In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 600 del 1973, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente. In tali casi, pertanto, è consentito all’ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - maggiori ricavi o minori costi, ad esempio determinando il reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (Cfr. Cass. n. 7871 del 2012).

Sentenza n. 24902 del 6 novembre 2013 (udienza 20 febbraio 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Virgilio Biagio – Est. Greco Antonio
Reddito d’impresa – Determinazione – Metodo analitico-induttivo - Articolo 39, Dpr n. 600 del 1973 – Inattendibilità scritture contabili – Utilizzo presunzioni semplici – Onere della prova  al contribuente

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