Con la Risoluzione n. 84/E del 27 novembre, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che una trasformazione da Srl a società semplice, se considerata elusiva dal Fisco, comporta sul fronte fiscale un "ritorno al passato", nel senso che si applica l'articolo 37-bis del Dpr 600/1973 e vengono quindi disconosciuti i vantaggi ottenuti e viene richiesta la maggiore imposta dovuta. La trasformazione resta invece valida sul piano civilistico, per cui una società a responsabilità limitata che si è trasformata in società semplice, rimane tale da questo punto di vista. Pertanto, sul fronte fiscale si dovrà comportare come una Srl, mentre, su quello civilistico continuerà ad essere una società semplice e, così, non potrà optare per il consolidato fiscale nazionale né aderire alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo, regimi entrambi preclusi alle società semplici.

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