I dati acquisiti presso le aziende di credito, ai sensi del Dpr n. 633 del 1972, articolo 51, comma 2, n. 2, possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, incombendo al contribuente l’onere di dimostrare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti (cfr sentenza n. 21132/2011).



Ordinanza n. 7890 del 3 aprile 2014 (udienza 5 marzo 2014)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Cicala Mario – Est. Iacobellis Marcello
Iva – Dpr n. 633 del 1972, articolo51, comma 2, n. 2 – Dati acquisiti presso aziende di credito – Utilizzazione degli stessi per dimostrare attività occulta – Onere del contribuente di dimostrare che i movimenti non sono fiscalmente rilevanti

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