È possibile detrarre l’eccedenza di credito IVA, correttamente esposta nella dichiarazione annuale relativa all’anno in cui la stessa è maturata, e non riportata nelle dichiarazioni successive perché omesse; anche i crediti IVA maturati in anni nei quali la dichiarazione è stata omessa (o presentata fuori termine) possono essere recuperati.

Crediti non riportati nelle dichiarazioni annuali successive
L’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, stabilisce che in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale per determinare l’imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell’anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite.
Tale norma, che completa e integra la disposizione contenuta nell’art. 55, 1 comma del D.P.R. n. 633/1972, ammette espressamente l’utilizzo del credito, indicato in dichiarazione e richiesto in detrazione in una successiva annualità per la quale non è stata presentata la dichiarazione IVA annuale.Alla luce di tali disposizioni e dell’orientamento emerso in sede di Cassazione (cifr. Cass 8602/1996 e Cass. 222/2000) ad esempio:

  • se il contribuente nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2003 ha optato per il computo in detrazione del credito d’imposta nell’anno successivo, ai sensi dell’art. 30 DPR n. 633/1972, e poi ha omesso di presentare le dichiarazioni IVA relative agli anni 2004 e 2005 (ovvero le ha trasmesse oltre 90 giorni dal termine ultimo di presentazione), il credito medesimo potrà essere detratto nelle liquidazioni periodiche degli anni successivi, e l’eventuale eccedenza residua potrà essere indicata nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2006; ciò a condizione che il predetto credito sia stato correttamente utilizzato nelle liquidazioni periodiche IVA ovvero nel modello F24, se utilizzato in compensazione con altre imposte o contributi.

Crediti emergenti da dichiarazioni annuali omesse o tardive oltre i termini
L’eccedenza di credito IVA maturata in un anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa potrà essere computata in detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto - fermo restando il potere/dovere dell’ufficio, nell’ambito del programma annuale dell’attività di controllo, di accertare l’esistenza del credito medesimo maturato nell’anno in cui la dichiarazione annuale è stata omessa, a norma dell’art. 55 del D.P.R. n. 633/1972.
Il contribuente avrà, comunque, sempre la possibilità di richiedere la restituzione del credito IVA attraverso la procedura di rimborso anomalo di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, entro i termini ivi previsti.


Risoluzione Agenzia delle Entrate 19/04/2007, n. 74/E

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