Con la legge finanziaria 2007 è stato ancora una volta prorogato fino al 31 dicembre 2007 il termine

per fruire della detrazione d’imposta per una quota pari al 36% delle spese sostenute per i

lavori di recupero del patrimonio edilizio.

È stata prorogata anche l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi

relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati

sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

Dal 1° ottobre 2006, per effetto del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni,

nella legge 4 agosto 2006, n. 248, la percentuale di detrazione sulle spese sostenute per gli

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di recupero del patrimonio edilizio è stata

ridotta dal 41% al 36% a seguito del ripristino dell’aliquota IVA agevolata del 10%, per le prestazioni

di servizi e le forniture di beni rese sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

I limiti e le principali condizioni per fruire della detrazione sono:

• il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro e, a partire dal primo

ottobre 2006, il limite deve essere riferito alla singola unità immobiliare (ad esempio marito e

moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare

complessivo di spesa di 48.000 euro);

• la percentuale di detrazione d'imposta, a decorrere dal primo ottobre 2006, è del 36%;

• la detrazione deve essere ripartita in 10 anni; tuttavia per gli interventi effettuati da soggetti

anziani, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, la

detrazione può essere ripartita in un periodo inferiore di tempo rispetto ai dieci anni previsti

dalla norma e precisamente in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo per i soggetti

di età non inferiore rispettivamente a 75 ed 80 anni;

• nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di interventi relativi alla stessa unità

immobiliare iniziati successivamente al primo gennaio 2002, ai fini del computo del limite massimo

delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute;

• l’impresa che esegue i lavori (dal 4 luglio 2006) deve evidenziare in fattura in maniera distinta il

costo della manodopera utilizzata.

Si precisa che la detrazione dall’Irpef delle spese sostenute, dal primo gennaio 2006 al 30 settembre

2006, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è pari al 41% e l’aliquota Iva è del

20%. Per quanto riguarda, invece, le spese sostenute dal 1 ottobre 2006 al 31 dicembre 2007

la detrazione dall’Irpef è del 36% e l’aliquota

Iva agevolata è del 10%.

Le disposizioni (riguardanti, rispettivamente, la riduzione della misura dell’aliquota Iva al 10% e

l’abbattimento della misura della detrazione dell’Irpef al 36%) sono strettamente correlate, nel

senso che, in relazione alla stessa spesa, le percentuali dell’aliquota Iva e della detrazione Irpef

sono applicate, rispettivamente nella misura predetta per ciascuna. In particolare, la detrazione

dall’Irpef nella misura del 41% può essere fruita solo ed esclusivamente in corrispondenza di lavori

fatturati con l’aliquota del 20%. Coerentemente, per i lavori fatturati con l’aliquota del 10% dovrà

essere applicata la detrazione dall’Irpef nella misura del 36%.

Con riferimento alle spese sostenute dal 4 luglio 2006 (entrata in vigore del decreto legge n. 223),

è stata introdotta anche una nuova ipotesi di decadenza dall’agevolazione consistente nell’inosservanza

dell’obbligo, a carico dell’impresa che esegue i lavori, di evidenziare in fattura, in maniera

distinta, il costo della manodopera utilizzata.

Non ha scadenze, invece, la possibilità di fruire della detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi

pagati per mutui stipulati per la costruzione (e la ristrutturazione) dell'abitazione principale e

l'applicazione dell'aliquota Iva al 4% sui beni finiti acquistati per la costruzione di case di abitazioni

non di lusso ed edifici assimilati.

I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)

le spese sostenute fino al 31 dicembre 2007 per la ristrutturazione di case di abitazione e parti

comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro

da suddividere in dieci anni. Dal 1° ottobre 2006, l’importo massimo di spesa (48.000 euro) per

cui è possibile fruire dell’agevolazione Irpef va riferito alla singola unità immobiliare e non più ad

ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Di conseguenza, tale ammontare andrà suddiviso

fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione.

I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente

in cinque o tre rate annuali di pari importo. Possono optare per questa diversa ripartizione della

detrazione anche per le spese sostenute in anni precedenti.

La citata ripartizione della detrazione in tre o cinque anni si applica solo ai contribuenti che siano

proprietari o titolari di altro diritto reale sull'unità abitativa oggetto di intervento.

Non possono pertanto beneficiare di tale disposizione i contribuenti che abbiano la mera detenzione

dell'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi, come ad esempio l'inquilino o il comodatario.

Va precisato, infine, che si tratta effettivamente di una detrazione dall'imposta e non di un rimborso.

Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta

dovuta per l'anno in questione.

Trattandosi di una detrazione dall’Irpef sono ammessi a fruire della detrazione sulle spese di

ristrutturazione tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche,

residenti o meno nel territorio dello Stato.

Più in particolare possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma

anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne

sostengono le relative spese; in sostanza i soggetti di seguito indicati:

- il proprietario o il nudo proprietario;

- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

- chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;

- i soci di cooperative divise e indivise;

- i soci delle società semplici;

- gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali

o merce.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile

oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché

la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell’invio della comunicazione

di inizio lavori (v. più avanti).

Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i

parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.

In questo caso (e ferme restando le altre condizioni) la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali

sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha

diritto alla detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico.

In questo caso è però necessario che:

a. il compromesso sia stato registrato presso l’Ufficio competente;

b. l’acquirente indichi gli estremi della registrazione nell’apposito spazio del modulo di inizio lavori.

Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, per le sole spese di

acquisto dei materiali utilizzati.

I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo Unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con DPR 6 giugno 2001, n.

380 (precedentemente individuati dall’art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457).

In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione

straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione

edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano

le parti comuni di edifici residenziali.

Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori, sono comprese:

- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;

- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;

- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle

norme UNICIG per gli impianti a metano (legge 1083/71);

- le spese per l’acquisto dei materiali;

- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;

- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;

- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni

e le denunzie di inizio lavori;

- gli oneri di urbanizzazione;

- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti

stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18

febbraio 1998).

Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e

custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi alla agevolazione, come già chiarito, solo

quando riguardano le parti comuni.

Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte),

non danno diritto ad alcuna agevolazione.

Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e

sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli

impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di

pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione

di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.

Se questi interventi fanno parte di un intervento più vasto come la demolizione di tramezzature,

la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme delle opere è

comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali.

Poiché gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione d’imposta soltanto

se effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetterà ad ogni condomino

in base alla quota millesimale.

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per

rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/

sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole

unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.

Sono compresi in questa tipologia gli interventi rivolti a conservare l’immobile e ad assicurarne la

funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali

e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili.

Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato

mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso

dal precedente.

Sono pure ammessi al beneficio della detrazione gli interventi finalizzati:

- alla realizzazione di autorimesse o posti auto; possono avvalersi della detrazione anche gli

acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso, però, la detrazione spetta

limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione, sempreché le stesse risultino comprovate

da apposita attestazione rilasciata dal venditore;

- all’eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei

singoli appartamenti;

- al conseguimento di risparmi energetici;

- alla cablatura degli edifici;

- al contenimento dell’inquinamento acustico;

- all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;

- all’esecuzione di opere interne.

Questi interventi sono comunque ammessi al beneficio della detrazione, indipendentemente dalla

corrispondenza alle categorie di cui all’articolo 3 del Testo Unico prima citato.

Sono inoltre detraibili i seguenti interventi:

- eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad

esempio la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione). È utile precisare che gli interventi,

che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore, non possono

essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto,

non sono agevolabili come tali. Resta fermo, tuttavia, il diritto alla detrazione, secondo le

regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione

ordinaria o straordinaria;

- realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro

mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione

per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della

legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute

per realizzare interventi sugli immobili, mentre non compete per le spese sostenute in

relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e

la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell'agevolazione

di cui trattasi i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse.

Tali beni, peraltro, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici

per i quali a certe condizioni è prevista la detrazione Irpef del 19 per cento in sede di

dichiarazione dei redditi;

- adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di

terzi. Con il termine “atti illeciti” il legislatore ha inteso fare riferimento agli atti penalmente

illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione

comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). La detrazione in questi casi è

applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili; ad esempio

non rientra nell'agevolazione il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. Rientrano,

invece, tutte le misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali atti illeciti, qui

elencate a titolo esemplificativo:

- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;

- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;

- porte blindate o rinforzate;

- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;

- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;

- apposizione di saracinesche;

- tapparelle metalliche con bloccaggi;

- vetri antisfondamento;

- casseforti a muro;

- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;

- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline;

- esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. In tal modo il legislatore ha inteso

ricomprendere nell'agevolazione non solo le opere per l'adeguamento degli impianti alla normativa

vigente in materia di sicurezza ma anche quelle opere volte all'installazione di dispositivi

non prescritti dalla predetta normativa, ma tuttavia finalizzati ad incrementare la sicurezza

domestica. Non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di

apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza in quanto tale fattispecie

non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l'acquisto

di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).

L’agevolazione, invece, compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati

su immobili, come, ad esempio la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una

presa malfunzionante. Tra le opere agevolabili rientrano, ad esempio, l’installazione di apparecchi

di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri antinfortuni e l’installazione

del corrimano;

- interventi di bonifica dell’amianto limitatamente alle unità immobiliari a carattere residenziale.

Per fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione i contribuenti sono tenuti ad osservare

una serie di adempimenti.

Prima dell’inizio dei lavori è necessario inviare, con raccomandata, la comunicazione di inizio

lavori redatta su apposito modello che si può reperire presso gli uffici locali dell’Agenzia o nel sito

internet www.agenziaentrate.it.

La comunicazione (per tutte le regioni italiane e le province autonome) deve essere inviata al

seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto 21 65100 Pescara.

A tale modello devono essere allegati:

- la copia della concessione, dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste

dalla legislazione edilizia;

- i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento);

- la fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ICI a decorrere dal 1997, se dovuta. Se, però, il

contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al

pagamento dell’Ici (ad esempio, l’inquilino), non è necessario trasmettere le copie delle ricevute.

Anche per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non va allegata la ricevuta di

pagamento dell’Ici;

- la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese

nel caso in cui i lavori vengono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito

l’importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è necessario trasmettere

la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la

comunicazione originaria;

- la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori, nell’ipotesi in cui questi

vengano eseguiti dal detentore dell’immobile (locatario, comodatario).

La dichiarazione è esente da imposta di bollo.

Anche se ricorrono alla dichiarazione sostitutiva, i contribuenti sono tenuti a barrare le caselle del

modulo relative alla documentazione richiesta.

Per gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, il modello di comunicazione può essere

inviato anche successivamente alla data di inizio lavori purché entro i termini di presentazione della

dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta nel quale s’intende fruire della detrazione.

Contestualmente alla comunicazione al Centro Operativo di Pescara, a cura dei soggetti interessati

alla detrazione, deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una

comunicazione con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni:

- generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;

- natura dell’intervento da realizzare;

- dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità,

da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in

materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;

- data di inizio dell’intervento di recupero.

La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle

condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla ASL.

Per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico

bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e

il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Se vi sono più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, il bonifico deve

riportare il numero di codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio fiscale.

Se il bonifico contiene l’indicazione del codice fiscale del solo soggetto che ha presentato il modulo di

comunicazione al Centro Operativo di Pescara, gli altri aventi diritto, per ottenere la detrazione, devono

indicare nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è

necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che provvede al pagamento.

Al termine dei lavori di ammontare complessivo superiore a 51.645,68 euro, i contribuenti debbono

trasmettere la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi

degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all'esecuzione dei lavori. La

dichiarazione deve essere trasmessa al Centro Operativo di Pescara entro il termine di presentazione

della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui sono eseguiti i lavori in questione.

I contribuenti interessati debbono conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per

la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico.

Tale documentazione, che deve risultare intestata alle persone che fruiscono della detrazione,

infatti deve essere esibita a richiesta degli uffici finanziari.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la

documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio,

in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma

di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

Nei casi che seguono non viene riconosciuta la detrazione e l’importo eventualmente fruito viene

recuperato dagli uffici finanziari:

- la comunicazione non è stata trasmessa preventivamente al Centro Operativo di Pescara;

- la comunicazione non contiene i dati catastali relativi all’immobile oggetto dei lavori (o quelli

relativi alla domanda di accatastamento);

- non vengono allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia vigente;

- in assenza dei dati catastali, non viene allegata la fotocopia della domanda di accatastamento;

- non vengono allegate le fotocopie dei versamenti dell’Ici relativa agli anni a decorrere dal

1997, se dovuta;

- non è allegata la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale per gli interventi

eseguiti su parti comuni di edifici residenziali;

- non è allegata, quando richiesta, la dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione

dei lavori;

- non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’ASL competente, quando obbligatoria;

- non vengono esibite le fatture o ricevute relative alle spese, non è esibita la ricevuta del bonifico

bancario o postale oppure questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la

detrazione;

- il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale;

- le opere edilizie eseguite sono difformi da quelle comunicate al Centro operativo di Pescara e

non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;

- vengono violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelle relative agli

obblighi contributivi.

La mancata allegazione dei documenti o l’inesatta compilazione del modello di comunicazione

comporta la decadenza dal diritto alla detrazione soltanto se il contribuente, invitato a regolarizzare

la comunicazione, non vi provvede entro il termine indicato dall’Ufficio.

In caso di violazioni delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi contributivi

il contribuente non decade dal diritto alla detrazione se è in possesso della dichiarazione di

osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori ai sensi del D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445.

La variazione della titolarità dell’immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di ristrutturazione

e manutenzione prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire della detrazione, nei

casi più frequenti comporta il trasferimento della detrazione.

Nel caso in cui viene venduto l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio

prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, il diritto alla detrazione

delle quote non utilizzate viene trasferito all’acquirente dell’immobile (solo se si tratta, però, di

persona fisica).

Se il contribuente che ha eseguito l’intervento (donante) effettua la donazione dell’immobile ad

altro soggetto (donatario), il diritto a godere della detrazione per le quote residue spetta a quest’ultimo.

Se muore il contribuente titolare di diritti sull’immobile oggetto dell’intervento di recupero, il

diritto a godere delle quote residue della detrazione si trasmette agli eredi. In questo caso, le detrazioni

competono solo qualora l’erede conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in

capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i

quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento.

Non è stata invece prorogata la detrazione Irpef relativa agli interventi di ristrutturazione riguardanti

interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2006, da imprese di costruzione o ristrutturazione

immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione

dell'immobile entro il 30 giugno 2007. In questo caso, l'acquirente o l'assegnatario ha

diritto alla detrazione Irpef calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, sull’ammontare

forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante

dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La spesa su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere l’importo massimo di 48.000

euro e deve essere ripartita in 10, 5 o 3 rate annuali di pari importo (vedi capitolo 1).

Resta fermo che anche nel caso di stipula del compromesso il rogito deve avvenire entro i termini

previsti.

Per effetto delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge n. 223 del 2006, che hanno prorogato

l’applicazione dell’Iva al 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la misura

dell’agevolazione spettante varia a seconda del momento di sostenimento della spesa.

Acquisti effettuati prima del 1° ottobre 2006.

In questo caso, l’acquirente o l’assegnatario ha diritto alla detrazione Irpef del 41% calcolata, indipendentemente

dal valore degli interventi eseguiti, sull’ammontare forfetario pari al 25% del prezzo

di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

Acquisti successivi al 1° ottobre 2006 (ma effettuati entro il 31 dicembre 2006).

Dal 1° ottobre 2006 la percentuale della detrazione scende al 36% e si applica sempre sul 25% del

prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile.

In entrambi i casi la spesa complessiva su cui calcolare la detrazione (del 36% o del 41% sul 25% del

prezzo indicato nell’atto) non può comunque eccedere l’importo massimo di 48.000 euro e va

ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Essa comprende anche l’Iva addebitata all’acquirente

dall’impresa di costruzione o dalla cooperativa.

A quali condizioni si può fruire della detrazione

La detrazione Irpef si applica alle seguenti condizioni:

- l'acquisto o l'assegnazione dell'unità abitativa deve avvenire entro il 30 giugno 2007. Il termine

immobile deve essere inteso come singola unità immobiliare e l'agevolazione non è legata alla

cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari, costituenti l'intero fabbricato, così che ciascun

acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione;

- l'unità immobiliare ceduta o assegnata deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti

interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti

l'intero edificio. La norma agevolativa trova applicazione, pertanto, a condizione che gli interventi

edilizi riguardino l'intero fabbricato (e non solo una parte di esso, magari rilevante);

- i suddetti lavori devono essere eseguiti dall'impresa entro il 31 dicembre 2006.

Cosa fare per fruire della detrazione

Per fruire di questa particolare agevolazione non sono necessarie né la trasmissione del modulo

di comunicazione al Centro Operativo di Pescara né l’effettuazione dei pagamenti mediante

bonifico.

I contribuenti che intraprendono la ristrutturazione e/o la costruzione della loro casa di abitazione

principale possono detrarre dall’Irpef, nella misura del 19%, gli interessi passivi e i relativi oneri

accessori pagati sui mutui ipotecari per costruzione e ristrutturazione dell’unità immobiliare stipulati

con soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell’Unione europea

ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

L’importo massimo sul quale va calcolata la detrazione del 19% è pari a 2.582,28 euro complessivi

per ciascun anno d’imposta.

Per costruzione e ristrutturazione si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento

comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione

edilizia di cui all’art. 31, comma 1, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (ora trasfuso nell’articolo

3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato

con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano

abitualmente.

A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi del

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modificazioni, con la quale il contribuente può attestare

anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, dalla data di inizio dei

lavori di costruzione;

- l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di

costruzione;

- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare

a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

La detrazione è limitata all’ammontare degli interessi passivi riguardante l’importo del mutuo

effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’immobile.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti

per l’acquisto dell’abitazione principale soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione

dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile

non è più utilizzato come abitazione principale.

Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.

La mancata destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione

dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione.

In tal caso il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’Amministrazione

finanziaria decorre dalla data di conclusione dei lavori di costruzione.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione

principale non sono ultimati entro il termine stabilito dal provvedimento amministrativo che ha

consentito la costruzione dell’immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da questa

data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte

dell’Amministrazione finanziaria.

Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente

all’Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente

legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi

alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono

rispettati.

 

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