Le comunicazioni all’Anagrafe tributaria dei dati riguardanti i beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari e dei soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa andranno effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento e i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.
I nuovi termini di trasmissione sono contenuti nel provvedimento del 16 aprile, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, che modifica la scadenza del 30 aprile, precedentemente fissata dal provvedimento del 2 agosto 2013.

Chi deve effettuare la comunicazione
Questi i contribuenti interessati dall’adempimento e l’oggetto della comunicazione:
coloro che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva, devono comunicare i dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, nell’anno d’imposta precedente, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro
coloro che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva, devono comunicare i dati dei soci e dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, nel caso in cui sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento, con riferimento all’anno d’imposta precedente. In alternativa, può provvedervi lo stesso socio o familiare che ha ricevuto il bene in godimento.
La previsione di trenta giorni successivi rispetto al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi consente l’utilizzo di elementi che al momento della dichiarazione hanno già concorso alla tassazione del reddito diverso (determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento), per coloro che ricevono in godimento beni aziendali, e determinato l’indeducibilità dei relativi costi sostenuti, per i concedenti i beni in godimento.
La soluzione adottata, inoltre, consente di evitare la concentrazione in un’unica scadenza dell’adempimento dichiarativo e di quello comunicativo.


Fonte: Agenzia Entrate

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