Le agenzie di viaggio e turismo e gli esercenti commercio al dettaglio e attività assimilate (articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972) hanno, nell’agenda di aprile, un importante appuntamento con il Fisco: devono comunicare i dati relativi ai corrispettivi ricevuti nel 2013 in contanti, di importo superiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva, relativi a beni e servizi ceduti o prestati a persone fisiche non residenti nel nostro Stato, con cittadinanza extra Ue e al di fuori dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda e Norvegia).

Dal prossimo anno (per gli incassi riferiti al 2014), terminato il periodo transitorio di prima applicazione dell’articolo 3 del Dl 16/2012, che riserva a questo tipo di transazioni una deroga al limite ordinario all’uso del contante, la soglia per l’obbligo di comunicazione scatterà da mille euro e non più da 3.600.

Appuntamenti variabili, modello “polivalente
La scadenza non è unica, ma dipende dal regime di liquidazione Iva adottato.
I primi a rispondere all’appello sono i contribuenti “mensili”, che devono inoltrare la comunicazione entro il 10 aprile, gli altri, i “non mensili”, hanno tempo, quest’anno, fino a martedì 22 aprile, visto che il termine ordinario del 20 è Pasqua.
Il modulo da utilizzare è lo stesso dello “spesometro” ovvero il “Modello di comunicazione polivalente”, il “multiuso” predisposto dall’Amministrazione finanziaria con lo scopo di tagliare e ottimizzare la modulistica a disposizione del contribuente. Nulla di diverso neanche per quanto riguarda le modalità tecniche di trasmissione.
I soggetti interessati possono provvedere direttamente all’inoltro telematico del modello o rivolgersi agli intermediari abilitati. Per l’operazione, a disposizione degli utenti i canali informatici dell’Agenzia, Entratel o Internet (Fisconline), e il software “Modello di comunicazione polivalente”.
Entro cinque giorni dal click di invio, una ricevuta dell’amministrazione, disponibile on line, sul sito internet delle Entrate, attesterà il buon esito della trasmissione. Se qualcosa invece non è andato, l’utente verrà informato, sempre per via informatica, dei motivi che hanno causato lo scarto del suo modello. Nell’ipotesi in cui il sistema comunichi le ragioni del rifiuto oltre i termini di presentazione del modulo, trasmesso però nei tempi stabiliti, il contribuente, ha cinque giorni di tempo, dal giorno in cui è stato informato dell’esclusione, per assolvere nuovamente l’adempimento.

La comunicazione deve essere redatta in forma analitica e non aggregata, distinguendo, quindi, i dati e gli importi di ogni operazione, notizie che trovano posto nel quadro “TU” del “polivalente” (le operazioni superiori a 15mila euro sono comunicate nei quadri ordinari).

Per chi salta l’appuntamento o comunica dati inesatti o incompleti, la sanzione applicata va da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 euro (articolo 11 del Dlgs 471/1997). In soccorso degli inadempienti, disponibile, comunque, il ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997), che riduce la somma da pagare a 1/8 del minimo (32 euro). Possibile ricorrere anche alla definizione agevolata (articolo 16 del Dlgs 472/1997), che taglia a un terzo la sanzione irrogata.

Con il Dl semplificazioni, deroga al turista che acquista in contanti
Per completezza, ecco un accenno alla normativa che ha introdotto l’eccezione a sostegno del settore del turismo facilitando gli acquisti dei turisti giunti da “lontano” per visitare il Bel Paese.
La comunicazione in scadenza, infatti, prevista dall’articolo 3, comma 2-bis, del Dl 16/2012 (decreto “semplificazioni tributarie”), in deroga alla soglia ordinaria, amplia il limite all’uso del cash per le spese effettuate in Italia da turisti stranieri non comunitari e non appartenenti allo Spazio economico europeo. In particolare, il comma 1 dell’articolo innalza fino a 15mila euro il tetto entro il quale quella determinata categoria di viaggiatori può fare acquisti in contanti. Per accettare questo tipo di pagamento, però, l’esercente deve acquisire fotocopia del passaporto del cliente e un’autocertificazione con cui quest’ultimo attesta di non avere la cittadinanza italiana né di uno dei paesi della Ue o dello Spazio economico europeo e di non risiedere in Italia. Inoltre, entro il giorno successivo all’incasso, il commerciante o il prestatore di servizi, deve versare il denaro in un conto corrente a lui intestato presso un operatore finanziario.
Per usufruire della deroga, il successivo comma 2 stabilisce che gli operatori devono comunicare preventivamente agli uffici finanziari l’intenzione di aderire al regime, inviando telematicamente l’apposito modello scaricabile dal sito dell’Agenzia. Copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione deve essere consegnata in banca al momento del deposito del contante relativo alle transazioni operate con lo speciale regime.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top