La scadenza per la presentazione del 730 in assenza del sostituto di imposta è la stessa del 730 "tradizionale"?

I contribuenti che nell’anno di imposta 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e che nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono ugualmente presentare il modello 730. In questa ipotesi, il modello va consegnato a un Caf o a un professionista abilitato, indicando la lettera "A" nella casella “730 senza sostituto” e barrando la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto" del riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”. La scadenza è fissata al 31 maggio, ossia lo stesso termine previsto per il 730 “tradizionale” presentato tramite Caf o professionista abilitato.


Fonte: Agenzia Entrate

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