Tassazione delle plusvalenze in ipotesi di trasferimento del domicilio fiscale.
In ipotesi di trasferimento del domicilio fiscale del contribuente dalla Germania all'Italia, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi ex art. 9, D.P.R. n. 917/1986, il valore fiscale da riconoscersi alle plusvalenza da cessione di partecipazione in una società di capitali, nel caso di specie fiscalmente residente in Germania, va calcolato assumendo il valore normale della stessa, così come stimato dal fisco tedesco al momento della cessazione della residenza del socio.(Risoluzione Agenzia delle Entrate 30/03/2007, n. 67/E)
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