La Corte costituzionale, con la sentenza n. 98 del 16 aprile 2014, ha dato il via libera all'istituto della mediazione tributaria, che permette di risolvere le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro senza ricorrere al giudice. Non ci sono, quindi, rilievi di incostituzionalità per la mediazione tributaria. E' stata censurata solo la disposizione che prevedeva l’inammissibilità dei ricorsi depositati prima della conclusione del procedimento, tra l’altro normativamente già superata con la legge di stabilità 2014 che ha stabilito che, per gli atti ricevuti dal contribuente a partire dal 2 marzo scorso, in caso di deposito del ricorso prima dei 90 giorni dall’istanza di mediazione, l’Agenzia delle Entrate può eccepire l’improcedibilità, non più l'inammissibilità.

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