SOMMARIO:
Il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottato l’8 agosto 2014 prevede un incentivo per l’assunzione dei giovani ammessi  al cosiddetto “Programma garanzia Giovani”. L’incentivo è ammissibile per le assunzioni effettuate a partire dal 3 ottobre 2014, nei limiti di risorse specificamente stanziate.
In attesa che sia completato – in collaborazione con il Ministero del lavoro - il complessivo sistema automatizzato di gestione del beneficio, si forniscono alcune precisazioni normative e le prime indicazioni operative per l’inoltro dell’istanza preliminare di  ammissione all’incentivo.
INDICE

Premessa
1. Datori di lavoro ai quali può essere concesso l’incentivo.
2. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo.
3. Rapporti incentivati.
4. Misura dell’incentivo.
5. Condizioni di spettanza dell’incentivo.
6. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro.
7. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze.
8. Fruizione dell’incentivo e istruzioni contabili (rinvio).

Allegati:
1.  Decreto direttoriale 8 agosto 2014.
2.  Modulo di istanza preliminare dell’incentivo (Fac-simile)

PREMESSA

Con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, l’Unione Europea ha approvato il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (in breve “Programma Garanzia Giovani”), cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. Con il “Programma Garanzia Giovani” lo Stato italiano ha definito e sviluppato una strategia articolata su un insieme di azioni, la cui attuazione coinvolge alcune Regioni e la provincia Autonoma di Trento.

Una di queste azioni è costituita dalla previsione, nel limite di risorse determinate, di un incentivo per le assunzioni di giovani con specifici requisiti.

Con decreto direttoriale dell’8 agosto 2014 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha disciplinato il suddetto incentivo, prevedendo – tra l’altro – che esso sia gestito dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; il decreto è stato pubblicato il 2 ottobre 2014 nella sezione legale del sito internet del Ministero ed è allegato alla presente circolare.
La presente circolare specifica la disciplina contenuta  nel decreto direttoriale e fornisce le prime indicazioni operative per i datori di lavoro interessati.



1.   Datori di lavoro ai quali può essere concesso l’incentivo.

L’incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.


2.   Lavoratori per i quali spetta l’incentivo.

L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che si registrano al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani www.garanziagiovani.gov.it, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e disponibili presso il sito www.lavoro.gov.it e www.garanziagiovani.gov.it.

Possono registrarsi al Programma “Garanzia Giovani” i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni cosiddetti NEET  - Not [engaged  in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati  - ai sensi del d.l.vo 181/2000 - né inseriti in un percorso di formazione (in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13); i minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione; il requisito di età si intende posseduto se, il giorno della registrazione al “Programma”, il giovane non ha ancora compiuto il trentesimo anno di età.

Dopo che la registrazione è stata effettuata nei limiti di età sopra indicati, ai fini dell’applicazione dell’incentivo è necessario che il giovane abbia compiuto almeno 16 anni al momento dell’assunzione; l’incentivo spetta anche se, nel momento dell’assunzione, il trentesimo anno di età è stato già compiuto. (Esempi: a) Tizio si registra all’età di 15 anni appena compiuti e viene assunto a 15 anni e mezzo; non spetta l’incentivo; b) Tizio si registra all’età di 15 anni appena compiuti e viene assunto a 16 anni compiuti; spetta l’incentivo).

NOTA BENE: Dopo che la registrazione è stata effettuata, ai fini dell’applicazione dell’incentivo è necessario che il giovane si trovi nella condizione di “NEET” - sopra descritta - anche nel momento dell’assunzione.

Il procedimento di registrazione del giovane al “Programma” può essere così sinteticamente descritto:

il giovane interessato si registra al Programma mediante un modulo di adesione, da redigere e inviare esclusivamente in modalità telematica; il modulo è disponibile presso il portale www.garanziagiovani.gov.it e i portali delle Regioni interessate;
un centro per l’impiego o un soggetto privato accreditato a svolgere servizi inerenti il mercato del lavoro contatta il giovane per concordare, mediante colloqui individuali, le iniziative da svolgere in suo favore;
in fase di colloquio individuale il centro per l’impiego o il soggetto privato accreditato attribuiscono al giovane un indice (detto classe di profilazione), che, sulla base delle informazioni fornite, stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione; le 4 classi previste, riportate nell’allegato 2 del decreto, sono elencate di seguito, secondo una scala di valori crescenti, caratterizzati dalla stima di una difficoltà sempre più elevata:

-  classe di profilazione 1: difficoltà BASSA;
-  classe di profilazione 2: difficoltà MEDIA;
-  classe di profilazione 3: difficoltà ALTA;
-  classe di profilazione 4: difficoltà MOLTO ALTA.
al termine dei colloqui individuali, il giovane “profilato” viene “preso in carico” dal centro per l’impiego o dal soggetto privato accreditato;
la registrazione del giovane al Programma, le informazioni fornite e la classe di profilazione attribuita vengono trascritte informaticamente - a cura dei servizi informatici del Ministero del lavoro e delle Regioni interessate - in una scheda allegata alla Scheda anagrafico professionale del lavoratore prevista dal d.l.vo 181/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Per i dettagli del procedimento di registrazione si rinvia ai citati portali del Ministero del lavoro e delle Regioni.


3.   Rapporti incentivati.

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato  - anche a scopo di somministrazione - di durata pari o superiore a sei mesi e per le assunzioni – anche a scopo di somministrazione – a tempo indeterminato; l’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

L’agenzia che assume a scopo di somministrazione non può essere ammessa all’incentivo, qualora - per l’intermediazione e l’accompagnamento al lavoro culminanti nell’assunzione che essa stessa ha effettuato - le spetti una remunerazione nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” o di altri programmi a finanziamento pubblico (cfr. art. 4, co.5, del decreto direttoriale citato).

L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 - giorno successivo  alla pubblicazione del decreto direttoriale nella sezione legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – al 30 giugno 2017.

L’incentivo spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.

L’incentivo spetta a condizione che il rapporto di lavoro si svolga in una delle regioni o nella provincia autonoma elencate nell’allegato 1 del decreto direttoriale (cfr. allegato 1 della presente circolare). Per i rapporti – compresi quelli a scopo di somministrazione - che si svolgono in Emilia–Romagna, Friuli–Venezia Giulia o Puglia, l’incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato.

Si precisa che l’incentivo spetta anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della  provincia di competenza del centro per l’impiego o dell’ambito territoriale di  accreditamento del soggetto privato, responsabili dell’attuazione del Programma “Garanzia Giovani” nei confronti dello specifico giovane.

L’incentivo non spetta per i rapporti di apprendistato, di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni né per proroghe dello stesso rapporto né per nuove assunzioni, effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro.

In deroga al principio – appena illustrato – per cui l’incentivo è autorizzabile una sola volta per ogni lavoratore, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione - di un precedente rapporto a tempo determinato, per il quale sia stato già stato autorizzato l’incentivo previsto dal decreto citato (cfr. art. 3 del decreto).
Ai fini della spettanza dell’incentivo è necessario che la sede di lavoro – se viene mutata - rimanga nell’ambito della regione (o nella provincia autonoma) in cui si è svolto  il rapporto a tempo determinato.

Sempre in deroga al suddetto principio, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore in favore del datore di lavoro che assuma a tempo indeterminato il lavoratore precedentemente utilizzato mediante somministrazione già agevolata; la deroga opera se la somministrazione si sia svolta nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato e a condizione che l’assunzione a tempo indeterminato sia effettuata senza soluzione di continuità rispetto alla somministrazione.
In tal caso infatti – sempre che ricorra continuità tra i due rapporti - si realizza sostanzialmente una fattispecie analoga alla trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a tempo determinato agevolato, per la quale l’articolo 3 del decreto espressamente ammette l’ incentivo. Ai fini della spettanza dell’incentivo è necessario che la sede di lavoro sia stabilita  nell’ambito della regione (o provincia autonoma)  in cui si è svolta la somministrazione.

In proposito si forniscono i seguenti esempi:

a)   L’Agenzia di somministrazione assume Tizio a tempo determinato dal 01.12.2014 al 31.05.2015 e lo somministra per lo stesso periodo ad ALFA; per tale rapporto l’Agenzia chiede ed ottiene l’incentivo previsto dal decreto; in data 01.06.2015 ALFA assume a tempo indeterminato  Tizio. È ammissibile  l’incentivo in favore di ALFA.

b)   L’agenzia di somministrazione assume Tizio a tempo determinato dal 01.12.2014 al 31.05.2015 e lo somministra per lo stesso periodo ad ALFA; per tale rapporto l’Agenzia chiede ed ottiene l’incentivo previsto dal decreto; in data 15.06.2015 ALFA assume a tempo indeterminato Tizio. Non è ammissibile l’incentivo in favore di ALFA.

Precisazioni riguardanti i rapporti di lavoro agricolo

L’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro con operai a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD)
Per i rapporti a tempo determinato l’incentivo spetta a condizione che la prestazione si svolga senza soluzione di continuità per il periodo minimo di sei mesi stabilito dal decreto.


4.   Misura dell’incentivo.

L’ammissibilità e l’importo dell’incentivo sono determinati dalla classe di profilazione attribuita al giovane e dal contratto di lavoro concluso,  secondo il seguente schema (cfr. art. 5 e allegato n. 2 del decreto):



Come si evince dal prospetto, non spetta alcun incentivo per l’assunzione a tempo determinato – di qualunque durata – di giovani cui sono attribuite la classe di profilazione “1-BASSA” o “2-MEDIA”.

In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti: l’importo spettante si ottiene moltiplicando l’importo pieno per la percentuale che indica l’orario parziale rispetto all’orario normale.

Nell’ipotesi in cui un datore di lavoro trasformi a tempo indeterminato un rapporto a tempo determinato, per il quale sia stato già autorizzato l’incentivo, spetterà al datore di lavoro un secondo incentivo, il cui importo è pari alla differenza tra la misura prevista per il rapporto a tempo indeterminato e l’importo già fruito per il tempo determinato; in tal caso si fa riferimento alla classe di profilazione utilizzata per la determinazione del primo incentivo. Ai fini della spettanza del secondo incentivo, la  trasformazione può avvenire durante o dopo la scadenza del periodo (semestrale o annuale) di godimento del primo incentivo, purché entro la scadenza del rapporto a tempo determinato.

Es.: ALFA  assume a tempo determinato per 12 mesi - dal 01.01.2015 al 31.12.2015 - Tizio, cui è attribuita la classe di profilazione “3-ALTA”; ALFA viene ammesso all’incentivo nella misura di € 3.000; in data 01.01.2016 ALFA trasforma a tempo indeterminato il rapporto; ALFA può essere ammesso all’incentivo residuo di € 1.500 (4.500-3.000).

Nell’ipotesi in cui un datore di lavoro assuma a tempo indeterminato un lavoratore già utilizzato mediante somministrazione agevolata, spetta al datore di lavoro - qualora ricorrano le condizioni descritte nel paragrafo precedente - l’incentivo previsto per il rapporto a tempo indeterminato, diminuito dell’importo già autorizzato in favore dell’agenzia di somministrazione; anche in questo caso si fa riferimento alla classe di profilazione utilizzata per la determinazione dell’incentivo concesso all’Agenzia di somministrazione.

Es.: un’Agenzia di somministrazione assume Tizio a tempo determinato dal 01.12.2014 al 31.05.2015 e lo somministra per lo stesso periodo ad ALFA; poiché a Tizio è attribuita la classe di profilazione “3-ALTA”, all’Agenzia viene concesso l’importo di €1.500; in data 01.06.2015 ALFA assume a tempo indeterminato  Tizio; ad ALFA può essere riconosciuto l’importo di € 3.000 (4.500-1.500).

N.B. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato da parte del datore di lavoro che ha già utilizzato il giovane mediante somministrazione, che non sia agevolata ai sensi della presente circolare, il beneficio spetterà per intero e a prescindere dalla circostanza che l’assunzione avvenga con o senza soluzione di continuità rispetto alla somministrazione.

L’incentivo spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate per le regioni e la provincia autonoma indicate nell’allegato n. 1 del decreto direttoriale; la regione ovvero la provincia autonoma di pertinenza sono individuate dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
L’incentivo è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze; allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse - prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione - il decreto direttoriale prevede un particolare procedimento per la presentazione dell’istanza, di seguito illustrato (cfr. par. 6).

Per i rapporti di lavoro agricolo la misura dell’incentivo è subordinata alla circostanza che la prestazione lavorativa si svolga senza soluzione di continuità per la durata indicata nello schema riportato all’inizio di questo paragrafo.


5.     Condizioni di spettanza dell’incentivo.

L’incentivo è subordinato:

alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

-  l’adempimento degli obblighi contributivi;
-  l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
-  il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle   organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012;

alla circostanza che il relativo importo non superi i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti “de minimis”, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore (illustrati recentemente con la circolare n. 102 del 3 settembre 2014).

Ai sensi dell’art. 7, co. 3, del decreto, l’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, siano essi di natura economica o contributiva.

In considerazione del carattere inderogabile della normativa previdenziale, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione della “garanzia giovani” e di sgravi contributivi in senso stretto (es.: sgravi per l’assunzione di disoccupati da almeno 24 mesi ex art. 8, co. 9, l. 407/1990, sgravi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ex l. 223/1991, sgravi ex art. 4, commi da 8 a 11, l. 92/2012), dovranno essere applicati gli sgravi in senso stretto; laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione della “garanzia giovani”  e di altri benefici non contributivi in senso stretto – anche se concretamente fruibili mediante conguaglio nelle denunce contributive (es.: benefici per l’assunzione di giovani genitori ex Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010,  di giovani tout court ex art. 1 dl 76/2013) - il datore di lavoro potrà scegliere quale incentivo chiedere.


6.   Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro.

Per l’ammissione all’incentivo deve essere svolto il procedimento di seguito sinteticamente descritto (cfr. art. 9, decreto direttoriale citato).

Il datore di lavoro inoltra all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:

il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione (a tempo determinato o indeterminato) ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;

la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa.

La domanda deve essere inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
Il modulo sarà reso disponibile entro qualche giorno dalla pubblicazione della presente circolare; verrà dato avviso del rilascio del modulo con specifico messaggio pubblicato sul sito internet dell’INPS; a scopo informativo si riporta, in allegato alla presente circolare, un fac-simile del modulo (all. n. 2).

Generalmente (fatte salve le precisazioni fornite nel paragrafo seguente, circa la fase di avvio del  sistema informatico di gestione del procedimento) entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, l’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:
consulta gli archivi elettronici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di conoscere se il giovane per cui si chiede l’incentivo sia registrato al “Programma Garanzia Giovani” e quale sia la sua classe di profilazione;

N.B. la registrazione e la profilazione avvengono nell’ambito del procedimento sommariamente descritto al paragrafo 2 di questa circolare; nell’ipotesi in cui il giovane sia registrato al “Programma Garanzia Giovani”, ma non gli sia ancora stata attribuita la classe di profilazione, l’INPS sospende l’iter di definizione dell’istanza, in attesa che  il Ministero del lavoro inviti la Regione o Provincia autonoma competente a provvedere alla profilazione; decorsi inutilmente 15 giorni dall’invito rivolto alla Regione o alla Provincia autonoma, il Ministero attribuisce direttamente la classe di profilazione e l’Inps prosegue l’iter (cfr. art. 2, co. 4, decreto direttoriale);

determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione al tipo di assunzione e alla classe di profilazione attribuita;
verifica la disponibilità residua della risorsa, in relazione alla regione o provincia autonoma di pertinenza;
in caso di disponibilità delle risorse, comunica – esclusivamente in modalità telematica - che è stato  prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo, calcolato per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

La comunicazione dell’INPS è accessibile all’interno dell’applicazione “DiResCo”.

Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro – per accedere all’incentivo – deve,  se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione ovvero la trasformazione.

Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza - l’avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore; la comunicazione deve essere effettuata mediante l’apposita funzionalità che sarà resa disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo.”

L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio; è possibile indicare nell’istanza di conferma una provincia di svolgimento del rapporto diversa da quella originariamente indicata nell’istanza preliminare, purché nell’ambito della stessa regione; l’eventuale variazione della provincia – nell’ambito della stessa regione – non incide sull’importo dell’incentivo determinato in precedenza.

Per le istanze preliminari relative a rapporti da svolgersi nella provincia autonoma di Trento, non è possibile indicare nell’istanza di conferma una provincia diversa.

L’Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettua alcuni controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo e attribuisce un esito positivo o negativo all’istanza definitiva di ammissione al beneficio; l’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale.

L’Inps effettuerà a posteriori gli altri necessari controlli circa la sussistenza dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne.


Avvertenza per chi è sprovvisto di matricola aziendale

Al fine di inoltrare la domanda preliminare di ammissione all’incentivo, è necessario essere titolari di  posizione contributiva aziendale (cosiddetta matricola).

Nel caso in cui ne sia ancora sprovvisto, l’interessato dovrà farne richiesta in tempo utile alla sede INPS competente (determinata dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa) attraverso la presentazione della domanda d’iscrizione; qualora non avesse ancora alcun lavoratore alle proprie dipendenze, l’interessato, in deroga alla prassi consueta in tema d’iscrizione, indicherà come inizio attività con dipendenti una data fittizia corrispondente alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

Contestualmente alla domanda di iscrizione, l’interessato dovrà inviare una comunicazione alla Sede competente per segnalare che ha appena inoltrato una domanda di  iscrizione esclusivamente ai fini dell’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani” di cui al decreto direttoriale 8 agosto 2014; per tale comunicazione l’interessato potrà avvalersi della funzionalità contatti del “Cassetto previdenziale aziende”, oppure inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica della Sede, disponibile sul sito internet www.inps.it,  nella sezione “contatti – le sedi Inps”. L’interessato contrassegnerà l’oggetto della comunicazione con la dicitura “iscrizione azienda – istanza per incentivo Garanzia Giovani - D.D. 08/08/2014”.

Le Sedi avranno cura di monitorare giornalmente le comunicazioni pervenute tramite  il cassetto previdenziale aziende e/o tramite e-mail, procedendo immediatamente alla validazione delle domande di iscrizione corrispondenti  - ove non sia intervenuto l’inquadramento automatizzato previsto dalla circolare 80/2014 – e, in ogni caso, provvederanno contestualmente a sospendere  la matricola dalla data fittizia indicata.

All’atto dell’avvenuta assunzione del dipendente beneficiario degli incentivi, il datore di lavoro dovrà darne immediata comunicazione alla Sede INPS per consentire la riattivazione della posizione aziendale precedentemente sospesa e la modifica della data di inizio attività, la quale dovrà coincidere con quella dell’effettiva assunzione di cui sopra.

Invece, nel caso in cui l’assunzione del dipendente per il quale era stata  presentata la domanda preliminare di ammissione all’incentivo non dovesse avvenire, l’interessato dovrà richiedere la cessazione della matricola aziendale; tuttavia, quest’ultima verrà mantenuta qualora l’interessato abbia nel frattempo instaurato altri rapporti di lavoro subordinato.

Si invitano le Sedi a monitorare costantemente le matricole attribuite con le modalità sopra descritte.    


Avvertenza per chi è sprovvisto di CIDA

Al fine di inoltrare la domanda preliminare di ammissione all’incentivo per un operaio agricolo è necessario essere titolari della posizione contributiva aziendale denominata “CIDA”; in mancanza, sarà cura dell’interessato farne richiesta in tempo utile alla sede INPS competente (determinata dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa) attraverso la presentazione della Denuncia Aziendale (DA); qualora non avesse ancora alcun lavoratore alle proprie dipendenze, in deroga alla prassi consueta in tema d’iscrizione, l’interessato indicherà come inizio attività con dipendenti una data “fittizia”, corrispondente alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

Nella domanda d’iscrizione è necessario specificare che si tratta di iscrizione richiesta ai fini dell’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani”, di cui al decreto direttoriale 8 agosto 2014; pertanto, nel campo riservato all’indirizzo deve essere anteposta la dicitura “D.D. 08/08/2014 – Garanzia Giovani” (esempio: invece di “Via Roma 1”, occorrerà riportare “D.D. 08/08/2014 – Garanzia Giovani Via Roma 1.”); sarà cura delle Sedi individuare e monitorare giornalmente le domande pervenute e procedere alla immediata validazione delle stesse. Contestualmente, gli operatori di Sede dovranno sospendere dalla medesima data la D.A. in questione.

All’atto dell’avvenuta assunzione del dipendente beneficiario degli incentivi, il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione alla Sede INPS per consentire che venga riattivata la posizione aziendale precedentemente sospesa e che venga modificata la data di inizio attività, la quale dovrà coincidere con quella dell’effettiva assunzione di cui sopra.

Invece, nel caso in cui non avvenga l’assunzione del dipendente per il quale era stata presentata la domanda preliminare di ammissione all’incentivo, l’interessato deve richiedere la cessazione della Denuncia aziendale; tuttavia, quest’ultima viene mantenuta nel caso in cui, sebbene l’assunzione del dipendente non sia andata a buon fine, l’interessato abbia nel frattempo instaurato altri rapporti di lavoro subordinato.

Si invitano le Sedi a monitorare costantemente i CIDA attribuiti con le modalità sopra descritte.


7.   Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze.

Come detto al paragrafo precedente, nei giorni successivi alla pubblicazione della presente circolare sarà reso disponibile sul sito internet www.inps.it il modulo per l’istanza preliminare di richiesta dell’incentivo e di prenotazione degli importi corrispondenti.

Le istanze che perverranno nelle prime settimane dal rilascio del modulo  non verranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro, ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata; tale elaborazione cumulativa  verrà effettuata non appena saranno completate le procedure informatiche inerenti il complessivo sistema di gestione automatizzata, amministrato congiuntamente dall’INPS, dal Ministero del lavoro, dalle Regioni interessate e dalla Provincia autonoma di Trento.

Le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 3 ottobre 2014 (giorno di decorrenza dell’incentivo) e il giorno anteriore al rilascio del modulo telematico dovranno essere inviate entro 15 giorni dal rilascio del modulo stesso; tali istanze saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, costituito dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza stessa (cfr. art. 10, commi 2 e 3, del decreto direttoriale).

Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata le istanze risulteranno ricevute dall’Inps - contrassegnate dallo stato di “Aperta” - e saranno suscettibili di annullamento ad opera dello stesso interessato; se l’interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l’istanza inviata e reinviarne una nuova; in tal caso - ai fini dell’applicazione del criterio di priorità secondo l’ordine cronologico di invio – varrà la seconda istanza.

Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio; l’avvenuta elaborazione cumulativa e l’avvenuto rilascio della funzionalità di conferma saranno comunicati con apposito messaggio, che sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto.


8.   Fruizione dell’incentivo e istruzioni contabili (rinvio).

Il datore di lavoro la cui istanza di conferma viene accolta riceverà l’indicazione – all’interno del modulo dell’istanza – della misura complessiva dell’incentivo spettante.

L’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/ compensazione operato sulle denunce contributive (Uniemens o DMAG, per i lavoratori agricoli), con le modalità che verranno illustrate  con separato messaggio.


Fonte: Circolare INPS n.118 del 03/10/2014

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