In tema di Irap, si ha esercizio di attività autonomamente organizzata soggetta a tassazione, ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs n. 446 del 1997, quando l'attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad una struttura che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso. Non è invece di ostacolo alla sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'Irap il fatto che l'apporto del titolare sia insostituibile perché si tratti di attività riservata agli iscritti ad un albo (nel caso di specie dei dottori commercialisti).

0 commenti:

 
Top