Pubblicato il provvedimento 4 aprile 2014, a firma del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che approva gli “aggiustamenti” di Unico Persone Fisiche 2014 e delle relative istruzioni, nonché del fascicolo Unico Mini (modello e istruzioni), per adeguarli a recenti disposizioni normative, in particolare con riferimento alla disciplina sul monitoraggio fiscale (articolo 2, comma 4-bis, Dl 4/2014, convertito dalla legge 50 del 28 marzo).

Ulteriori modifiche sono state apportate per tener conto di alcuni orientamenti interpretativi (ad esempio, in materia di rapporti tra Imu e Irpef nei casi di pagamento della “mini Imu”), per consentire la corretta determinazione degli acconti in presenza di particolari tipologie di redditi d’impresa (impianti di distribuzione di carburante), nonché per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione del modello di dichiarazione e delle relative istruzioni.

Monitoraggio fiscale
La legge 50/2014, di conversione del Dl 4/2014, ha eliminato l’obbligo dichiarativo per i depositi e i conti bancari costituiti oltre confine che, complessivamente nel periodo d’imposta, non superano i 10mila euro.
Pertanto, nelle istruzioni relative al quadro RW, “Investimenti e attività finanziarie all’estero, monitoraggio – IVIE/IVAFE”, oltre alle correzioni imposte dalla nuova previsione normativa, è stata, in particolare, introdotta la seguente avvertenza: “l’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 10.000 euro (art. 4-bis del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50); resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE”.

Rapporti tra Irpef e Imu
Per quanto riguarda l’imposta municipale, a seguito di intervenuti orientamenti interpretativi, viene puntualizzato che:
nella colonna 10 del quadro RB (“Imu dovuta per il 2013”), va riportato anche l’importo dell’eventuale mini Imu dovuta per lo scorso anno
nella colonna 12 del quadro RB (“Casi particolari Imu”), il codice “1” deve essere utilizzato nel caso di fabbricato, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, esente dall’Imu o per il quale non è dovuta l’Imu né la mini Imu per il 2013, ma assoggettato alle imposte sui redditi
la colonna 12 del quadro RB (“Casi particolari Imu”), in caso di fabbricato esposto su più righi, va compilata in ciascun rigo per il quale si verifica la condizione descritta dal singolo codice (ad esempio, per un immobile “di lusso” utilizzato come abitazione principale per una parte dell’anno e in seguito concesso in locazione, il codice “2” - identificativo dell’abitazione principale e pertinenze assoggettate a Imu - va indicato solo sul primo dei due righi in cui sono riportati i dati del fabbricato).
Distributori di carburante
Per gli esercenti l’attività di distribuzione di carburante, viene introdotta, nel rigo RG22 (altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi), una nuova colonna 5, denominata “Deduzione distributori carburanti”.

Altre correzioni
Infine, oltre all’eliminazione di alcuni refusi di stampa, tra le novità viene evidenziata la circostanza che l’indicazione di alcuni dati è stata uniformata a quanto avviene nella dichiarazione dei redditi presentata tramite modello 730:
la rendita catastale dei fabbricati e i redditi dominicale e agrario dei terreni deve essere indicata senza operare alcuna rivalutazione (da effettuare solo in fase di determinazione dei relativi redditi)
le spese sanitarie vanno indicate per intero, senza ridurle della franchigia di 129,11 euro (deve essere scalata al momento di calcolare la detrazione spettante).


Fonte: Agenzia Entrate

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