 va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione. Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2002 per euro 20.000 di cui euro 5.000 sono stati oggetto di rimborso nel 2006 e se si è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:

5.000 x 4 (numero di rate detratte nel 2002, 2003, 2004 e 2005) = 2.000 euro 10

Per le restanti sei rate il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel quadro E sez. III la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati (nell’esempio 20.000 – 5.000 = 15.000 euro).

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 6 o 7 indicare l’ammontare dell’indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicati alla voce in Appendice “Calcolo delle plusvalenze”;

•       nella colonna 7 l’importo delle eventuali ritenute d’acconto relative ai redditi dichiarati.

 

Nel quadro E indicare:

•       nella sezione I gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 19 per cento;

•       nella sezione II gli oneri deducibili dal reddito complessivo;

•       nella sezione III le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento o del

36 per cento e quelle relative alla manutenzione e salvaguardia dei boschi per le quali spetta la detrazione del 36 per cento;

•       nella sezione IV i dati per fruire delle detrazioni per i canoni di locazione, per il mantenimento dei cani guida, della borsa di

studio riconosciuta dalle Regioni o dalle Province autonome e delle erogazioni all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova e della deduzione per le spese di assistenza personale in caso di non autosufficienza.

Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se gli oneri sono stati sostenuti nel 2006.

Le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria e i contributi previdenziali ed assistenziali danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se la spesa è stata sostenuta nell’interesse del-le persone fiscalmente a carico.

Quando l’onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il do-cumento che certifica la spesa. Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può sempre considerare l’intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione.

La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta.

La deduzione per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale spetta anche per gli oneri sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel paragrafo 5.1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al rigo E21 sono deducibili anche se sono state sostenute nell’interesse dei seguenti familiari pure se non fiscalmente a carico:

–       coniuge;

–       figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi;

–       discendenti dei figli;

–       genitori e ascendenti prossimi anche naturali;

–       genitori adottivi;

–       generi e nuore;

–       suocero e suocera;

–       fratelli e sorelle, anche unilaterali.

 

ATTENZIONE Gli eredi hanno diritto ala detrazione d’imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il decesso.

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, nella proporzione stabilita dall’art. 5 del TUIR, della corrispondente detrazione di imposta (oppure di fruire della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni degli oneri sostenuti dalla società. Tali oneri sono specificati in Appendice alla voce “Oneri sostenuti dalle società semplici” e vanno indicati, nei righi da E15 a E17 e da E24 a E31.

SEZIONE I - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 19 per cento

Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento.

A ciascuna detrazione è attribuito un codice, così come risulta dalla tabella 2, posta in Appendice. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano dal CUD 2007.

Spese sanitarie

Nei righi E1, E2 ed E3 indicare le spese sanitarie sostenute nel corso del 2006 per il loro intero importo. Il soggetto che presta l’assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante.

Il contribuente può scegliere di ripartire queste detrazioni in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è consentita se l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno 2006, indicate nei righi E1, E2 ed E3, supera euro 15.493,71.

A tal fine è necessario barrare l’apposita casella. Sarà poi il soggetto che presta l’assistenza fiscale ad operare la rateizzazione e conseguentemente ad attribuire la detrazione spettante.

ATTENZIONE Coloro che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie, dovranno com-pilare il rigo E6.

 

Nel rigo E1, colonna 2, indicare le spese sostenute per:

•       prestazioni chirurgiche;

•       analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;

•       prestazioni specialistiche;

•       acquisto o affitto di protesi sanitarie;

•       prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);

•       ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto (nel caso di ricovero di anziano portatore di

handicap vedere le istruzioni del rigo E21);

•       acquisto di medicinali;

•       spese relative all’acquisto o all’affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);

•       spese relative al trapianto di organi;

•       importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

•       assistenza infermieristica e riabilitativa (ES: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);

•       prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;

•       prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

•       prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;

•       prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

ATTENZIONE Nell’importo da indicare nel rigo E1, colonna 2 , vanno comprese anche le spese sanitarie indicate nelle anno-tazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006 con il codice 1 o ala voce “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”.

Nella colonna 1 di questo rigo indicare le spese sanitarie, relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica. Dette spese, se indicate in questa colonna, non possono essere comprese tra quelle indicate in colonna 2.

La colonna 1 può essere compilata dai contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Nel caso in cui il contribuente si sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l’esenzione, la relativa spesa sostenuta va indicata in questa colonna (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).

Nell’ipotesi in cui per una parte di dette spese la detrazione non ha trovato capienza nell’imposta dovuta, nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione del modello 730 del contribuente affetto da particolari patologie sarà riportato il relativo ammontare. Dette spese, infatti, per la parte che non ha trovato capienza, possono essere portate in detrazione dal familiare che le ha sostenute.

Il rigo E2 deve, invece, essere compilato dal contribuente che ha sostenuto le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per conto di familiari non fiscalmente a carico, per il quale le relative detrazioni non trovano capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta. La parte di detrazioni che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del Modello UNICO di quest’ultimo.

L’ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare euro 6.197,48.

La detrazione spettante sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata solo sulla parte che eccede l’importo di euro 129,11.

Nel rigo E3 indicare le spese sostenute per mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap, individuati ai sensi dell’ art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), per le quali la detrazione spetta sull’intero importo. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 del-la L. n. 104 del 1992, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104

 

Istruzioni per la compilazione  Modello 730

del 1 992. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

ATTENZIONE Vanno comprese nel’importo da inserire nel rigo E3 anche le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

Nel rigo E4 indicare le spese sostenute per l’acquisto:

•       di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei portatori di handicap di cui all’art. 3 della L. n. 1 04 del 1992;

•       di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.

La detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo (il termine comprende motoveicoli e autoveicoli) e può essere calcolata su un importo massimo di spesa di euro 1 8.075,99.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se risulta che il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal suddetto limite va detratto l’eventuale rimborso dell’assicurazione.

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in tal caso, indicare nel rigo E4 l’intero importo della spesa sostenuta e, nell’apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.

Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2003, nel 2004 o nel 2005 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la de-trazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:

•       l’intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni, 2003, 2004 o 2005);

•       il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2006 (4, 3 o 2), nell’apposita casella.

Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).

Si precisa che le spese suddette concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 1 8.075,99.

Nel caso in cui sono stati compilati due righi E4 di cui uno per l’acquisto dell’autoveicolo e l’altro per la manutenzione straordinaria dello stesso la possibilità di ripartire la detrazione in quattro quote annuali è prevista solo per l’acquisto e non per la manutenzione straordinaria e, pertanto, la rateizzazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate le spese per la manutenzione dell’autoveicolo.

ATTENZIONE Vanno comprese nel’importo da indicare nel rigo E4 anche le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

Non vanno indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 le spese sanitarie sostenute nel 2006 che hanno dato luogo nello stesso anno ad un rimborso da parte di terzi, come ad esempio:

•       le spese, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;

•       le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3.6 15,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 33 del CUD 2007 e/o del CUD 2006. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, possono, invece, proporzionalmente essere indicate le spese sanitarie eventualmente rimborsate.

Si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente:

•       le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);

• le spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata al punto 34 del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

Nel rigo E5 indicare la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida dai non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.

La detrazione, che spetta con riferimento all’acquisto di un solo cane e per l’intero ammontare del costo sostenuto, può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso, indicare nell’apposita casella del rigo E5 il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta.

ATTENZIONE Vanno comprese nel’importo da indicare nel rigo E5 anche le spese indicate con il codice 5 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

Il rigo E6 è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel 2003, nel 2004 e/o nel 2005 per la rateizzazione di tali spese. In tale rigo indicare l’importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione e riportare nell’apposita casella il numero della rata di cui si intende fruire. Per le spese sostenute nel 2005 l’importo da indicare in tale rigo è desumibile dal rigo 47 del prospetto 730-3/2006 e indicare il numero 2 nella casella delle rate; per le spese sostenute nel 2003 e/o nel 2004 l’importo da indicare in questo rigo è desumibile dal rigo E6 del quadro E del modello 730/2006. Qualora sia stato utilizzato il modello UNICO Persone Fisiche l’importo da indicare in questo rigo è quello derivante dalla somma dei righi RP1, col. 1 e col. 2, RP2 e RP3 del quadro RP del relativo modello UNICO. Se il contribuente in più di una delle precedenti dichiarazioni ha optato per la rateizzazione deve compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli.

ATTENZIONE Vanno comprese nel’importo da indicare nel rigo E6 anche le spese indicate con il codice 6 nelle annotazioni del CUD 2007.

 

Interessi passivi

Nei righi da E7 a E11, vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione pagati nel 2006 in di-pendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente. Tra gli oneri accessori sono compresi anche: l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc. Le spese notarili comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca. Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

•       mutui stipulati nel 1991 o nel 1 992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);

•       mutui stipulati a partire dal 1 993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari

stipulati a partire dal 1 998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto; per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati

capitale dato in mutuo

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

ATTENZIONE Nei righi E7 e E8 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati con i codici 7 e 8 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

        

Nel rigo E7 indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detra-zione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione princi-pale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20. In caso di con titolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite, è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 1 .807,60 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea. La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato.

Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1 994. Non si tiene con-to del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se estinguendo l’originario contratto si stipula un nuovo mutuo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all’estinzione del vecchio mutuo e all’accensione del nuovo.

Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un tra-sferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

 

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,8 3 per ciascun intestatario del mutuo. Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto. Al riguardo, vedere in Appendice la voce “Rinegoziazione di un contratto di mutuo”.

Nel rigo E8 indicare, per un importo non superiore a euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l’immobile viene concesso in locazione).

In base alle modalità precedentemente esposte, vanno indicate nel rigo E7 o nel rigo E8 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi. Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell’acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo. La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell’unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso, sempre che sussistano gli altri requisiti.

È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo, vedere in Appendice la voce “Rinegoziazione di un contratto di mutuo“.

Nel rigo E9 indicare gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28 e in caso di con titolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.

ATTENZIONE Nel rigo E9 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

Nel rigo E10 indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28.

La detrazione è anche riconosciuta, per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

ATTENZIONE Nel rigo E10 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

Nel rigo E11 indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, verrà calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

ATTENZIONE Nel rigo E11 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

Premi di assicurazione

Nel rigo E12 indicare:

–       Per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all’estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;

–       per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest’ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.

ATTENZIONE Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono oneri interamente deducibili e pertanto devono essere indicati nel rigo E18.

L’importo da indicare nel rigo E12 non deve, complessivamente, superare euro 1.291,14.

 

ATTENZIONE Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo E12 anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

Spese per istruzione

Nel rigo E13 indicare le spese sostenute nel 2006, anche se riferibili a più anni (compresa l’iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

ATTENZIONE Nel rigo E13 vanno comprese le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

Spese funebri

Nel rigo E14 indicare le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati nel paragrafo 5.1, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a euro 1 .549,37.

ATTENZIONE Nel rigo E14 vanno comprese le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Nei righi E15, E16 e E17 vanno indicati tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d’imposta diversi da quelli riportati nei precedenti righi della sezione. In questi righi devono essere riportati solamente gli oneri contraddistinti dai codici da 15 a 27, utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo ad iniziare da E15. Al riguardo vedere la apposita tabella 2 “Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%”.

Nella colonna 1 indicare il codice e nella colonna 2 il relativo importo.

In particolare, indicare con il codice:

–       “15” le erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici comprese tra un importo minimo di euro 51,65 e un importo massimo di euro 103.291,38. L’erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierle sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione relativa ai redditi del 2005 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. Si precisa che le erogazioni liberali che consentono di usufruire della detrazione d’imposta devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che nel periodo d’imposta in cui è effettuata l’erogazione abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

– “16” le erogazioni liberali, per un importo non superiore a euro 2.065,83 a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:

•       ONLUS;

•       organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;

•       altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;

•       amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

•       associazioni sindacali di categoria.

Per le liberalità alle ONLUS (codice 16) e alle associazioni di promozione sociale (codice 19) erogate nel 2006 è prevista, in al-ternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

ATTEN ZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 16 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

–       “17” le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 1 .500,00 effettuate a favore delle società e asso-ciazioni sportive dilettantistiche;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 17 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

–       “18” i contributi associativi, per un importo non superiore a euro 1 .291,14 versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della L. 15 aprile 1 886, n. 381 8, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto al-la detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

–       “19” le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale. L’importo di tale erogazione non può superare euro 2.065,83;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

 

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 16, 17, 18 e 19

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di cre-dito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

–       “20” le erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura ”La Biennale di Venezia”. Il soggetto che presta l’assistenza fi-scale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le spese indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

–       “21” le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell’anno d’imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione.

Questa detrazione è cumulabile con quella del 41 per cento e/o del 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal ca-so è ridotta del 50 per cento.

Pertanto, fino ad un importo di euro 48.000,00 le spese sostenute nell’anno 2006, per le quali si è chiesto di fruire della detra-zione del 41 per cento o del 36 per cento, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50 per cento. Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di euro 48.000,00 deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti.

Le spese che eccedono euro 48 .000,00 per le quali non spetta più la detrazione del 41 per cento o del 36 per cento, potranno essere riportate in questo rigo per il loro intero ammontare;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006 con il codice 21.

“22” le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche. In particolare, il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1 ° giugno 1939, n. 1 089 e successive modificazioni e integrazioni) e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico¬culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate;

 

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

–       “23” le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;

 

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 23 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

–       “24” le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per il quale è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:

•       al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;

•       come contributo alla sua gestione nell’anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;

•       come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell’impegno si provvederà al recupero delle somme detratte;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

–       “25” nel limite massimo di euro 3 87,34, le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.

La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l’importo di euro 1 29,11.

Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di euro 464,81, sarà calcolata la detrazione del 19 per cento su un importo di euro 258,23;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

–       “26” le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381. Si considerano sordomuti i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita prima dell’apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio;

 

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2007e/o del CUD 2006.

–       “27” le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessiva-mente non superiore a euro 632 annui per ogni figlio;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

–       “28” gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento.

SEZIONE II - Oneri deducibili dal reddito complessivo

In questa sezione vanno indicati gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.

        

ATTENZIONE Non devono essere riportati, ai fini del riconoscimento della deduzione, nei righi da E18 a E24 gli oneri dedu-cibili considerati dal sostituto d’imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato ed indicati nel punto 26 del CUD 2007 o del CUD 2006. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 28 del CUD 2007 o del CUD 2006 si rinvia alle istruzioni del rigo E23.

Contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza

Nel rigo E18, indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Rientrano in questa voce anche:

•       i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2006 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;

•       i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).

•       i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);

•       i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe”. Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.

Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari

Nel rigo E19 indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza perso-nale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di euro 1 .549,37.

Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose

Nel rigo E20 indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

–       Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

–       Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;

–       Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;

–       Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell’ordinamento valdese;

–       Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell’Unione;

–       Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;

–       Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati. Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91. I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap

Nel rigo E21 indicare l’importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lett. b) dell’art. 1 0 del Tuir sostenute dai portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento.

Sono tali sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992, sia anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopracitate. I grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992. In tal caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

 

Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:

–       all’assistenza infermieristica e riabilitativa;

–       al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico vivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;

–       al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

–       al personale con la qualifica di educatore professionale;

–       al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

ATTENZIONE Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di ac-compagnamento, di locomozione, di deambulazione, di sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I nei righi E1, E2, E3 e E4.

Assegno periodico corrisposto al coniuge

Nel rigo E22 indicare:

•       nella colonna 1 il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici. Si precisa che in assenza del codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione dal reddito con riferimento all’importo indicato nella colonna 2;

•       nella colonna 2 gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultino da provvedimento dell’autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Non sono deducibili le somme corrisposte in un’unica soluzione al coniuge separato.

Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali

ATTENZIONE Il contribuente non è tenuto ala compilazione del rigo E23 quando non ha contributi per previdenza comple-mentare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, il contribuente sia in possesso di un CUD 2007 o di un CUD 2006 in cui non sia certificato alcun importo al punto 29 del CUD 2007 o del CUD 2006.

Nel rigo E23 indicare i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.

L’importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a euro 5.164,57. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, per i quali sia applicabile l’istituto civilistico del TFR, relativamente a tali redditi, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata al fondo e sempre nel rispetto dei precedenti limiti.

I predetti limiti di deducibilità non si applicano nei seguenti casi particolari:

•       i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1 993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vi-gore della legge 23 ottobre 1992 n. 421 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi). Per questi soggetti l’importo deducibile non può essere superiore al 1 2 per cento del reddito complessivo e, comunque, a euro 5.164,57;

•       i soggetti iscritti alle forme pensionistiche, per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati nell’anno d’imposta.

Nel caso in cui il reddito complessivo non è superiore a euro 2.840,51 e si è fiscalmente a carico di un familiare, non va com-pilato il rigo E23. In questo caso, infatti, il reddito imponibile è pari a zero a seguito dell’applicazione della deduzione di euro 3.000 prevista per qualunque tipologia di reddito. Pertanto, le somme versate alle forme di previdenza complementare possono essere portate in deduzione dal reddito del familiare che le ha sostenute e di cui si è fiscalmente a carico.

Il rigo E23 è costituito da 6 colonne. La colonna 3 è riservata all’indicazione degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione. L’eventuale compilazione delle restanti 5 colonne è necessaria per consentire al soggetto che presta l’assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante sull’importo già indicato in colonna 3. In particolare:

•       la casella di colonna 1 è riservata all’individuazione di situazioni particolari in relazione alle quali chi presta l’assistenza fiscale è tenuto a calcolare differenti limiti di deducibilità rispetto a quelli ordinari. A tal fine è previsto l’utilizzo dei seguenti codici:

“1”     per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi);

per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

“3” – per i soggetti per i quali non è previsto l’istituto del TFR (ad es. i dipendenti pubblici assunti entro il 31 dicembre 2000 che non hanno esercitato l’opzione per il TFR o i collaboratori coordinati e continuativi);

–       per i soggetti per i quali non sia stato istituito un fondo di previdenza negoziale (ad esempio fondi pensione previsti da contratti collettivi nazionali di lavoro), o sebbene istituito non sia ancora operante dopo 2 anni;

–       per i soggetti iscritti a fondi di previdenza negoziale la cui fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori;

“4” per i lavoratori dipendenti che in presenza di un fondo negoziale non hanno ritenuto di aderirvi, ovvero in caso di fondo negoziale istituito ma non operativo nel biennio.

ATTENZIONE La casella di colonna 1 non deve essere compilata dai contribuenti che non rientrano nei casi contraddistinti dai precedenti codici.

Qualora nel corso dell’anno si siano verificate più situazioni riconducibili a diversi codici o una situazione codificata ed altre non codificate (in presenza di CUD 2007 conguagliato, tale ipotesi è evidenziata dall’indicazione della lettera “A” nel punto 8 della Sezione “Dati generali” del CUD 2007), vedere in Appendice la voce “Previdenza complementare – casi particolari”;

•       nella colonna 2 indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per le quali si richiede la deduzione; qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro, indicare in questa colonna l’importo, rilevabile dalle annotazioni del CUD 2007, per il quale non è stata riconosciuta la deduzione in quanto non escluso dai redditi di lavoro dipendente;

 

•       nella colonna 3 indicare il totale dei contributi e premi versati comprensivi dell’importo di colonna 2 per i quali si richiede la deduzione. In particolare devono essere inserite in questo punto:

–       le somme versate alle forme pensionistiche individuali;

–       le somme versate alle forme pensionistiche complementari non escluse dal reddito di lavoro dipendente da parte del sostituto e indicate nel punto 29 del CUD 2007 o del CUD 2006;

–       le somme versate nell’interesse dei familiari a carico già indicate nella colonna 2;

•       nella colonna 4 riportare l’importo indicato nel punto 28 del CUD 2007 o del CUD 2006 (contributi esclusi dall’imponibile);

•       nella colonna 5 riportare l’importo indicato nel punto 30 del CUD 2007 o del CUD 2006 (T.F.R. destinato al fondo).

Altri oneri deducibili

Nel rigo E24 vanno indicati tutti gli altri oneri deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti righi contraddistinti dai relativi codici. Nella colonna 1 riportare il codice e nella colonna 2 il relativo importo.

In particolare, indicare con il codice:

“1”     i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a euro 1 .807,60.

La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell’interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel paragrafo 5.1.

“2”     i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Il soggetto che presta l’assistenza fiscale dedurrà tali importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. Per tali liberalità è possibile indicare, in alternativa al codice 2, il codice 3 in presenza del quale chi presta l’assistenza fiscale dedurrà tali importi nella misura massima del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro. I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate. Per visionare l’elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.

“3”     le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.

Dette liberalità possono essere dedotte, se erogate in favore di:

•       organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460);

•       associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

•       fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Le erogazioni in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica possono essere dedotte solo a seguito dell’emanazione del DPCM che individua dette fondazioni e associazioni e secondo le modalità dallo stesso previste.

Il soggetto che presta l’assistenza fiscale dedurrà tali importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque nella misura massima di 70.000 euro;

“4” le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali

Dette liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

–       università, fondazioni universitarie (di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);

–       istituzioni universitarie pubbliche;

–       enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

–       enti parco regionali e nazionali.

“5” gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici.

Si tratta in particolare di: rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell’avviamento; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione; 50 per cento delle imposte arretrate; 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio previsto dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla L. 9 marzo 2001, n. 134.

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 2, 3 e 4

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

ATTENZIONE Non vanno indicate in questo rigo le somme per le quali si intende fruire della detrazione prevista per le ero-gazioni liberali a favore delle ONLUS (codice 16) e delle associazioni di promozione sociale (codice 19).

SEZIONE III - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento e/o del 36 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2006 o negli anni precedenti, relative alla ristrutturazione di immobili, all’’acquisto o all’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati ed agli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:

–       le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;

–       le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;

–       le spese di restauro e risanamento conservativo;

–       altre spese di ristrutturazione ( quali ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica) I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Si ricorda che per poter usufruire della detrazione è necessario aver trasmesso la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara e che i pagamenti relativi alle spese siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale.

 

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, sempreché le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore.

In tal caso il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara può essere inviato successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall’impresa di costruzione) ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale s’intende fruire della detrazione. La detrazione d’imposta è pari:

•       al 36 per cento per le spese sostenute dal 2000 al 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° ottobre 2006 e a quelle emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006;

•       al 41 per cento per le spese sostenute negli anni 1 998 e 1999 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006.

La detrazione del 41 per cento è prevista anche se le spese sono state sostenute nell’anno 1 997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nell’anno 1 996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per il ripristino del-le unità immobiliari per le quali è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

–       euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;

–       euro 48 .000,00 per le spese sostenute negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d’imposta. Si fa presente che per le spese sostenute dal 1 ° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e quindi in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra gli stessi.

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2006 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo di euro 48.000,00.

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate di pari importo.

Si ricorda che dall’anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizione della spesa. In particolare:

–       coloro che alla data del 31 dicembre 2006 hanno compiuto 75 anni, possono optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo;

–       coloro che alla data del 3 1 dicembre 2006 hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo.

Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 dicembre 2005 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2004, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d’imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d’imposta 2006, 2007 e 2008.

In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all’acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all’’inquilino o al comodatario.

Spese sostenute per l’acquisto, o l’assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

Dal 2002 la detrazione d’imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edifi-cio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

All’acquirente o assegnatario dell’immobile spetta una detrazione del 36% o 41% da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione. In particolare la detrazione spetta nella misura:

•       del 36% se il rogito è avvenuto dal 2002 al 2005 o dal 1° ottobre 2006 al 3 1 dicembre 2006;

•       del 41% se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006.

La fruizione di detta detrazione, tuttavia, è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori di ristruttura-zione relativi all’intero edificio siano stati, o vengano, ultimati entro determinate date.

In particolare, l’importo costituito dal 25% del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:

–       euro 77.468,5 3 nel caso in cui l’atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità im-mobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002;

–       euro 48.000,00 nel caso in cui l’acquisto o l’assegnazione sia avvenuta nel 2003, 2004, 2005 o nel 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 3 1 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2006.

Si fa presente che per gli acquisti o assegnazioni effettuati dal 1 ° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 il limite di spesa su cui ap-plicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e quindi in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra gli stessi.

Se nel corso del 2006 sono stati versati degli acconti per l’acquisto di un immobile facente parte di un edificio ristrutturato per il quale il relativo rogito non sia stato ancora stipulato alla data del 31 dicembre 2006, è possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento a tali acconti sempre nel limite complessivo di euro 48.000,00.

In tal caso, per poter usufruire della detrazione è necessario che sia stato stipulato un preliminare di vendita dell’immobile regi-strato presso l’Ufficio delle Entrate, sempreché i lavori di ristrutturazione siano ultimati entro il 3 1 dicembre 2006 e la stipula del rogito avvenga entro il 30 giugno 2007.

Si ricorda che gli importi degli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo complessivo di euro 48.000,00. Pertanto, nell’anno in cui viene stipulato il rogito l’ammontare sul quale calcolare detta detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito della somma relativa agli acconti già considerata per il riconoscimento del beneficio.

La detrazione deve essere ripartita in 1 0 rate annuali di pari importo. Tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo. Tale modalità di ripartizione può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti (vedere le istruzioni relative alla compilazione della colonna 5 “rideterminazione rate”).

 

Istruzioni per la compilazione  Modello 730

Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi

Dal 2002 la detrazione spetta anche per le spese sostenute per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a dife-sa del territorio contro i rischi di dissesto geologico.

La spesa su cui spetta la detrazione del 36% non può superare il limite di:

–       euro 77.468,53 per le spese sostenute nell’anno 2002;

–       euro 100.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

La detrazione deve essere ripartita in 5 o 10 rate di pari importo. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile. I contribuenti di età non inferiore a 80 Annie possono optare per la ripartizione della detrazione anche in 3 quote annuali di pari importo.

Compilazione dei righi da E25 a E3 1

ATTENZIONE Per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Alo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali.

        

Per la compilazione dei righi da E25 a E31 seguire le seguenti istruzioni:

•       nella colonna 1 indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese;

•       nella colonna 2, da compilare solo se le spese sono state sostenute nell’anno 2006, indicare il codice 1 se dette spese so-no relative a fatture emesse dal 1 ° gennaio al 30 settembre 2006 oppure il codice 2 se dette spese sono relative a fatture emesse dal 1° ottobre 2006 e a fatture emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006. Questa colonna non va compilata se le spese si riferiscono a interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi e, pertanto, nella colonna 4 è stato indicato il codice 3;

•       nella colonna 3 indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, eventualmente anche per conto del dichiarante, l’apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione (ad esempio: il comproprietario o contitolare di diritti reali sull’immobile, i soggetti indicati nell’art. 5 del Tuir). La colonna non va compilata nel caso in cui la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali , deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa. Per l’acquisto o l’assegnazione di unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell’impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori;

•       nella colonna 4 indicare il codice:

“1”     nel caso di spese di ristrutturazione sostenute dal 2002 al 2006 per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;

“2”     nel caso di acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 e per i quali l’atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003;

“3”     nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi;

“4”     nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 3 1 dicembre 2002 ovvero ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 ma per i quali l’atto di acquisto sia stato stipulato successivamente al 30 giugno 2003. Ad esempio deve indicare il codice “4” il contribuente che si trova in una delle seguenti condizioni:

–       l’atto di acquisto è stato stipulato nel corso del 2006;

–       sono stati versati acconti nel corso del 2006 ed il rogito non è stato ancora stipulato alla data del 31/1 2/2006;

–       nella precedente dichiarazione dei redditi ha già indicato il codice “4” per l’acquisto di un immobile ristrutturato. Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.

Le colonne 5, 6 e 7 riguardano situazioni particolari e non devono essere compilate dalla generalità dei contribuenti. Tali colonne sono riservate ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nell’anno 2006 o hanno rideterminato negli anni 2003, 2004 o 2005, il numero delle rate, nonché ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile dai predetti soggetti.

In particolare:

•       nella colonna 5 indicare il codice:

“1”     nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che, avendo

un’età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato , la spesa in 3 o 5 rate;

“2”     nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2006 ed intende rideterminare in 3 rate la detrazione

che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate, ovvero aveva compiuto 80 anni nell’anno 2004 o

2005 ed aveva rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva rideterminato in 5 rate;

“3”     nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2004 o 2005 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva rideterminato in 5 rate;

La colonna non va compilata se il contribuente non rientra nei casi precedenti;

•       nella colonna 6 deve essere indicato l’anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente ha compilato la colonna 5 indicandovi i codici “2” o “3”, e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l’anno della prima rideterminazione;

•       nella colonna 7 deve essere indicato il numero delle rate (5 o 1 0) in cui è stata ripartita la detrazione nell’anno di sostenimento della spesa. La casella di colonna 7 non può essere compilata qualora il numero di rate residue risulti inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5);

•       nella colonna 8 indicare nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10) il numero della rata che il con-tribuente utilizza per il 2006. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2006, indicare il numero ‘1’; per una spesa sostenuta nel 2003 da un contribuente che aveva compiuto in tale anno 75 anni e che aveva scelto di ripartire in cinque rate, andrà indicato il numero ‘4’ nella casella di colonna 8 relativa alla rateizzazione in 5 rate;

•       nella colonna 9 indicare l’intero importo delle spese sostenute nell’anno riportato in colonna 1, anche nel caso in cui è stata effettuata la rideterminazione delle rate.

Si precisa che nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codici ‘2’ o ‘4’ in colonna 4), l’importo da indicare in questa colonna è pari al 25% del prezzo di acquisto fino ad un importo massimo di euro 77.468,5 3 (codice ‘2’ in colonna 4) o euro 48 .000,00 (codice ‘4’ in colonna 4).

Si propongono di seguito alcuni esempi di compilazione.

Esempio di compilazione per un contribuente che ha compiuto 80 anni nel’anno 2006 e intende avvalersi della rideterminazione in tre rate.

Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 10.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

 

Esempio 2       Esempio di compilazione per un contribuente che, avendo compiuto 80 anni nell’anno 2004, ha optato nella dichiarazione re-lativa ai redditi del 2004 per la rideterminazione in tre rate e che pertanto usufruisce nella presente dichiarazione della terza rata.

Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 10.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

sez. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%

Periodo

2006

2       3       Situazioni particolari

Vedere  Rideterminazione

Codice fiscale  istruzioni      Codice  Anno    rate

4       5       6       7

XXXXXXXXXXXXXXXX        2004    10              N. rate Importo

9       10.000 ,00

Anno 1

E25     2002                    3

8 3     5       10

8       8      

Esempio 3       Esempio di compilazione per un contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2006, e intende rideterminare in tre rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in cinque rate.

Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 1 0.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

sez. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%

 

Codice fiscale

XXXXXXXXXXXXXXXX

Situazioni particolari

Codice  Anno    Rideterminazione rate

5       6       7

2       2005    10

 

N. rate

        5       10

        8       8

 

Importo

9       10.000 ,00

 

Esempio 4 Esempio di compilazione per un contribuente che ha ereditato un immobile da un soggetto che avendo lo scorso anno un’età non inferiore a 80 anni aveva optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione in tre rate.

Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 1 0.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

sez. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%

Situazioni particolari

Periodo N. rate

Vedere  Rideterminazione

Anno    Codice fiscale

2006    istruzioni      Codice  Anno    rate3   5       10

1       8       8

2       3       4       5       6       7       8

E25     2002    XXXXXXXXXXXXXXXX        1       2 2005  10      Importo

9       10.000 ,00

 

Nel caso in cui l’importo delle spese sostenute nel 2006 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l’importo da indicare nella colonna 9 non può essere Superiore alla differenza tra euro 48.000,00 e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione al medesimo intervento. Si propongono di seguito alcuni esempi di compilazione relativi a spese di ristrutturazione iniziate in anni precedenti:

Spese di ristrutturazione sostenute nel 2005 euro 30.000,00;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2006, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00. L’importo da indicare in colonna 9 è di euro 10.000,00.

Spese di ristrutturazione sostenute nel 2004 euro 30.000,00;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2005, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00; spese di ristrutturazione sostenute nel 2006, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00.

In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di euro 48.000,00, l’importo da indicare a colonna 9 è di euro 8.000,00, dato dalla seguente operazione:

48.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessiva sostenuta negli anni 2004 e 2005).

Spese di ristrutturazione sostenute nel 2005 euro 30.000,00;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2006, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2006, per un diverso ed autonomo intervento relativo allo stesso immobile euro 40.000,00. In questo caso l’importo da indicare a colonna 9 è di euro 48.000,00. Infatti, occorre determinare l’importo massimo su cui calcolare la detrazione per la continuazione dei lavori in analogia all’esempio precedente:

48.000,00 (limite massimo) – 30.000,00 (somma complessiva sostenuta nel 2005) = 18.000,00.

Poiché anche il nuovo intervento di ristrutturazione iniziato nel 2006 è stato effettuato sullo stesso immobile, la relativa spesa pari ad euro 40.000,00 deve essere sommata all’importo di euro 1 8.000,00. Tenuto conto che l’importo risultante da tale sommatoria (euro 5 8.000,00) supera il limite massimo annuo (euro 48.000,00) di spesa per immobile ammesso a fruire della detrazione, l’importo su cui calcolare la detrazione sarà comunque pari ad euro 48.000,00.

SEZIONE IV - Altre detrazioni e deduzioni

Detrazione d’imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale

Il rigo E32 deve essere compilato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dall’art. 2, c. 3, e dell’art. 4, commi 2 e 3, della L. n. 431 del 1998 (c.d. contratti convenzionali).

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione). Nel rigo E32 indicare:

•       nella colonna 1 il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;

•       nella colonna 2 la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Ad esempio, marito e moglie cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il

contratto di locazione è stato stipulato da un unico soggetto si indicherà ‘1 00’ perché la detrazione spetta per intero.

Qualora nel corso dell’anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E32. In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.

La detrazione d’imposta, che sarà attribuita dal soggetto che presta l’assistenza fiscale, è di:

–       euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

–       euro 247,90 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41.

Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

Detrazione d’imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro Il rigo E33 deve essere compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di

 

Istruzioni per la compilazione  Modello 730

100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre an-ni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2004, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta, 2004, 2005 e 2006.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Nel rigo E33, indicare:

•       nella colonna 1 il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;

•       nella colonna 2 la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Si precisa che in questo caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.

Qualora nel corso dell’anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E33. In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.

La detrazione d’imposta, che sarà attribuita dal soggetto che presta l’assistenza fiscale, è di:

–       euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

–       euro 495,80 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41.

ATTENZIONE Le detrazioni di cui ai righi E32 ed E33 sono alternative e, pertanto, il contribuente è libero di scegliere quella a lui più favorevole compilando esclusivamente il relativo rigo. Tuttavia, il contribuente può beneficiare di entrambe le detrazioni (compilando i rispettivi righi E32 ed E33), se per una parte dell’anno sia stato titolare di un con tratto di locazione di immobile adibito ad abitazione principale e nel’altra parte del’anno abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi.

Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida

Nel rigo E34 barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di euro 516,46 spettante per le spese di mantenimento dei cani guida. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Altre detrazioni

Nel rigo E35 indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi contraddistinte dal relativo codice. In particolare:

–       con il codice 1 deve essere indicato l’importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che al momento del-la richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001;

–       con il codice 2 deve essere indicato l’importo delle donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova fi-nalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconoscerà la presente detrazione nei limiti del 30% dell’imposta lorda dovuta.

Deduzione relativa alle spese per l’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti

Nel rigo E36 scrivere, per un importo non superiore a euro 1 .820,00, l’ammontare delle spese sostenute per gli addetti alla propria assistenza personale, nell’ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La deduzione spetta anche per le spese sostenute per i familiari indicati nel paragrafo 5.1. Non è necessario tuttavia, che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente o conviva con il medesimo.

Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La deduzione non compete pertanto per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.

Il limite di euro 1 .820,00 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo da indicare in questo rigo non può essere comunque superiore a euro 1 .820,00.

Nel caso in cui più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di euro 1 .820,00 dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere dall’addetto all’assistenza.

La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

L’ammontare della deduzione spettante, che verrà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale tenendo conto anche delle deduzioni per familiari a carico, non sempre è pari all’importo delle spese indicate in questo rigo; tale deduzione, infatti, può spettare per intero, so-lo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

SEZIONE I - Acconti Irpef relativi al 2006

Nel rigo F1 indicare l’importo dei versamenti di acconto relativi all’anno 2006, al netto delle maggiorazioni dovute per rateazio-ne o ritardato pagamento.

ATTENZIONE Da quest’anno i contribuenti che presentano la dichiarazione in forma con giunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l’importo degli acconti versati con riferimento ala propria Irpef.

        

Se il contribuente nell’anno precedente ha fruito dell’assistenza fiscale presentando il Mod. 730/2006, per i versamenti di acconto trattenuti direttamente dalla retribuzione o dalla rata di pensione dal proprio sostituto d’imposta, deve riportare:

•       nel rigo F1, colonna 1, l’importo del punto 11 del CUD 2007 o del CUD 2006;

•       nel rigo F1, colonna 2, l’importo del punto 1 2 del CUD 2007 o del CUD 2006.

Gli eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d’acconto devono essere sommati alle trattenute e/o ai versamenti già effettuati.

 

Istruzioni per la compilazione  Modello 730

Poiché da quest’anno anche in caso di dichiarazione presentata in forma congiunta ciascun contribuente deve indicare gli ac-conti riferibili a se stesso, qualora anche la precedente dichiarazione sia stata presentata in forma congiunta, è necessario ripartire gli acconti certificati nei punti 11 e 1 2 del CUD 2007 tra il dichiarante e il coniuge in relazione alla quota da ciascuno dovuta. A tal fine, è necessario innanzitutto verificare se l’importo indicato nel modello 730-3/2006 relativo alla prima e seconda rata di acconto sia stato effettivamente trattenuto dal sostituto d’imposta. In particolare, i contribuenti devono controllare se:

l’importo indicato nella colonna 5 (Totale) del rigo 41 del mod. 730-3/2006 coincida con quanto riportato nel punto 11 del CUD 2007 (prima rata di acconto);

l’importo indicato nella colonna 5 (Totale) del rigo 42 del mod. 730-3/2006 coincida con quanto riportato nel punto 1 2 del CUD 2007 (seconda o unica rata di acconto).

Nel caso in cui i predetti importi coincidano, i contribuenti devono riportare ciascuno nel rigo F 1 della propria dichiarazione:

•       il dichiarante, nella colonna 1 del rigo F1, l’importo del rigo 41, colonna 3, del 730-3/2006 e nella colonna 2 del rigo F1, l’importo del rigo 42, colonna 3, del 730-3/2006;

•       il coniuge, nella colonna 1 del rigo F1, l’importo del rigo 41, colonna 4, del 730-3/2006 e nella colonna 2 del rigo F1, l’importo del rigo 42, colonna 4, del 730-3/2006.

Nel caso in cui, invece, l’importo relativo alla prima e/o seconda rata di acconto non sia stato in tutto o in parte trattenuto e, pertanto, gli importi indicati nel CUD 2007 non coincidano con quanto riportato nel mod. 730-3/2006, per la compilazione del rigo F1 si deve fare riferimento agli importi indicati nei punti 11 e 12 del CUD, imputando a ciascun contribuente la parte di ac-conto ad esso riferita. Gli eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente da ciascun contribuente a titolo d’acconto devono essere sommati alle trattenute risultanti dai predetti righi del Mod. 730-3/2006 ovvero dai punti 11 e 1 2 del CUD 2007. I contribuenti che hanno presentato il Mod. 730/2006 in forma congiunta e hanno chiesto al datore di lavoro entro il mese di settembre di effettuare il versamento d’acconto in misura inferiore a quella complessivamente dovuta per il dichiarante e per il coniuge (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2006 o di minori redditi percepiti nel predetto anno) devono indicare nella colonna 2 del rigo F1 della propria dichiarazione ciascuno la parte di acconto a se stesso riferita.

ATTENZIONE Devono essere indicati anche gli acconti del’Irpef che non sono stati versati per effetto delle disposizioni ema-nate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo, vedere in Appendice la voce “Eventi eccezionali”. L’importo di detti acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dal’apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

SEZIONE II - Altre ritenute subite

Nel rigo F2 indicare:

•       nelle colonne 1, 2 e 3, rispettivamente le ritenute Irpef a titolo d’acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali di-verse da quelle indicate nei quadri C e D del presente modello (quali, ad esempio, quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall’Inail ai titolari di redditi agrari e quelle operate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall’Unire quale incentivo all’allevamento);

•       nella colonna 4, il totale dell’addizionale regionale trattenuta e risultante dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato som

me per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 9 nella colonna 1 del rigo D4;

•       nella colonna 5, le ritenute all’Irpef relative ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili, qualora nel

CUD 2007 o nel CUD 2006 siano stati certificati esclusivamente detti compensi (punto 5 del CUD 2007 o del CUD 2006);

•       nella colonna 6, l’addizionale regionale all’Irpef relativa ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili, qualora

nel CUD 2007 o nel CUD 2006 siano stati certificati esclusivamente detti compensi (punto 6 del CUD 2007 o del CUD 2006).

ATTENZIONE In presenza di un CUD 2007 che certifichi oltre a compensi per lavori socialmente utili anche redditi per lavoro dipendente, se si è usufruito del regime agevolato indicare in colonna 5 e in colonna 6 del rigo F2, rispettivamente, le ritenute Irpef e l’addizionale regionale relative ai lavori socialmente utili risultanti dalle annotazioni.

SEZIONE III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni

Nel rigo F3 indicare:

•       nella colonna 1 l’eventuale eccedenza dell’Irpef risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi 2005 (importo di colonna 4 del rigo RX1 del Mod. UNICO 2006) ovvero dal punto 14 del CUD 2007 o del CUD 2006 o dalle dichiarazioni degli anni pre-cedenti nei casi in cui il contribuente nell’anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione. In caso di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2006 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):

–       se il credito comunicato è maggiore dell’importo dichiarato, riportare l’importo comunicato;

–       se il credito comunicato (ES: 800,00) è inferiore all’importo dichiarato (ES: 1 .000,00), riportare l’importo inferiore (ES:

800,00). Se a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato

ed il credito riconosciuto (200,00, nell’esempio riportato), deve essere indicato l’intero credito dichiarato (ES: 1 .000,00);

•       nella colonna 2 l’importo dell’eccedenza Irpef eventualmente compensata ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24. Nella stessa colonna deve essere compreso anche l’eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell’Agenzia delle Entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione;

•       nella colonna 3 l’eventuale credito d’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. UNICO 2006), riportato nella colonna 4 del rigo RX6 del Mod. UNICO 2006;

•       nella colonna 4 l’importo del credito d’imposta sostitutiva eventualmente compensato ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24.

Nel rigo F4 indicare:

•       nella colonna 1 il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2005. Tale indicazione è obbligatoria solo nel caso in cui sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce “Tabella Codici Regione”;

•       nella colonna 2 l’eventuale eccedenza dell’addizionale regionale all’Irpef non rimborsata dal datore di lavoro, risultante dal punto 15 del CUD 2007 o del CUD 2006 o dalla dichiarazione relativa ai redditi 2005 (importo di colonna 4 del rigo RX2 del Mod. UNICO 2006);

•       nella colonna 3 l’importo dell’addizionale regionale all’Irpef eventualmente compensata ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24;

•       nella colonna 4 l’eventuale eccedenza dell’addizionale comunale all’Irpef non rimborsata dal datore di lavoro, risultante dal punto 16 del CUD 2007 o del CUD 2006 o dalla dichiarazione relativa ai redditi 2005 (importo di colonna 4 del rigo RX3 del Mod. UNICO 2006);

•       nella colonna 5 l’importo dell’addizionale comunale all’Irpef eventualmente compensata ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24.

 

§       SEZIONE IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali

Nel rigo F5 indicare:

•       nella colonna 1 il codice dell’evento riportato in Appendice alla voce “Eventi eccezionali”, per il quale si è usufruito della so-spensione delle ritenute e/o degli acconti da indicare nelle colonne 2, 3 e 4;

•       nella colonna 2 l’ammontare delle ritenute e degli acconti Irpef sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di even-ti eccezionali;

•       nella colonna 3 l’addizionale regionale all’Irpef sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;

•       nella colonna 4 l’addizionale comunale all’Irpef sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;

•       nella colonna 5 l’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef anno 2007 sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

§       SEZIONE V - Trattenute del saldo dovuto per il 2006 e degli eventuali acconti relativi al 2007

Se il contribuente ritiene (ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi) di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef e addizionale comunale deve barrare l’apposita casella 1 del rigo F6.

Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per il 2007, deve indicare nella colonna 2 del rigo F6 la minore som-ma che deve essere trattenuta dal sostituto d’imposta nel corso del 2007 e non barrare la casella 1.

Inoltre, se ritiene che sia dovuto un minore acconto dell’addizionale comunale per il 2007, deve indicare nella colonna 3 del ri-go F6 la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d’imposta nel corso del 2007 e non barrare la casella 1.

Se il contribuente intende avvalersi della facoltà di rateizzare le somme eventualmente dovute a saldo dell’Irpef, delle addizionali regionale e comunale Irpef, per l’acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata e per la prima rata di acconto Irpef nonché per l’acconto dell’addizionale comunale, deve indicare in quante rate intende frazionare il versamento (da 2 a 5) nella casella 4 del rigo F6.

In tal caso il sostituto d’imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari al-lo 0,50 per cento mensile.

§       SEZIONE VI - Importi rimborsati dal sostituto d’imposta

Questa sezione deve essere compilata solo in caso di presentazione del Mod. 730/2007 integrativo e, pertanto, è stata bar-rata nel frontespizio del modello la casella “730 integrativo”.

Nel rigo F7 indicare:

•       nella colonna 1 l’importo del credito Irpef risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2007 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 38, colonna 4, del 730-3/2007. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l’importo del rigo 46, colonna 4, del 730-3/2007;

•       nella colonna 2 l’importo del credito relativo all’addizionale regionale all’Irpef risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2007 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 39, colonna 4, del 730-3/2007. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l’importo del rigo 47, colonna 4, del 730-3/2007;

•       nella colonna 3 l’importo del credito relativo all’addizionale comunale all’Irpef risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2007 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 40, colonna 4, del 730-3/2007. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l’importo del rigo 48, colonna 4, del 730-3/2007.

In questo quadro vanno indicati i crediti d’imposta relativi ai fabbricati, il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione e il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.

§       SEZIONE I - Crediti d’imposta relativi ai fabbricati

In questa sezione devono essere indicati il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa e il credito d’imposta per i canoni di locazione non percepiti.

Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa

Il rigo G1 deve essere compilato dai soggetti che hanno maturato un credito d’imposta a seguito del riacquisto della prima casa. Questo rigo si compone di tre colonne:

•       nella colonna 1 deve essere riportato il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nel

l’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo 45 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod.

730/2006, ovvero quello indicato nel rigo RN3 1, col. 2, del quadro RN del Mod. UNICO 2006, persone fisiche;

•       nella colonna 2 deve essere indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel 2006, che spetta ai soggetti che si trova

no nelle seguenti condizioni:

–       che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la data di presentazione della dichiarazione abbiano acquistato un im-mobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;

–       che l’acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa. Si precisa che il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. “prima casa”) se dimostrano che alla data di acquisto dell’immobile alienato erano comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. “prima casa” e tale circostanza risulti nell’atto di acquisto dell’immobile per il quale il credito è concesso;

–       che non siano decaduti dal beneficio prima casa.

L’importo del credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso detto importo non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto;

•       nella colonna 3 deve essere riportato il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

•       in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;

•       in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli at-ti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Credito d’imposta per i canoni di locazione non percepiti

Nel rigo G2 va indicato l’ammontare del credito d’imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del provvedimento giurisdizio-nale di convalida di sfratto per morosità. In proposito vedere in Appendice la voce “Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti”.

 

SEZIONE II - Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione

Nel rigo G3 deve essere indicato il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione.

Il credito d’imposta spetta ai contribuenti che, a seguito di nuove assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 3 1 dicembre 2006, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i datori di lavoro indipendentemente dall’attività svolta e, pertanto, possono fruirne anche coloro che, ad esempio, hanno assunto un collaboratore domestico, una baby-sitter, un assistente per persona anziana o per portatore di handicap.

A partire dall’anno 2003, per fruire del credito d’imposta i contribuenti devono presentare un’apposita istanza, redatta sul model-lo ICO disponibile gratuitamente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate ed ottenerne l’accoglimento.

È consentita la presentazione dell’istanza anche per la richiesta del contributo relativo agli incrementi occupazionali realizzati a partire dall’anno 2003.

Il credito d’imposta spetta in misura pari a euro 100,00 ovvero euro 150,00 qualora il lavoratore all’atto dell’assunzione abbia un’età superiore a 45 anni; inoltre, se l’assunzione è effettuata nelle aree svantaggiate, spetta un ulteriore credito di euro 300,00 (vedere in Appendice la voce “Ulteriore credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione”). Per le assunzioni di dipendenti a tempo parziale il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale. Il credito nelle predette misure compete per ogni mese e per ciascun lavoratore che abbia dato luogo ad un incremento del-la base occupazionale rispetto a quella media riferita al periodo tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio 2002.

Per avere diritto all’agevolazione è necessario che siano osservati i contratti collettivi nazionali, siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e che i nuovi assunti siano di età non inferiore a venticinque anni e non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi; quest’ultimo requisito può non sussistere nel caso in cui il lavoratore sia portatore di handicap.

Il credito, comunque, non spetta in relazione ai lavoratori dipendenti venuti alla luce a seguito della dichiarazione di emersione. Questo rigo si compone di tre colonne:

•       nella colonna 1 deve essere riportato il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione che non ha trovato capienza nel

l’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo 46 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod.

730/2006, ovvero quello indicato nel rigo RN3 1, col. 3, del quadro RN del Mod. UNICO 2006, persone fisiche;

•       nella colonna 2 deve essere indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel 2006, entro i limiti del contributo riconosciuto con l’atto di assenso dell’Agenzia delle Entrate;

•       nella colonna 3 deve essere riportato il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

SEZIONE III - Dati relativi ai redditi prodotti all’estero

La compilazione di questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali il soggetto che presta l’assistenza fiscale può riconoscere un credito d’imposta. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili. Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2006 (se non già indicate nella dichiara-zione precedente) fino al termine di presentazione della presente dichiarazione. Queste possono riferirsi anche a redditi percepiti negli anni precedenti.

Nel rigo G4 indicare:

•       nella colonna 1 il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito rilevabile dalla tabella n. 15 allegata in Ap-pendice;

•       nella colonna 2 l’anno d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2006 indicare “2006”;

•       nella colonna 3 il reddito prodotto all’estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2006 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D della presente dichiarazione per il quale compete detto credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del presente rigo. Per i redditi del quadro C certificati nel CUD 2007 o nel CUD 2006 l’importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione;

•       nella colonna 4 le imposte pagate all’estero che si sono rese definitive a partire dal 2006 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per le quali non si è già usufruito del relativo credito d’imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per redditi prodotti all’estero nel 2005 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 300, di cui euro 200 resa definitiva entro il 31/1 2/2005 (e pertanto già riportata nel rigo F8 del modello 730/2006) ed euro 100 resa definitiva entro il 31/1 2/2006, nella colonna 4 di questo rigo G4 deve essere indicato l’importo di euro 100 relativo alla sola imposta resasi definitiva nel 2006. Per i redditi del quadro C certificati nel CUD 2007 o nel CUD 2006 l’importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione. Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all’ ’estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente;

•       nella colonna 5 il reddito complessivo aumentato eventualmente dei crediti d’imposta sui fondi comuni e dei crediti d’imposta sui dividendi, se ancora vigenti nell’anno di produzione del reddito. Per l’anno 2004 detto importo è dato dalla somma delle colonne 3 e 4 del rigo RN1 del Mod. UNICO 2005-PF o dal rigo 6 del Mod. 730-3/2005; per l’anno 2005 detto importo è dato dalla somma delle colonne 1 e 2 del rigo RN1 del Mod. UNICO 2006- PF o dal rigo 6 del Mod. 730-3/2006;

•       nella colonna 6 l’imposta lorda italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2. Per l’anno 2004 tale dato è desumi-bile dal rigo RN6, col. 4, (ovvero dal rigo RN20, col. 2 nel caso in cui è stata applicata la clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO Persone Fisiche 2005 o dal rigo 1 2 del Mod. 730-3/2005. Per l’anno 2005 tale dato è desumibile dal rigo RN7 (ovvero dal rigo RN1 8, col. 3 nel caso in cui è stata applicata la clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO- PF 2006 o dal rigo 1 3 del Mod. 730-3/2006;

•       nella colonna 7 l’imposta netta italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2. Per l’anno 2004 tale dato è desumibile dal rigo RN19 (ovvero dal rigo RN20, col. 4 nel caso in cui è stata applicata la clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO Persone Fisiche 2005 o dal rigo 22 del Mod. 730-3/2005. Per l’anno 2005 tale dato è desumibile dal rigo RN17 (ovvero dal rigo RN 1 8, col. 7, nel caso in cui è stata applicata la clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO- PF 2006 o dal rigo 21 del Mod. 730-3/2006;

•       nella colonna 8 il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all’estero nell’anno indicato in col. 2 indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare tale colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo F8 del mod. 730 o il quadro CR Sez. I del Mod. UNICO- PF.

Contribuenti che hanno usufruito del credito d’imposta per redditi prodotti nell’anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2005

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2006 devono compilare questa colonna se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo F8 del quadro F della precedente dichiarazione. In tale caso, l’importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 2 “Totale credito utilizzato” del rigo 48 (o 49 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2006 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

 

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO Persone Fisiche 2006 devono compilare questa colonna se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO Persone Fisiche 2006. In tale caso l’importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del quadro CR del modello Unico PF 2006 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

Contribuenti che hanno usufruito del credito d’imposta per redditi prodotti nell’anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2004

I contribuenti che hanno usufruito del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero presentando il modello 730/2005 devono compilare questa colonna se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo F8 del quadro F del modello 730/2005. In tale caso, l’importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna “Credito Utilizzato” presente nel rigo 49 (o 50 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2005 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

I contribuenti che hanno usufruito del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero presentando il modello UNICO Persone Fisiche 2005 devono compilare questa colonna se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO PF 2005. In tale caso l’importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del quadro CR del modello UNICO PF 2005 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

Contribuenti che hanno usufruito del credito d’imposta per redditi prodotti nell’anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2003

Se con riferimento all’anno di produzione del reddito estero di col. 2, il contribuente ha usufruito del credito d’imposta nella dichiarazione mod. 730/2004 deve compilare tale colonna se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 1 del rigo F8 del quadro F del mod. 730/2004. In tale caso, se nella dichiarazione mod. 730/2004 è stato compilato un solo rigo F8 o più righi ma tutti relativi allo stesso anno di produzione del reddito, l’importo da indicare in questa colonna può essere desunto dal rigo 25 del mod. 730-3/2004. Nel caso in cui nella dichiarazione mod. 730/2004 sono stati compilati più righi F8 del quadro F per redditi prodotti all’estero in anni diversi consultare in appendice la voce “Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero – Casi particolari”.

I contribuenti che hanno usufruito di un credito d’imposta per imposte estere nel modello UNICO Persone Fisiche 2004 devono compilare tale colonna se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 1 dei righi da CR1 a CR5 del quadro CR del mod. UNICO 2004-PF. In tale caso, se nella dichiarazione mod. UNICO Persone Fisiche 2004 è stato compilato un solo rigo del quadro CR sez. I o più righi ma tutti relativi allo stesso anno di produzione del reddito, l’importo da indicare in questa colonna può essere desunto dal rigo RN23, col. 2 del quadro RN. Nel caso in cui nella dichiarazione mod. UNICO Persone Fisiche 2004 sono stati compilati più righi del quadro CR sez. I per redditi prodotti all’’estero in anni diversi consultare in appendice la voce “Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero – Casi particolari”;

• nella colonna 9 il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.

L’importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8; pertanto la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.

La compilazione di questa colonna è necessaria quando l’imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d’imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi. Nel caso ipotizzato nell’esempio che segue:

        Imposta estera

Stato   Anno di produzione      Reddito prodotto        Imposta pagata  di cui resasi definitiva        di cui resasi definitiva

estero  del reddito     all’estero      all’estero      nel corso del 2005      nel corso del 2006

A       2005    1.000   350     200     150

l’importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200 pari al credito utilizzato nella precedente dichiarazione per la parte d’im-posta resasi definitiva.

Credito già utilizzato nel mod. 730/2006

Se nella dichiarazione mod. 730/2006 è stato compilato un rigo F8 nel quale sono stati indicati uno Stato estero ed un an-no di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l’importo da indicare nella colonna 9 è desumibile dal rigo 48 (o 49 per il coniuge) del mod. 730-3/2006, relativo al medesimo anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 “Credito utilizzato” riferita al medesimo Stato estero.

Credito già utilizzato nel mod. 730/2005

Se, per l’anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo G4, nella dichiarazione mod. 730/2005 è stato com-pilato un solo rigo F8 relativo allo stesso Stato estero di col. 1, l’importo da riportare nella colonna 9 è quello indicato nel rigo 49 (o 50 per il coniuge) del mod. 730-3/2005 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

Se, invece, per l’anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo G4, nella dichiarazione mod. 730/2005 sono stati compilati più righi F8 relativi a diversi Stati esteri, consultare in Appendice la voce “Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero – Casi particolari”.

ATTENZIONE Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre pro cedere se le imposte pagate al’estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

5.9             Quest’anno è prevista la facoltà per i contribuenti di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi modello 730/2007 per il pagamento dell’ imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l’anno 2007 (Decreto Legge n. 223 del 4 lu-glio 2006). Per l’esercizio di tale facoltà, è necessario compilare il presente quadro I.

Il contribuente che esercita tale facoltà non ottiene nel mese di luglio o agosto da parte del sostituto d’imposta il rimborso degli importi a credito, risultanti dalla dichiarazione, per la parte corrispondente all’importo del credito che ha chiesto di utilizzare per il pagamento dell’ICI mediante compensazione nel mod. F24.

Il contribuente può scegliere di destinare al pagamento dell’ICI l’intero ammontare del credito eventualmente risultante dalla liquidazione della dichiarazione ovvero, in alternativa, specificare l’importo dell’ICI che intende pagare utilizzando il credito risultante dalla dichiarazione.

Pertanto, il contribuente può barrare la casella 1 ovvero compilare la casella 2.

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