Con il messaggio n. 6512 dell’8 agosto 2014 sono state fornite – limitatamente ai minori titolari di indennità di frequenza - le prime istruzioni sulle procedure di accertamento del diritto alle prestazioni pensionistiche connesse alla maggiore età, così come novellate dal Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.

Sciogliendo ora la riserva di cui al punto 4 del citato messaggio e tenuto conto delle modificazioni apportate dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, si forniscono ulteriori indicazioni riguardanti i minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione nonché quelli rientranti nelle previsioni di cui al DM 2 agosto 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down (art. 25, comma 6).

Premesso che l’erogazione dell’indennità non cessa al raggiungimento della maggiore età, le nuove disposizioni normative stabiliscono ora, per i minori già titolari di tali prestazioni, al raggiungimento della maggiore età il diritto alle seguenti prestazioni:

-      pensione di inabilità a favore dei cittadini maggiorenni totalmente inabili;
-      pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni ciechi assoluti;
-      pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni sordi.

Inoltre, per effetto delle modificazioni apportate in sede di conversione, non è più necessaria laprevia presentazione della domanda in via amministrativa.

Diversamente da quanto previsto per l’indennità di frequenza (art. 25, comma 5), nella fattispecie in esame è quindi richiesto l’accertamento della sola sussistenza degli altri requisiti socio-reddituali previsti dalla legge.

Peraltro, anche i soggetti che abbiano già presentato domanda di accertamento sanitario - siano stati o meno convocati a visita dalla ASL - non saranno obbligati a sottoporsi all’accertamento, a meno che non abbiano comunque interesse al riconoscimento sanitario (ad esempio ai fini del diritto ad agevolazioni fiscali, prestazioni socio-sanitarie di natura non economica etc.). In questo caso, potranno continuare a seguire la procedura già iniziata fino alla sua naturale conclusione.

Tutti i destinatari delle nuove disposizioni saranno in ogni caso tenuti a presentare tempestivamente - al raggiungimento del 18° anno di età - il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente. Ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d’ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età.

Sarà cura dell’Istituto informare i soggetti interessati con apposita comunicazione.

Al fine di consentire la trasmissione del modello AP70, si sta provvedendo ad aggiornare la procedura disponibile sia nella intranet - per le strutture territoriali - sia nel portale dell’Istituto - per i cittadini e per gli Enti di patronato all’interno dell’area dedicata -. Per questi ultimi l’invio del modello AP70 sarà possibile inserendo in procedura il codice fiscale del richiedente ed allegando la delega rilasciata dal cittadino al patronato per l’inoltro di detto modello.

La procedura - in via di rilascio - è predisposta per consentire la trasmissione del modello AP70 solo dopo il compimento del 18° anno, al fine di fornire i dati socio-reddituali del soggetto ormai maggiorenne. Nella procedura della fase concessoria del patronato, in particolare, è stato previsto un apposito pulsante con il quale è possibile procedere alla registrazione della delega e all’inserimento dei dati afferenti il modello AP70, ai sensi della legge n.114 del 11.08.2014.

Con successivo messaggio verrà data comunicazione della messa in linea delle varie funzionalità implementate.

Si invitano le Strutture in indirizzo a dare ampia diffusione, nei modi ritenuti più opportuni, al contenuto del presente messaggio, portandolo a conoscenza anche degli enti e delle associazioni di categoria presenti nel territorio di propria competenza.


Fonte: Messaggio INPS n.7382 del 01/10/2014

0 commenti:

 
Top