Nella sentenza 841/2014, Cassazione affronta e risolve la questione interpretativa concernente la decorrenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione da parte dell’erede quando la relativa eredità sia stata accettata con beneficio d’inventario nel momento in cui lo stesso era minorenne.

La Suprema corte, per individuare la decorrenza del termine di sei (ora dodici) mesi fissato dall’articolo 31 del Dlgs n. 346 del 1990, per la presentazione della dichiarazione di successione in caso di intervenuta accettazione con beneficio di inventario in nome di un minore, prende le mosse dalla disamina delle disposizioni del codice civile, addivenendo a una lettura combinata delle stesse con la norma tributaria.

In particolare, il Collegio giudicante prende in considerazione l’articolo 471 cc, che vieta l’accettazione delle eredità devolute a minori se non con il beneficio dell’inventario. Esamina poi l’articolo 489, che prevede che “I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione”.
I Supremi giudici coordinano poi tale ultima previsione normativa con il disposto della lettera d) del comma 2 dell’articolo 31 del Dlgs n. 346/1990, che fissa la decorrenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione per l’eredità accettata con beneficio di inventario dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario.
La Corte conclude statuendo che, poiché il termine per la presentazione della dichiarazione di successione non comincia a decorrere fino a quando non scade quello legalmente stabilito per la formazione dell'inventario e, poiché per i minori detto termine viene a scadere solo dopo un anno dal raggiungimento della maggiore età, il termine per presentare la dichiarazione di successione per il minore nel cui interesse l’eredità è stata accettata con beneficio di inventario decorre dall’anno successivo al compimento della maggiore età.

Tale conclusione appare in linea con la ratio delle disposizioni civilistiche e tributarie richiamate anche perché, come evidenziato nella sentenza in rassegna, non scattando fino all'anno dal raggiungimento della maggiore età il termine per la redazione dell'inventario, ove l'eredità sia stata accettata in nome del minore ai sensi dell'articolo 471 cc, questi, fino al compimento di detto termine, conserva il diritto di evitare la responsabilità ultra vires e di rinunziare all'eredità in caso di mancata redazione dell'inventario da parte del proprio legale rappresentante.
Sulla necessità del coordinamento delle norme tributarie in materia di successione con quelle civilistiche si veda anche Cassazione 9 giugno 2010, n. 13856; idem, Cassazione 7 febbraio 2013, n. 2899. Sulla questione del termine per il minore per accettare l’eredità si veda, invece, Cassazione 4 marzo 2011, n. 5211.


Fonte: Agenzia Entrate

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