Dal 1° ottobre è scattato l'obbligo di presentazione telematica del modello F24 da parte dei privati nel caso di modelli F24 senza compensazioni con saldo superiore a 1.000 Euro e di modelli F24 con compensazioni a prescindere dall'importo. L'obbligo ripropone, però, l'interrogativo su quali siano le sanzioni applicabili nel caso in cui l'F24 venga pagato mediante un canale diverso da quello previsto dalla norma. Su questo aspetto, infatti, né la norma, né la circolare n. 27/E/2014 si esprimono. E', tuttavia, da ricordare che, in occasione dell'entrata in vigore dell'articolo 37 comma 49, del Dl n. 223/2006, che istituiva l'obbligo, per i soggetti titolari di partita Iva, di utilizzare modalità telematiche per effettuare i pagamenti con il modello F24, in una discussione in commissione Finanze della Camera (26 settembre 2006, n. 7-00051) veniva evidenziato che «non esiste nel nostro ordinamento alcuna fattispecie sanzionatoria connessa alla errata utilizzazione del canale o mezzo di pagamento dei tributi. L'unica sanzione applicabile è infatti riconducibile semplicemente all'omesso o incompleto versamento delle imposte e dei contributi». Un'eccezione a tale assunto si potrebbe verificare nel caso in cui l'omesso utilizzo del corretto canale di trasmissione possa costituire un ostacolo all'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria. In questo caso, l'Agenzia potrebbe anche applicare la sanzione per violazione formale pari a 258 euro.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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