Con il varo dell’ultima legge di stabilità, la disciplina relativa all’istituto della mediazione tributaria ha subito modifiche, la cui conoscenza diventa indispensabile in caso di arrivo di una cartella di pagamento. La legge è la 147/2013 e la disposizione modificata è l’articolo 17-bis del Dlgs 546/1992.

In sintesi, ora, la presentazione del reclamo non è più condizione di ammissibilità del ricorso, ma di procedibilità; la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato sono sospesi automaticamente in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte e, infine, al termine dei novanta giorni - dalla presentazione del reclamo - utili per mediare, si applicano le stesse regole stabilite per i termini processuali (per saperne di più, vedi articolo “La “nuova” mediazione tributaria secondo l’ultima legge di stabilità” del 12 febbraio 2014).

Ebbene, a riscrivere tutto questo, in modo chiaro e dettagliato, nelle avvertenze delle cartelle di pagamento, ci ha pensato il provvedimento del 2 aprile che, al suo interno, dispone le modifiche e presenta la rinnovata sezione relativa alle modalità di presentazione del reclamo-mediazione e del ricorso.


Fonte: Agenzia Entrate

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