La Cassazione, con la sentenza n. 7957 del 30 marzo 2007, ha statuito che spetta al contribuente, e non all’Amministrazione finanziaria, dimostrare che non esiste connessione tra movimenti bancari e reddito a lui ascrivibile, anche qualora si tratti di conti correnti bancari intestati ai propri familiari e dei quali il soggetto ha la disponibilità operativa.

Con la medesima pronuncia, la Corte ha statuito, inoltre, che non è possibile estendere il giudicato formatosi con riguardo ad altre tipologie di imposte, se l’accertamento ha alla base una diversa fattispecie imponibile generatrice dell’obbligazione tributaria.

Nel caso di specie, l’ufficio locale aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento emesso a seguito di una verifica fatta dalla Guardia di finanza, basata sulla movimentazione di conti correnti bancari intestati, oltre che al contribuente stesso, anche al figlio, e per i quali il soggetto disponeva di delega a operare.

Avverso tale avviso, il contribuente proponeva ricorso innanzi ai giudici di merito di primo grado, i quali annullavano l’atto impugnato. L’appello dell’Amministrazione finanziaria in Ctr non produceva effetti. Da qui il conseguente ricorso in Cassazione.

La controversia portata all’attenzione dei giudici attiene sia alla previsione dell’articolo 32 del Dpr n. 600/1973 (che, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, prevede la possibilità da parte degli uffici di invitare i contribuenti a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento), sia all’estensione del giudicato formatosi con riferimento ad altre imposte.

In particolare, la Ctr, respingendo il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria, rilevava che l’ufficio non aveva tenuto conto delle deduzioni svolte dal contribuente nel corso del procedimento, né tantomento aveva fornito la prova della connessione tra i movimenti bancari e il reddito a lui ascrivibile. In tal senso, quindi, i giudici di secondo grado facevano gravare l’onere della prova sull’ufficio e non sul contribuente, estendendo, inoltre, a quest’ultimo il giudicato formatosi in sede di accertamento dell’Iva.

Tali conclusioni non sono state accolte, però, dalla Cassazione, che ha rilevato, da un lato, che l’onere della prova relativa alla connessione tra movimenti bancari e reddito ascrivibile al contribuente grava su quest’ultimo, e, dall’altro, che l’estensione del giudicato può essere attuata solo qualora la fattispecie generatrice delle imposte sia la stessa.

Per quanto attiene all’onere della prova, infatti, i giudici di piazza Cavour hanno precisato come la presunzione di cui all’articolo 32 del Dpr n. 600/1973, prevedendo "l’invito al contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari", non impone all’ufficio un obbligo specifico ma attribuisce una facoltà, la cui applicazione deve avvenire in piena discrezionalità.

Partendo da questo presupposto, discende la conseguenza che il mancato esercizio di tale facoltà non può causare l’illegittimità della verifica, né può comportare la trasformazione della presunzione legale in una presunzione semplice, con la possibilità da parte del giudice di valutare liberamente la gravità, la precisione e la concordanza della stessa, con il conseguente onere dell’ufficio impositore di fornire ulteriori elementi di riscontro. Questo principio, inoltre, ha rilevato la Corte, prescinde dall’intestazione dei conti correnti, se gestiti dallo stesso contribuente. La disponibilità operativa, infatti, comporta l’estensione della presunzione di appartenenza dei relativi redditi anche ai conti correnti intestati ai familiari, in quanto la sostanziale disponibilità del conto prevale sulla formale intestazione dello stesso, ferma restando comunque la possibilità per il contribuente di controdedurre sulle operazioni svolte su tali conti, tramite fatti suscettibili di apprezzamento da parte del giudice.

Riguardo, invece, all’estensione del giudicato esterno, formatosi su rapporti afferenti un’altra imposta, la Cassazione ha statuito che tale estensione è possibile solo qualora si tratti della stessa fattispecie generatrice dell’obbligazione tributaria.

Nella fattispecie, invece, trattandosi di diverse imposte, con diverse fattispecie imponibili, non è possibile procedere all’estensione della sentenza resa in materia di Iva, in quanto per applicare un giudizio formatosi in un altro processo occorre l’identità delle questioni decise.

Con la sentenza n. 7957 del 30/03/2007, dunque, la Corte ha statuito, da un lato, che spetta al contribuente dimostrare che non esiste connessione tra movimenti bancari e reddito a lui ascrivibile, anche qualora si tratti di conti correnti bancari intestati a familiari e dei quali il soggetto ha la disponibilità operativa e dall’altro, che l’estensione del giudicato formatosi con riguardo ad altre tipologie di imposte, è possibile esclusivamente qualora l’accertamento si basi sulla stessa fattispecie generatrice dell’obbligazione tributaria.

Fonte: Maria Ingraffia Agenzia Entrate

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