La Corte ribadisce il fondamentale principio in base al quale, in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto (Cass. n. 30055/2008, n. 10257/2008, n. 8772/2008, n. 20398/2005, n. 1372/2011) si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici. Esso comporta l’inopponibilità del negozio all’Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall’operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento dell’operazione ed è onere del contribuente di provare i presupposti di fatto, legittimanti l’applicazione dello speciale regime (Cass. n. 14381/2007, 13559/2007, SS.UU. n. 27619/2006 e n. 30057/2008).

Ordinanza n. 7300 del 27 marzo 2014 (udienza  5 marzo 2014)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Cicala Mario – Est. Di blasi Antonino
Divieto di abuso del diritto – Principio generale antielusivo – Definizione – Inopponibilità degli atti all’Amministrazione finanziaria – Inopponibilità anche degli atti atipici - Onere del contribuente di provare i presupposti di fatto che legittimano il regime speciale

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