Nel 2014, ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo compreso tra 8mila e 24mila euro, verrà riconosciuto un credito di 640 euro, 80 al mese a partire da maggio.
A prevederlo, il decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 dello stesso giorno.
Oltre i 24mila euro e fino a 26mila, il bonus diminuirà con il crescere del reddito, azzerandosi del tutto al raggiungimento di quel tetto. In quella fascia, spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 2.000.
Il credito scatta, ed è riconosciuto dal sostituto d’imposta in busta paga, quando l’imposta lorda calcolata sui redditi “agevolabili” supera la detrazione per lavoro dipendente.
Oltre che ai lavoratori dipendenti, il credito spetta anche a chi è titolare dei seguenti redditi assimilati al lavoro dipendente: compensi dei soci lavoratori delle cooperative; indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità; borse di studio e assegni di formazione professionale; compensi per collaborazioni coordinate e continuative; remunerazioni dei sacerdoti; prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare; compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.
(articolo 1)

Meno Irap, a partire dal 2014, a carico di imprese e professionisti. Le aliquote ordinarie passano:
da 3,9 a 3,5%, per la generalità dei contribuenti
da 1,9 a 1,7%, per il settore agricolo e le cooperative di piccola pesca
da 4,65 a 4,2%, per le banche e gli altri soggetti finanziari
da 5,9 a 5,3%, per le imprese di assicurazione
da 4,2 a 3,8%, per le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori.
Una riduzione generalizzata, quindi, intorno al 10 per cento.
Il beneficio potrà essere fruito, parzialmente, già in occasione del primo acconto 2014: nel calcolare l’importo dovuto con il metodo previsionale, si potranno applicare le seguenti aliquote (nell’ordine, a seconda dell’attività svolta: 3,75%, 1,8%, 4,5%, 5,7%, 4%).
(articolo 2)

Cancellato definitivamente l’obbligo (introdotto dalla “legge europea 2013”) per gli intermediari finanziari di effettuare una ritenuta d’acconto del 20% sui trasferimenti di denaro provenienti dall’estero costituenti redditi da investimenti o da attività di natura finanziaria. L’adempimento sarebbe dovuto partire dal prossimo 1 luglio.
(articolo 4)

Stabilizzata la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti commerciali vantati verso le pubbliche amministrazioni per pagare le somme dovute in caso di ricorso agli istituti deflativi del contenzioso (adesione al pvc o all’invito al contraddittorio, accertamento con adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale, mediazione). È stato infatti eliminato il limite temporale presente nella norma di riferimento, che circoscriveva l’opportunità ai soli crediti maturati fino al 31 dicembre 2012.
(articolo 39)

Estesa invece alle cartelle e agli atti esecutivi notificati fino al 30 settembre 2013 (non più fino al 31 dicembre 2012) la possibilità di compensare gli stessi crediti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni, con i debiti a ruolo relativi a tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail.
(articolo 40)

Novità, dall’1 ottobre 2014, per i versamenti tramite F24: in caso di saldo finale pari a zero per effetto di compensazione, dovranno avvenire soltanto tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; potranno invece viaggiare anche attraverso i servizi telematici offerti dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa Agenzia, gli F24 oggetto di compensazioni e con saldo finale è positivo e gli F24 con saldo finale di importo superiore a 1.000 euro.
(articolo 11)

Dall’1 luglio 2014 sale dal 20 al 26% la tassazione sulle rendite finanziarie, redditi di capitale e capital gain. Immutato, invece il prelievo sugli interessi dei titoli di Stato (12,50%), i proventi dei titoli di risparmio per l’economia meridionale (5%) e il risultato netto delle forme di previdenza complementare (11%).
(articolo 3)

Passa dal 12 al 26% l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dovuta dagli istituti di credito che posseggono quote della Banca d’Italia: il versamento andrà effettuato in unica soluzione entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.
(articolo 4)

Stessa scadenza per le società che rivalutano i beni aziendali sulla base della disposizione normativa contenuta nella Stabilità 2014: l’imposta sostitutiva andrà pagata in unica soluzione, non più in tre quote annuali.
(articolo 4)

Dal 2014, i redditi derivanti dall’attività di produzione di energie da fonti rinnovabili agroforestali o fotovoltaiche vanno determinati applicando ai corrispettivi registrati ai fini IVA il coefficiente di redditività del 25% (fino al 2013, erano considerati produttivi di reddito agrario). La disposizione rileva già in sede di determinazione del primo acconto 2014.
(articolo 22)

Dal 2014, con apposito decreto ministeriale, sarà ridefinito l’elenco dei comuni montani e di collina, nei quali i terreni sono esclusi dall’applicazione dell’Imu. L’obiettivo è assicurare maggiori entrate per almeno 350 milioni di euro all’anno.
(articolo 22)

È differita dall’1 maggio all’1 agosto 2014 la decorrenza dell’incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo, previsto dal Dl 91/2013.
(articolo 5)


Fonte: Agenzia Entrate

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