Al fine dell’individuazione del requisito di iscrizione all’anagrafe delle Onlus costituito dalla finalità di solidarietà sociale, l’articolo 10 del Dlgs n. 460 del 1997 distingue gli ambiti di operatività elencati ai numeri da 1 a 11 della lett. a) in due diverse categorie. La prima è costituita da ambiti di operatività, in relazione ai quali la finalità solidaristica è riconosciuta solo con riguardo ad attività specificamente esercitate in favore di soggetti svantaggiati. In proposito la Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare (cfr sentenza n. 3789 del 15/02/2013) che la nozione di “svantaggio”, inserita nella norma, individua categorie di persone in condizioni oggettive di disagio per situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti ovvero per situazioni di devianza, degrado, grave precarietà economico- familiare, emarginazione sociale. Tale individuazione risulta seguita anche nella prassi amministrativa (cfr circolare del 26/06/1998 n. 168), che indica, in via esemplificativa, i soggetti in situazioni di svantaggio rilevanti ai fini che qui interessano. Dal tenore della norma e della ratio solidaristica ad essa sottesa ed in applicazione del principio di stretta interpretazione delle norme che concedono esenzioni fiscali, deve quindi ribadirsi che lo “svantaggio” che la disposizione legislativa tende a colmare – incentivando, attraverso l’esenzione, l’opera della Onlus – consiste nella obiettiva condizione deteriore, rispetto alla generalità dei consociati, in cui si trovi, negli ambiti specifici individuati dalla norma, una particolare categoria di soggetti.

Sentenza n. 7311 del 28 marzo 2014 (udienza 28 novembre 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Crucitti Roberta
Requisiti per l’iscrizione all’anagrafe Onlus – Articolo 10, comma 2, lettera a) Dlgs n. 460/1997 – Nozione di persone “svantaggiate”

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