I datori di lavoro devono effettuare un calcolo con diverse variabili per capire se sono obbligati o meno a versare il Tfr al fondo di Tesoreria gestito dall'Inps. Lo precisa l'Istituto nella circolare 70 del 3 aprile, con cui illustra il versamento del Tfr al fondo di Tesoreria previsto dal comma 755, del l'articolo 1, della legge 296/06. Infatti, i datori del settore privato (esclusi quelli domestici) che nel 2006 hanno occupato mediamente almeno 50 dipendenti, non possono più trattenere le quote maturate dal 1 gennaio 2007 dei lavoratori che hanno deciso di rimanere in regime di Tfr. Tali quote vanno versate mensilmente a un fondo operante presso la Tesoreria, ma gestito dall'Inps.
Natura della contribuzione
Attraverso questo travaso di disponibilità finanziarie, il Tfr si snatura e diviene un contributo previdenziale equiparato, per accertamento e riscossione, alla contribuzione obbligatoria. I datori sono tenuti al versamento mensile con il DM10/2, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto. Altra conseguenza è che il mancato o tardivo versamento determina l'applicazione di sanzioni. L'Inps precisa che su tale contributo non vale nessuna agevolazione contributiva.
Datori di lavoro obbligati
Al fondo confluiscono le quote di Tfr maturate, dal 1° gennaio 2007, dai dipendenti delle aziende (private). L'obbligo sorge se il datore di lavoro ha occupato in media nel 2006 almeno 50 dipendenti. Le imprese che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre 2006 devono calcolare la media alla fine dell'anno di inizio dell'attività. Se hanno occupato almeno 50 dipendenti, l'obbligo del versamento scatta dall'inizio dell'attività stessa; il versamento si esegue in sede di conguaglio di fine anno, rivalutando le quote dovute. Tutte le aziende obbligate devono rilasciare al l'Inps un'apposita dichiarazione.
Calcolo della media
Entrano nel calcolo tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato. Quelli a tempo parziale vanno computati in base all'orario di lavoro. Si deve conteggiare anche il lavoratore assente a prescindere dal motivo dell'assenza; se questi dovesse essere sostituto da altro lavoratore va comunque incluso uno dei due. Rientrano anche i dipendenti distaccati in Italia o all'estero, nonché i soci di cooperative con cui è stato instaurato un rapporto di lavoro subordinato. L'impresa utilizzatrice non deve conteggiare i «somministrati» e i co.co.pro.
Per ciascun lavoratore va preso in considerazione il numero di mesi o le frazioni di mesi di attività. Per il dipendente in forza all'azienda tutto il mese, si devono conteggiare 26 giorni. Se il rapporto di lavoro è iniziato o cessato nel mese, il numero delle giornate utili al calcolo della media va computato moltiplicando i giorni lavorativi per 1,2. Al fine di individuare la media annua, si deve dividere il totale delle giornate di tutti i lavoratori per 312, o per un divisore ridotto nel caso di inizio attività nel corso del 2006. Il datore di lavoro rientra, tra i soggetti obbligati al versamento, se le giornate risultano non inferiori a 15.600.
Esclusione dal versamento
La verifica del superamento del limite medio, fa sorgere per il datore di lavoro l'obbligo di contribuire al fondo. Tale obbligo, tuttavia, non rileva per:
- lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi;
- lavoratori a domicilio;
- impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo;
- lavoratori stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine non è prestabilito ma è legato al verificarsi di un evento;
- lavoratori per i quali i Ccnl prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, la corresponsione periodica delle quote maturate di Tfr;
- lavoratori per i quali i Ccnl prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, l'accantonamento delle quote maturate di Tfr presso soggetti terzi (es. lavoratori dell'edilizia);
- lavoratori assicurati presso il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici e i lavoratori iscritti al Fondo delle abolite imposte di consumo.
Per i contratti a tempo determinato, l'Inps precisa che per quelli in corso al 1° gennaio 2007 si guarda all'originaria durata del rapporto stabilita nel contratto. In caso di proroga, invece, rileva la durata complessiva che, se è di almeno 3 mesi, fa sorgere l'obbligo del versamento al fondo di Tesoreria, ma solo dal periodo della proroga.
Fonte: Giuseppe Maccarone – Il Sole 24 Ore
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