Spese sanitarie rimborsate dall’assicurazione, il cui premio è stato in parte versato dal datore di lavoro (ente pubblico), in parte in proprio. A quali condizioni è possibile portarle in detrazione?

Sono detraibili al 19% le spese sanitarie per la parte eccedente 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir). Sono detraibili, in quanto rimaste a carico del contribuente, anche le spese mediche rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dallo stesso e per cui non spetta né la detrazione di imposta né la deduzione dal reddito. Analogamente, sono detraibili le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il reddito del contribuente, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta. La detrazione, in presenza di rimborso delle spese sostenute, è quindi circoscritta esclusivamente alle due ipotesi in cui il rimborso avvenga per effetto di contributi che hanno concorso alla formazione della base imponibile ovvero per effetto di premi di assicurazione non detraibili o di contributi non deducibili (risoluzione 35/E del 2007).


Fonte: Agenzia Entrate

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