In caso di vendita infraquinquennale di un immobile acquistato con l'agevolazione prima casa, per separazione tra i coniugi, con rinuncia al ricavato da parte di uno a favore dell’altro, quali sono le conseguenze?

Si verifica decadenza dai benefici "prima casa" in caso di trasferimento a titolo gratuito o oneroso di un appartamento comprato usufruendo dell'agevolazione e di mancato riacquisto entro l’anno di un nuovo immobile da destinare ad abitazione principale (nota II –bis, comma 4, dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur). La decadenza è esclusa nel caso in cui l’accordo di separazione omologato dal tribunale preveda che entrambi i coniugi alienino a terzi la proprietà dell’immobile, con rinuncia all’incasso del ricavato della vendita da parte di uno dei coniugi a favore dell’altro. In tale ipotesi, il coniuge, cui va l’intero corrispettivo derivante dalla vendita, deve riacquistare, entro un anno dall’alienazione, un altro immobile da adibire ad abitazione principale (circolare 27/E del 2012).


Fonte: Agenzia Entrate

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