La Corte ricorda che: “In tema di Iva, la deducibilità dell’imposta pagata dal contribuente per l’acquisizione di beni o servizi inerenti all’esercizio dell’impresa è subordinata, in caso di contestazione da parte dell’ufficio, alla relativa prova, che dev’essere fornita dallo stesso contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate; nel caso in cui il contribuente dimostri di trovarsi nell’incolpevole impossibilità di produrre tali documenti (nella specie, a causa di furto) e di non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trova applicazione la regola generale prevista dall’articolo 2724 codice civile, n. 3, secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall’onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell’ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti” (si veda, per tutte, Cassazione sezione 5, sentenza n. 21233/2006).

Ordinanza n. 19956 del 22 settembre 2014 (udienza 19 giugno 2014)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Iacobellis Marcello - Est. Caracciolo Giuseppe
Iva – Acquisizione di beni e servizi inerenti all’esercizio dell’impresa – La deducibilità dell’imposta deve essere provata dal contribuente attraverso documenti contabili - La perdita incolpevole di tale documentazione non è motivo di esenzione dall’onere della prova né trasferisce lo stesso a carico dell’ufficio


Fonte: Agenzia Entrate

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