La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla compatibilità di norme nazionali, come gli articoli 5 e 6 della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti, con le norme del Trattato FUE in materia di libera circolazione dei capitali. In base alle disposizioni nazionali di cui trattasi, le rendite da fondi di investimento percepite da un investitore sono tassate su base forfettaria ove la società di gestione del fondo non abbia adempiuto gli obblighi di trasparenza e di comunicazione previsti dalla suddetta legge.

La fattispecie principale
Le parti ricorrenti con cittadinanza belga ma residenti in Germania, possiedono partecipazioni in fondi di investimento di capitalizzazione in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania. I redditi derivanti dalle loro partecipazioni nei fondi di investimenti venivano quantificati a norma dell’articolo 6 della normativa nazionale, in base al quale la tassazione doveva essere fissata forfettariamente almeno al 6% dell’ultimo prezzo di riacquisto stabilito nell’anno di calendario. Tale modalità di calcolo era contestata sulla base del fatto che le disposizioni dell’articolo 6, applicabili a partire dal 2004, erano contrarie al diritto dell’Unione europea, in particolare alle disposizioni del Trattato FUE sulla libera circolazione dei capitali. In occasione dell’udienza dinanzi al giudice del rinvio, le parti del procedimento principale si accordavano nel merito per l’anno 2003 quantificando i redditi per tale anno mentre, per quanto attiene agli anni compresi tra il 2004 e il 2008, veniva chiesto al giudice del rinvio di modificare gli avvisi di accertamento affinché la base imponibile per la tassazione dei redditi in parola fosse determinata sulla base degli importi dichiarati. Il ricorso presentato, però, veniva rigettato con la motivazione che la normativa nazionale in considerazione l’articolo 6, deve ritenersi compatibile con il diritto dell’Unione. Ecco che allora,  il giudice nazionale decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale sulla tassazione delle rendite da fondi di investimento.

La questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede di stabilire se la tassazione forfettaria delle rendite da fondi di investimento, nazionali ed esteri cosiddetti «opachi» ai sensi dell’articolo 6 della legge sulla tassazione degli investimenti violi il diritto dell’Unione europea, di cui all’articolo 56 CE, in quanto integrerebbe una situazione di restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali come disciplinato all’articolo 58, paragrafo 3, CE.

Sulla questione pregiudiziale
I giudici della prima sezione della Corte di giustizia europea come premessa sottolineano come In termini generali, gli articoli 5 e 6 della normativa tedesca controversa, si applicano senza distinzioni alle società di investimenti tedesche e straniere, ad eccezione, da una parte, dell’obbligo di calcolare e comunicare, unitamente al prezzo di riacquisto, l’importo delle rendite che si considerano liquidate dopo il 31 dicembre 1993 al titolare delle partecipazioni negli investimenti esteri nonchè, dell’obbligo di dimostrare in modo esaustivo all’ufficio federale centrale delle imposte la correttezza dei dati. Ecco che allora, le parti ricorrenti, in conformità a quanto emerge dalla posizione assunta dal giudice del rinvio secondo cui, sostengono come l’articolo 5 anche se si applica indistintamente alle società di investimenti nazionali e a quelle straniere, cela una discriminazione dissimulata o di fatto a danno di queste ultime. Questo in quanto mentre le società di investimenti tedesche soddisfano pressoché tutte i requisiti di cui al richiamato articolo 5, le società di investimenti straniere in molte fattispecie non necessariamente hanno motivo di farlo. Per altro verso, nella fattispecie in esame, inoltre, l’applicazione dell’articolo 6 comporterebbe un incremento dei redditi imponibili delle stesse parti ricorrenti che vedrebbero tassarsi non più sulla base di un valore reale o stimato ma facendo riferimento a un importo stabilito in modo forfettario. A tal riguardo la stessa amministrazione finanziaria centrale ha affermato come sarebbe inutile permettere all’investitore‑contribuente di fornire esso stesso le informazioni richieste nell’articolo 5, paragrafo 1, in quanto non si tratta di informazioni di cui esso di norma dispone. Ma allo stesso modo tale possibilità non deve essere esclusa a priori, e nulla impedisce che un investitore‑contribuente possa chiedere e ricevere tali informazioni da parte della società di gestione del fondo. In tal caso, le autorità fiscali tedesche non possono non prendere in considerazione le suddette informazioni.

La pronuncia
Una normativa di uno Stato membro, come quella delineata dagli articoli 5 e 6 della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti, di cui alla causa principale, il cui combinato disposto comporti, in caso di mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e di comunicazione previsti da tale legge, l’assoggettamento dei redditi tratti da residenti di tale Stato membro da fondi di investimento esteri a una tassazione forfettaria invece che a una tassazione basata sul valore reale o stimato, integra una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata dall’articolo 63 TFUE e non consente di stabilire il reale valore delle rendite stesse.


Data della sentenza
9 ottobre 2014
Numero della causa
Causa C-326/12


Fonte: Agenzia Entrate

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