La localizzazione delle partecipazioni in un Paese a fiscalità privilegiata non comporta il conseguimento di effetti elusivi, se il regime complessivamente applicabile ai predetti redditi non è inferiore in termini sostanziali a quello applicabile in Italia, né sussiste in concreto il pericolo di una scarsa trasparenza degli elementi conoscitivi utili ai fini della determinazione del reddito. Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate.

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