La questione pregiudiziale è relativa a una domanda proposta alla Corte europea che verte sull’interpretazione degli articoli 49 TFUE e 54 TFUE, con particolare riferimento all’applicazione di una normativa nazionale e alla possibilità di concessione di uno sgravio di una perdita maturata nell’ambito di un consorzio di società di cui una compagine societaria è una società collegata del gruppo che lo richiede.

Il procedimento principale
Le parti ricorrenti sono società con bandiera britannica e appartenenti ad un gruppo la cui società capofila ha sede a Hong Kong. La società di collegamento, tra gruppo e consorzio, è una società anche essa residente nel Regno Unito e detenuta indirettamente da un consorzio ed in quanto tale appartenente allo stesso. Il ruolo chiave di quest’ultima società è dovuto al fatto che le società ricorrenti è attraverso quest’ultima che sono legate, secondo le disposizioni fiscali del Regno Unito per lo sgravio di gruppo nell’ambito di un consorzio. La società di collegamento, però, appartiene ad una altra società con sede in Lussemburgo ma che a sua volta è detenuta indirettamente da società controllate con sede in paesi terzi. Dalla attività principale di tale società, che si occupa della creazione e della gestione di linee telefoniche mobili, ha seguito di ingenti investimenti sono scaturite delle perdite che potevano essere imputate come sgravi fiscali a favore degli utili prodotti dalle altre società residenti appartenenti al gruppo o al consorzio. Ecco che allora le società richiedenti hanno cercato di avvalersi della possibilità di sgravare gli utili con le richiamate perdite. Con tale intento, quindi, hanno avanzato richiesta all’amministrazione finanziaria del Regno Unito per uno sgravio di gruppo nell’ambito del consorzio di appartenenza. Ma tale richiesta veniva respinta a causa della non residenza e per il mancato esercizio di attività commerciale  nel territorio nazionale della società di collegamento. Pertanto, la questione giungeva sul tavolo dei giudici del First-tier Tribunal (Tax Chamber) che decidevano di sospendere il procedimento e di rivolgersi alla Corte di giustizia europea.

La questione pregiudiziale
Una normativa nazionale di uno Stato membro è compatibile con le disposizioni di cui al procedimento principale laddove preveda la possibilità per una società appartenente al contempo ad un gruppo e ad un consorzio, che indipendentemente dalla residenza delle società che detengono il capitale della società di collegamento, e delle altre società del consorzio, sono interessate dal trasferimento delle perdite, mentre la stessa normativa esclude tale possibilità quando la società di collegamento è stabilita in altro Stato membro?

Sulla questione pregiudiziale
Secondo il principio della libertà di stabilimento di cui all’articolo 49 TFUE, i cittadini dell’Unione sono tenuti agli stessi adempimenti e ad aver i medesimi requisiti, non solo per l’esercizio di attività commerciali ma anche per la costituzione e la gestione di imprese, al pari di quanto previsto per i cittadini residenti nello Stato membro. Al riguardo, però, proprio la normativa di cui al procedimento principale subordina la possibilità di trasferire le perdite subite, da una società con residenza fiscale in altro Stato membro, ma facente parte di un consorzio, a una società con residenza fiscale nello stesso Stato membro e appartenente ad un gruppo di imprese, alla condizione che la società di collegamento tra consorzio e gruppo in considerazione sia stabilita nello Stato membro o che ivi eserciti un’attività commerciale mediante stabile organizzazione. Ecco che allora, convengono i giudici europei, tale norma nazionale subordinando il trasferimento della perdita alla condizione di residenza rende fiscalmente meno appetibile stabilire una società di collegamento in un altro Stato membro. Come da costante giurisprudenza della Corte, una società può invocare a fini fiscali una restrizione della libertà di stabilimento di un'altra società ad essa legata, nei limiti in cui tale restrizione incide sull’imposizione che la riguarda direttamente. Non vale a giustificare una siffatta misura l’intento di essere strumento di lotta e contrasto ai paradisi fiscali.

La sentenza della Corte
Non è ammissibile una normativa nazionale che preveda la possibilità, per una società residente appartenente ad un gruppo, di ottenere il trasferimento delle perdite subite da un’altra società residente, quest’ultima appartenente ad un consorzio, allorchè una società di collegamento, appartenente contemporaneamente al gruppo e al consorzio,  sia essa stessa residente nel medesimo Stato membro. Tale conclusione, come si evince dalla pronuncia della Corte, mette in rilievo la circostanza che la suddetta possibilità non è ammessa laddove la società di collegamento fosse stabilita in altro Stato membro. Una siffatta disposizione non è compatibile con il principi del diritto dell’Unione di cui agli articoli 49 e 54 del TFUE.


Fonte: Agenzia Entrate

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