Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2007, sono stati approvati i modelli "Unico 2007" che contengono anche i nuovi modelli Ine (Indicatori di normalità economica), predisposti dall'Agenzia delle entrate con la finalità di individuare gli specifici indicatori previsti dal comma 19, primo periodo, dell'articolo 1 della Finanziaria 2007.

Tali indicatori (che saranno utilizzati per rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati, ovvero di rapporti di lavoro irregolare, relativamente ai contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore) non vanno confusi con gli indicatori di normalità economica previsti dal comma 14, articolo 1, della stessa legge finanziaria per il 2007. Questi ultimi, a partire dal periodo d'imposta 2006, saranno applicabili agli studi di settore attraverso la procedura Gerico, al fine di individuare ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

I modelli Ine costituiscono degli allegati ai modelli Unico 2007 "persone fisiche", "società di persone" e "società di capitali"; il contribuente, di conseguenza, dovrà ricordarsi di barrare l'apposita casella presente sul frontespizio della dichiarazione e di trasmettere l'allegato, in quanto l'omessa presentazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, ridotta a un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione.

I soggetti obbligati

Le istruzioni precisano che i modelli Ine devono essere compilati dai soggetti per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore (articolo 62-bis del Dl 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), e dai soggetti che non sono tenuti alla compilazione del relativo modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

In pratica compileranno il modello Ine i contribuenti che:

esercitano un'attività di impresa o di lavoro autonomo relativa a un codice attività per il quale è prevista l'applicazione dei parametri (indipendentemente dalla eventuale esistenza di una causa di esclusione dai parametri stessi)

esercitano un'attività di impresa o di lavoro autonomo relativa a un codice attività per il quale non risultano approvati nè gli studi di settore, nè i parametri

esercitano un'attività di impresa o di lavoro autonomo relativa a un codice attività per il quale è prevista l'applicazione degli studi di settore e

hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta 2006(1)

hanno un periodo d'imposta diverso dai 12 mesi(2)

hanno dichiarato un volume di ricavi (articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del Tuir), ovvero compensi (articolo 54, comma 1, del Tuir), di ammontare superiore a 7.500.000 di euro.

Risultano invece esclusi dalla compilazione dei modelli Ine, gli enti non commerciali, i soggetti che determinano il reddito forfetariamente, Amministrazioni ed enti pubblici, di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, le assicurazioni, le banche, la società Poste italiane Spa, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società fiduciarie e gli enti indicati dal Dlgs n. 58 del 24/2/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e dal Dlgs n. 385 dell'1/9/1993 (Testo unico bancario).

Vale la pena di rammentare che dall'anno d'imposta 2006 sono tenuti alla compilazione del modello "studi di settore" anche i contribuenti per i quali valgono le seguenti cause di esclusione:

ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del Tuir, ovvero compensi, di cui all'articolo 54, comma 1, del Tuir, di ammontare superiore a 5.164.569 euro e fino a 7.500.000 euro

cessazione dell'attività, liquidazione ordinaria, ovvero periodo di non normale svolgimento dell'attività

Per tali soggetti la compilazione del modello studi di settore comporta l'esclusione dalla trasmissione del modello Ine.

Ine SC

Nell'allegato Ine "società di capitali" sono previsti soltanto due righi relativi alla richiesta di informazioni del personale addetto all'attività.

In particolare, nel rigo NS1 si chiede il numero di giornate retribuite dei lavoratori dipendenti o assimilati, comprendendo anche i soggetti con un contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, e i soggetti distaccati presso l'impresa; nel rigo NS2 andrà, invece, indicato il numero dei collaboratori coordinati e continuativi o a progetto programma di lavoro o fase di esso, che prestano prevalentemente l'attività nell'impresa alla data di chiusura del periodo d'imposta.

 

Ine persone fisiche - società di persone

I modelli Ine "persone fisiche" e "società di persone" risultano composti da tre sezioni, dedicate, rispettivamente, ai contribuenti in contabilità semplificata, a quelli in contabilità ordinaria e ai lavoratori autonomi.

Rispetto alle indicazioni gia presenti nel modello Ine "società di capitali", nella sezione III "redditi di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arte e professione" sono inserite le richieste di informazioni relative alle ore settimanali dedicate all'attività e alle settimane di lavoro nell'anno prestate dal professionista o dai soci, nel caso di esercizio della professione in forma associata.

 

Nella sezione I dedicata alle imprese in regime di contabilità semplificata, si richiede, al fine di completare i dati sul personale, oltre alle informazioni previste nel modello "Ine SC", anche il numero dei familiari, dei soci (naturalmente solo per il modello "Ine SP") e degli associati in partecipazione che prestano la propria attività nell'impresa, con la relativa percentuale di lavoro apportato da ciascuna figura professionale, secondo quanto stabilito dalla circolare n. 32/E/2005 al paragrafo 7.4.2.

Viene inoltre richiesto il valore dei beni strumentali che l'impresa possiede o detiene al termine del periodo d'imposta di riferimento. Ai fini della determinazione di tale valore, valgono le regole previste per la compilazione dei modelli degli studi di settore e, quindi, non bisogna tener conto del valore dei beni ceduti mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.

 

In ultimo, ai soggetti in contabilità ordinaria viene richiesto anche il valore delle esistenze iniziale e delle rimanenze finali di materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (ai sensi dell'articolo 92 del Tuir), con esclusione del valore delle opere forniture e servizi di durata ultrannuale, l'ammontare delle spese per lavoro dipendente e assimilato e il valore degli interessi passivi e degli altri oneri i finanziari sostenuti dall'impresa.

Non devono essere indicate, tra le spese di lavoro dipendente, le somme corrisposte a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro, e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo 5 del Tuir.

 

Gli indicatori di normalità economica saranno calcolati sulla base delle informazioni acquisite attraverso i modelli Ine e avranno la finalità di individuare i soggetti da sottoporre a controllo.

NOTE:

1) L'articolo 10, comma 4, della legge n. 146/1998, come modificato dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) prevede che non costituisce causa di esclusione l'inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, o se l'inizio dell'attività costituisce una mera prosecuzione di un'attività svolta da altri soggetti.

2) Se il contribuente ha un periodo d'imposta non di dodici mesi che è in corso alla data dell'1/1/2007, sarà tenuto all'applicazione degli studi di settore in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 296/2006; pertanto non deve compilare il modello Ine.

Fonte: Alessandro Madia e Carmine Tozza Agenzia Entrate

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