Le imprese che nel 2013 hanno impiegato detenuti per un periodo non inferiore a trenta giorni, possono usufruire, nei limiti dei costi sostenuti per ognuno di essi, di un credito d’imposta pari a 700 euro mensili per lavoratore, in proporzione alle giornate di lavoro prestate. Stesse condizioni, ma bonus che scende a 520 euro, a decorrere dal 2014.
Cambiano gli importi per i “semiliberi”, la cui assunzione determina un credito di 350 euro mensili per il 2013 e di 300 euro mensili a partire da quest’anno.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, il Regolamento unitario (decreto 148/2014 del ministero della Giustizia, di concerto con il Mef e il ministero del Lavoro) che stabilisce modalità, condizioni e soglie degli sgravi fiscali e contributivi diretti a imprese e cooperative che assumono, favoriscono la rieducazione, la formazione e il reinserimento nel mondo del lavoro di condannati e internati. Il provvedimento tiene conto dei nuovi tetti di spesa stanziati allo scopo.
Per contestualizzare il Dm 148/2014, ricordiamo che i regimi di favore volti a incentivare questo tipo di operazione sociale, sono previsti dalle leggi 193/2000 e 381/1991.

Uno sguardo a condizioni e requisiti
Come già anticipato, il periodo di occupazione deve essere almeno di trenta giorni e può riguardare, con le dovute differenziazioni sopra descritte, detenuti, ammessi al lavoro esterno, internati e persone in semilibertà. Presupposto è la stipula di una convenzione tra la ditta che assume e la direzione dell’istituto penitenziario con cui si stabilisce il rapporto.
Il contratto deve essere di lavoro subordinato e lo stipendio non può scendere al di sotto degli importi previsti dai contratti collettivi di lavoro.

Alla formazione deve seguire l’assunzione
Il bonus è esteso anche alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti dei detenuti, a condizione che alla preparazione segua l’immediata assunzione per almeno il triplo del tempo formativo per il quale si è usufruito del credito.
Possono beneficiare dell’agevolazione anche le imprese che formano figure professionali all’interno del carcere, da utilizzare per attività gestite dalla stessa Amministrazione penitenziaria.

Bonus a effetto dilatato
Il credito d’imposta non s’interrompe con il periodo di reclusione. Lo sconto continua per diciotto mesi dopo il rilascio in caso di detenuti che hanno beneficiato della semilibertà o di lavoro esterno; il prolungamento arriva a ventiquattro mesi in caso di detenuti che non hanno usufruito di tali condizioni: il presupposto è che l’assunzione sia avvenuta nel periodo di detenzione.

Qualche notizia sui riflessi fiscali e altro
L’incentivo non incide sull’imponibile di imposte dirette e Irap e sulla deducibilità degli interessi passivi e delle spese.
Il credito d’imposta è utilizzabile soltanto in compensazione, tramite modello F24, e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di concessione del bonus, soggiacendo al limite annuale di 250mila euro previsto per i crediti esposti nel quadro “RU” di Unico.
Dal 2015 la compensazione potrà avvenire esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia. Un provvedimento delle Entrate stabilirà modi e termini.

Sempre dal 2015, le aziende interessate, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si chiede di usufruire dell’agevolazione, devono presentare istanza di accesso al credito all’istituto penitenziario con il quale è stata stipulata la convenzione, sia per il personale già assunto che per quello che s’intende impiegare.
L’Amministrazione penitenziaria determina, per ogni richiedente, l’entità del bonus concesso complessivamente e le somme maturate mensilmente, e trasmette i dati all’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, a sua volta, anche per gli anni 2013 e 2014, informa il ministero della Giustizia dei crediti utilizzati in compensazione dalle imprese beneficiarie. Le procedure di scambio saranno definite in successivi provvedimenti delle amministrazioni coinvolte.

Il decreto chiarisce che, per i crediti maturati ma non ancora usati in compensazione fino all’avvio dell’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, è possibile continuare a usufruire del bonus seguendo le regole stabilite precedentemente dal ministero della Giustizia.
Gli stanziamenti destinati all’agevolazione sono trasferite dalla Giustizia sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate-fondi di bilancio” in modo che l’Amministrazione fiscale possa provvedere alla regolazione contabile delle compensazioni effettuate.
Lo scambio dati tra le due amministrazioni consentirà, inoltre, di contrastare il fenomeno di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta in questione.

Taglio anche sui contributi
La misura prevede anche una netta sforbiciata ai contributi assicurativi e previdenziali obbligatori dovuti da datori di lavori e dipendenti. Il consistente taglio è, a partire dal 2013, del 95% rispetto alle percentuali ordinarie.
Lo sconto si protrae per diciotto mesi dal termine del periodo di pena, in caso di lavoratori/detenuti in semi libertà o lavoro esterno, e per ventiquattro mesi, in caso di detenuti che non hanno potuto usufruire di tali benefici. Come per il bonus fiscale, è richiesto che l’assunzione sia avvenuta durante la detenzione.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top