Ricorrendo tutte le condizioni richieste dalle norma di cui all'art. 117, comma 1, D.P.R. n. 917/1986, l'operazione di scissione parziale non proporzionale, che non comporti una modifica della compagine sociale, non costituisce una causa interruttiva della tassazione di gruppo ex art. 4, comma 11, D.M. 9 giugno 2004.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 30/03/2007, n. 65/E)
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