I contribuenti che nel trimestre luglio/settembre hanno realizzato un’eccedenza Iva detraibile superiore a 2.582,28 euro e hanno i requisiti per accedere alla liquidazione infrannuale della maggiore imposta versata devono, entro il prossimo 31 ottobre, trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello “TR” per chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito (o di una sua parte) maturato nel terzo trimestre 2014.
L’opportunità è prevista e disciplinata dall’articolo 38-bis, del Dpr 633/1972 (decreto Iva).
Si tratta dell’ultimo appuntamento annuale di questo tipo per il mondo delle partite Iva. Le eccedenze di ottobre, novembre e dicembre, infatti, confluiranno nella dichiarazione Iva annuale.

D’obbligo, per la presentazione, il canale telematico. La richiesta può essere inviata direttamente dall’interessato o tramite gli intermediari abilitati.
Al riguardo, un’informazione pratica: le istruzioni e le specifiche tecniche del modulo “TR” sono state di recente modificate (sostituendo le precedenti) dal provvedimento del 19 settembre. L’aggiornamento ha tenuto conto dell’arrivo dei fabbricanti di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi, fra i contribuenti ammessi all’erogazione dei rimborsi in via prioritaria (decreto 10 luglio 2014), ovvero entro tre mesi dalla richiesta.

I crediti devono riferirsi esclusivamente ai mesi considerati, di conseguenza, rimangono fuori le eventuali somme residuali relative ai periodi precedenti.

Rimborsi trimestrali sì, ma non per tutti
I presupposti per il via libera al recupero trimestrale dell’Iva sono elencati nel terzo comma dell’articolo 30 del Dpr 633/1972, lettere a), b), c), e) e d):
il contribuente svolge soltanto o prevalentemente operazioni soggette a imposta con aliquota media, maggiorata del 10%, inferiore a quella media relativa agli acquisti e alle importazioni (rigo TD1). Il calcolo deve considerare tutte le operazioni registrate, comprese quelle sottoposte a inversione contabile. Vanno esclusi solo gli acquisti e le cessioni di beni ammortizzabili
l’ammontare delle operazioni non imponibili previste dagli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto Iva (esportazioni e operazioni assimilate, servizi internazionali connessi agli scambi internazionali) è superiore al 25% dell’ammontare complessivo delle operazioni effettuate (rigo TD2)
il contribuente ha effettuato acquisti o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili (rigo TD3)
il richiedente è un operatore non residente, che si è identificato direttamente in Italia o ha nominato un rappresentante fiscale nello Stato (rigo TD4)
il contribuente ha effettuato, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni realizzate, prestazioni: di lavorazione di beni mobili materiali; di trasporto di beni e relativa intermediazione; accessorie ai trasporti di beni e relativa intermediazione; di natura creditizia, finanziaria e assicurativa effettuate nei confronti di soggetti extra Ue o riguardanti beni destinati a essere esportati fuori dalla Comunità europea (rigo TD5).
L’infrannuale come l’annuale, vuole la garanzia
I rimborsi trimestrali superiori a 5.164,57 euro, così come avviene per quelli annuali, richiedono una garanzia finanziaria. L’importo ingloba l’intero periodo d’imposta, quindi, tutti i crediti richiesti a rimborso per la stessa annualità, anche se in momenti diversi.
Le forme di garanzia adottabili sono quelle previste dall’articolo 38-bis, comma 1, del decreto Iva. L’importo “assicurato” è pari alla somma dell’imposta eccedente più gli interessi maturati.

Ai “virtuosi”, fiducia autocertificata
Il legislatore, però, ha previsto delle eccezioni, con le quali ha voluto facilitare il contribuente “virtuoso” o che si trova in particolari condizioni e così, in alcuni casi specifici, il rimborso superiore a 5.164,57 euro è concesso anche senza garanzia. Si tratta di situazioni patrimoniali, fiscali e contributive meritevoli di fiducia, ritenute sufficientemente stabili. In queste ipotesi, va presentata la dichiarazione sostitutiva prevista dalla lettera c), settimo comma, dell’articolo 38-bis.
L’ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel biennio precedente. Di conseguenza, nell’ipotesi in cui la cifra travalichi la soglia, va presentata garanzia per la quota in surplus.

L’alternativa è la compensazione
L’eccedenza Iva infrannuale può essere recuperata, in alternativa, ricorrendo alla compensazione orizzontale tramite F24 (codice tributo è 6038), comunque dietro presentazione del modello “TR”.
In poche parole, anche per compensare il credito Iva maturato nel periodo luglio/settembre 2014 con altri tributi, contributi e premi, occorre trasmettere l’istanza entro il 31 ottobre.
Il credito trimestrale, se supera i 5mila euro, può essere compensato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza per la presentazione della domanda e, quindi, per quanto riguarda il periodo che ci interessa, non prima del prossimo 16 novembre; l’operazione deve avvenire necessariamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

La compensazione orizzontale ha un limite annuo di 700mila euro, innalzato fino a un milione di euro per i subappaltatori del settore edile che, nell’anno precedente, hanno realizzato un volume d’affari composto per almeno l’80% da prestazioni in subappalto sottoposte a reverse charge.
Il contribuente, comunque, può sempre sfruttare l’eccedenza in diversi modi: una parte a rimborso, un’altra in compensazione e un’altra ancora a scomputo nelle successive liquidazioni.
A tal proposito, è opportuno ricordare che la compensazione è preclusa in presenza di ruoli definitivi di importo superiore a 1.500 euro, scaduti e non pagati.


Fonte: Agenzia Entrate

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