“1847” è il codice tributo che va indicato nel modello F24 per il versamento dell’imposta del 20% dovuta da parte di coloro che, avendo svolto attività occasionale di noleggio o locazione di imbarcazioni e navi da diporto, optano per il regime di tassazione sostitutivo.
A istituirlo, la risoluzione n. 43/E del 23 aprile.

Si tratta, in particolare, delle somme dovute da chi beneficia della norma agevolativa prevista dall’articolo 49-bis del Dlgs 171/2005, che disciplina il noleggio occasionale di unità destinate a scopi sportivi o ricreativi. In particolare, la disposizione si rivolge a “…il titolare persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto…”. Chi svolge tale attività per non più di 42 giorni complessivi, può assoggettare i relativi proventi a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, da versare entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. In tal caso, costi e spese sostenute relative all’attività di noleggio non sono detraibili né deducibili.

Il nuovo codice tributo va riportato nel modello F24, nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo “anno di riferimento“ dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento.
Il codice potrà essere utilizzato anche in compensazione.


Fonte: Agenzia Entrate

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