La Corte di giustizia europea è stata chiamata a pronunciarsi sulla direttiva 2008/7, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali. Al centro della controversia l’interrogativo se l’articolo 5, paragrafo 2, debba essere interpretato nel senso che lo stesso osta all’applicazione di un’imposta sulla conversione obbligatoria ex lege di titoli al portatore in titoli nominativi o in titoli dematerializzati, e, in caso di risposta affermativa, se un’imposta siffatta possa essere giustificata sulla base dell’articolo 6 della medesima direttiva 2008/7.

I protagonisti del contenzioso
La controversia vede contrapposti una contribuente belga ed il Consiglio dei Ministri del proprio paese. A seguito della soppressione dei titoli al portatore, operata con la legge belga del 14 dicembre 2005, la contribuente, che era proprietaria di diversi di tali titoli emessi da una società con sede in Belgio, provvedeva a convertirli in titoli nominativi anche se tale conversione non potè essere conclusa prima dell’entrata in vigore dell’imposta proprio sulla trasformazione o dematerializzazione dei titoli al portatore, istituita con legge del 28 dicembre 2011.
Proprio tale imposizione di recente istituzione è al centro della controversia scaturita tra la contribuente e l’amministrazione belga. La signora ha infatti proposto un ricorso giurisdizionale volto a chiedere l’annullamento delle disposizioni che introducono la detta imposta, per violazione della direttiva comunitaria 2008/7, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, sostenendo che poiché la conversione dei titoli al portatore presenta natura obbligatoria, la stessa fa parte delle «operazioni globali» per la raccolta di capitali e non può quindi essere assoggettata ad imposizione.

La posizione del Fisco
Tale ragionamento è invece contrastato dall’amministrazione fiscale belga secondo la quale la finalità dell’imposizione è quella di evitare comportamenti elusivi/abusivi da parte di società e non quella di gravare con una tassazione indiretta le transazioni economiche e finanziarie. Inoltre, sempre a giudizio del fisco belga, la conversione obbligatoria dei titoli al portatore prevista dalla legge del 2005 non avrebbe alcun legame con la raccolta dei capitali e per tale motivo non sarebbe interessata dalle disposizioni della direttiva 2008/7.
Investito di tale controversia, il giudice belga ha preferito sospendere il procedimento dinanzi a lui pendente per interessare i giudici europei al fine di sapere se, considerato quello che è l’obbligo della conversione dei titoli al portatore entro la fine del 2013, l’imposta su tale conversione debba essere considerata un’imposizione indiretta ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/7, e se possa o meno essere considerata legittima.

La normativa comunitaria
Esaminando il contesto normativo di riferimento rileviamo come la direttiva 2008/7 disciplini l’applicazione di imposte indirette ai conferimenti di capitale a società di capitali, alle operazioni di ristrutturazione relative a società di capitali ed all’emissione di taluni titoli e obbligazioni chiarendo come di norma l’imposizione indiretta sulla raccolta di capitali, eccezion fatta per l’imposta sui conferimenti, rischia di creare discriminazioni, doppie imposizioni e disparità che ostacolano la libera circolazione dei capitali.
L’articolo 5 della direttiva in parola riporta una ampia elencazione delle operazioni per le quali è fatto divieto agli Stati membri di applicare tassazioni indirette, tra le quali ricordiamo i conferimenti di capitale, le trasformazioni societarie, la modifica dell’oggetto sociale, l’emissione di azioni, obbligazioni, quote sociali o titoli societari similari.
Il successivo articolo 6 riporta invece un’elencazione delle imposte che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, gli stati membri sono legittimati a prevedere e tra queste vi sono imposte sui trasferimenti di valori mobiliari e l’imposta sul valore aggiunto.
Per quanto concerne il diritto nazionale, la ricordata legge belga del 14 dicembre 2005, con il precipuo fine di contrastare possibili frodi finanziarie, ha previsto la totale soppressione, entro il 31 dicembre 2013, di tutti i titoli al portatore con contestuale riconversione degli stessi in titoli nominativi o dematerializzati.
L’articolo 167 del codice belga in materia di diritti e imposte vari, introdotto con legge del dicembre 2011, ha previsto un’imposizione fiscale proprio sulla conversione dei titoli al portatore pari all’ 1% per le conversioni effettuate nell’anno 2012 e al 2% per quelle fatte nel 2013. Proprio tale disposizione è stata impugnata dalla contribuente belga che ne ha chiesto l’annullamento.

L’interpretazione degli eurogiudici
Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte di Giustizia ha ricordato preliminarmente come obiettivo primario della direttiva 2008/7 sia quello di favorire la libera circolazione dei capitali, mediante l’abrogazione delle imposte statali in materia e la loro sostituzione con un’imposta riscossa una sola volta nel mercato comune.
Richiamando poi la propria precedente giurisprudenza (sentenza FECSA e ACESA) i giudici sovranazionali hanno chiarito che se anche la direttiva menziona espressamente l’emissione di un prestito obbligazionario quale fattispecie per la quale è fatto divieto agli stati di istituire imposte e non il rimborso dello stesso, sarebbe quantomeno illogico esentare solo l’emissione e non il rimborso, dato che comunque è l’intera fattispecie obbligazionaria ad essere un’operazione globale di raccolta di capitali. Stesso ragionamento ha seguito la Corte nella  sentenza Commissione/Belgio EU:C:2004:450 in materia di primo acquisto di azioni o rilascio di titoli al portatore chiarendo quindi che il divieto di assoggettare ad imposta le operazioni di raccolta capitali si applica anche a tutte quelle operazioni la cui tassazione non è espressamente vietata, tutte le volte che tale tassazione si traduce in un’imposta su un’operazione globale per la raccolta di capitali.
Per ciò che concerne il caso di specie, i giudici di Strasburgo hanno evidenziato che sebbene non nominata espressamente, la conversione di titoli al portatore rientra sicuramente nell’emissione di azioni, obbligazioni, quote sociali o titoli societari similari di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/7 con la diretta conseguenza che l’imposizione prevista dall’art. 167 del codice belga si rileva una tassa sulla stessa emissione di tali titoli, vanificando cosi le ricordate finalità della direttiva 2008/7.
Per tali ragioni gli eurogiudici hanno concluso chiarendo che “l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/7 osta all’applicazione di un’imposta sulla conversione di titoli al portatore in titoli nominativi o in titoli dematerializzati, come quella di cui al procedimento principale”, chiarendo, inoltre, che, “Un’imposta siffatta non può essere giustificata sulla base dell’articolo 6 di detta direttiva”.




Data della sentenza
9 ottobre 2014
Numero della causa
Causa C-299/13

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