I commi 240 e 241 dell’unico articolo della Finanziaria 2007 hanno cambiato il regime di tassazione degli autoveicoli di peso complessivo inferiore, a pieno carico, a 12 tonnellate, aventi le seguenti caratteristiche:

codice di carrozzeria del veicolo F0, verificabile nella carta di circolazione alla voce J.2

quattro o più posti

rapporto tra potenza espressa in Kw e portata del veicolo, espressa in tonnellate, maggiore o uguale a 180.

Le nuove disposizioni prevedono che, ai fini del pagamento della tassa automobilistica, i mezzi che posseggono tutte le caratteristiche sopra descritte, pur se immatricolati o reimmatricolati come N1 (autocarri), debbano essere considerati autovetture e non più autocarri, con la conseguenza che la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza e non più alla portata.

La norma, di chiara ispirazione antielusiva, si riferisce a quei veicoli che, benché classificati autocarri, mantengono le caratteristiche proprie delle autovetture, pur godendo di un trattamento fiscale agevolato.

Il passaggio (ai fini fiscali) dalla categoria di autocarro a quella di autoveicolo comporta effetti sui pagamenti della tassa, in considerazione del fatto che tariffe e termini di scadenza sono diversi; per gli autocarri, infatti, è possibile versare anche per quadrimestri, oltre che per l’intero anno.

Per le autovetture, invece, i pagamenti (tranne quelli delle nuove auto che sono frazionati fino al raggiungimento della scadenza utile più prossima) sono annuali, secondo i seguenti termini di scadenza:

con potenza superiore a 35Kw o a 47Cv, mesi di aprile - agosto – dicembre

con potenza fino a 35Kw o 47Cv, mesi di gennaio - luglio.

Il ministero dell’Economia e delle Finanze, con la nota n. 3498 del 15 marzo 2007, ha chiarito che per i veicoli in esame, alla scadenza della tassa automobilistica pagata come autocarri, si dovrà versare la tassa quantificandola in tanti dodicesimi dell’importo annuo, tali da collegare questa alla prima scadenza utile di pagamento fissata per le autovetture.

Si rileva che tali versamenti frazionati non possono essere inferiori a sette mesi, per i veicoli di potenza fino a 35 Kw/47 Cv, o a nove mesi, per i veicoli di potenza superiore a 35 Kw/47Cv. E’ evidente che le nuove disposizioni assimilano la trasformazione della natura fiscale degli autocarri ai veicoli di nuova costruzione.

"Pertanto, il proprietario di un veicolo N1 che abbia, ad esempio, potenza superiore a 35 Kw, per mettersi in regola dovrà versare il tributo calcolando l’importo in dodicesimi della tassa annua, per un numero di mesi - da un minimo di 9 ad un massimo di 12 - che va dal mese di scadenza del precedente pagamento (effettuato in base alla periodicità prevista per gli autocarri) fino alla prima delle scadenze di aprile, agosto o dicembre, a decorrere dalla quale il veicolo sarà incardinato correttamente nell’ambito del sistema di pagamento delle tasse automobilistiche per le autovetture".

Questa modalità, precisa la stessa nota, trova una diversa applicazione nelle regioni Piemonte e Lombardia che, nell’ambito dei loro poteri, hanno basato il sistema di pagamento sul mese di immatricolazione. In queste regioni, quindi, i versamenti saranno pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi che separano quello del periodo di avvenuto pagamento da quello del mese di immatricolazione che risulta dal libretto di circolazione.

L’articolo 1, comma 241, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), stabilisce che tali disposizioni hanno effetto con decorrenza 3 ottobre 2006. A tal proposito, bisogna rilevare che lo stesso comma ha abrogato quanto previsto dall’articolo 2, comma 55, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006. Tale disposizione era di analoga portata a quella in argomento, ma prevedeva come unici requisiti quelli di avere quattro o più posti e una portata inferiore a 700 chilogrammi. Di conseguenza, i soggetti di cui al comma 240 della Finanziaria 2007 che hanno già effettuato i pagamenti secondo la superata disposizione che ne determinava l’importo secondo la portata, dovranno provvedere a integrare i pagamenti (senza applicazione di sanzioni) esclusivamente presso gli sportelli dell’Aci o presso le Agenzie di pratiche auto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. Tale necessità è motivata dal fatto che i sistemi informatici utilizzati dagli altri soggetti autorizzati alla riscossione non sono adeguati alla nuova funzione.

Analogamente, i soggetti che non rientravano nella previsione dell’articolo 2, comma 55, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, ma che rientrano in quella della Finanziaria 2007, e che hanno continuato a effettuare il pagamento su base quadrimestrale, dovranno provvedere a integrare il versamento secondo le modalità sopra descritte.

Infine, la nota ministeriale esclude che la tassa, dovuta in base alla massa rimorchiabile, introdotta dall’articolo 6, comma 22, della legge n. 488/99, debba essere applicata ai veicoli indicati al menzionato comma 240. Ciò in considerazione del fatto che tale tassa, che ha sostituito quella sui rimorchi, deve essere versata unitamente a quella dovuta dai veicoli adibiti al trasporto di cose e calcolata sulla base della portata. Poiché per i veicoli in questione il nuovo criterio di determinazione della tassa è basato sulla potenza e non sulla portata, la tassa sulla massa rimorchiabile non è dovuta.

Fonte: Ercole Bellante Agenzia Entrate

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