La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 63 e 65 del TFUE sulla libera circolazione di capitali ed è stata presentata nell’ambito di un procedimento che oppone un contribuente all’Amministrazione fiscale finlandese.

Il protagonista della controversia
Tale contribuente, soggetto in via principale alle imposte sui redditi in Finlandia, si vedeva opporre il diniego dall’Amministrazione finanziaria di consentirgli la deduzione dai propri redditi imponibili in Finlandia delle perdite subite in occasione della cessione di un bene immobile situato in Francia.
In particolare, non aveva percepito in Francia redditi dai quali poter dedurre la perdita che deriva dalla cessione dell’immobile né aveva acquistato altro bene che gli consentisse, in occasione della cessione, di compensare la perdita.
Tuttavia, il medesimo contribuente realizzava in Finlandia, nel corso dello stesso periodo di imposta, plusvalenze derivanti dalla cessione di valori mobiliari imponibili in Finlandia, in relazione ai quali chiedeva la compensazione con la perdita derivante dalla vendita del bene immobile francese. In relazione al bene immobile e ai valori mobiliari in parola, il contribuente non esercitava attività professionale.

La posizione del Fisco finlandese
Sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale finlandese, l’ufficio locale delle imposte riteneva che il contribuente non fosse legittimato a portare in deduzione dai propri redditi mobiliari percepiti in Finlandia le perdite derivanti dalla vendita del bene immobile situato in Francia.
Nel corso del contenzioso che ne è scaturito, l’autorità giurisdizionale chiamata in causa ha sospeso il processo sottoponendo alla Corte Ue  la seguente questione pregiudiziale: se gli articoli 63 e 65 del TFUE ostino a una normativa tributaria di uno Stato membro, che non consenta a un contribuente residente nel medesimo Stato membro e che ivi sia soggetto all’imposta sui redditi in via principale, di portare in deduzione le perdite derivanti dalla cessione di un immobile situato in altro Stato membro dai redditi mobiliari imponibili nel primo Stato membro, laddove ciò sarebbe stato possibile, a determinate condizioni, qualora l’immobile fosse stato situato nel primo Stato membro.

La valutazioni della Corte
In base a quanto previsto dall’articolo 65 del TFUE le disposizioni dell’articolo 63 del TFUE non pregiudicano il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della legislazione tributaria in cui viene operata una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto attiene il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale. Ciò costituisce una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, ed in quanto tale deve essere oggetto di interpretazione restrittiva.
Ciò premesso, la Corte, con riferimento alla circostanza che lo Stato membro di ubicazione del bene immobile non prevede il diritto di portare in deduzione le perdite derivanti dalla vendita di un immobile, ha precisato che ciò non può diversificare la situazione di un contribuente con riguardo alla normativa del proprio Stato di residenza, posto che, il diniego di prendere in considerazione tali perdite consegue alla scelta effettuata dallo Stato membro di residenza del contribuente e che la convenzione franco-finlandese non osta a che tali perdite siano prese in considerazione.

Deducibilità delle perdite e ubicazione del bene
Da ciò deriva che la diversità di trattamento, con riferimento alla deducibilità delle perdite derivante dalla vendita di un immobile, non può essere giustificata alla luce di una differente situazione connessa al luogo di ubicazione del bene. Occorre inoltre verificare se la restrizione oggetto della controversia possa essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Al riguardo, la Corte considera obiettivo legittimo perseguito dagli Stati, l’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli stessi.
Il riconoscimento della deducibilità, nello Stato membro di residenza del contribuente, delle perdite derivanti dalla vendita di un bene immobile situato in un altro Stato membro, a prescindere dalla ripartizione del potere impositivo convenuta tra gli Stati membri, significherebbe consentire allo stesso contribuente di scegliere liberamente lo Stato membro in cui tali perdite sono prese in considerazione nei termini fiscalmente più vantaggiosi.

L’equilibrata ripartizione del potere impositivo
Ciò posto, la Corte ritiene che il diniego della concessione della deducibilità delle perdite derivanti dalla cessione di un  immobile, situato in Francia, consente la salvaguardia della simmetria tra il diritto di imposizione dei redditi e la deducibilità delle perdite. Tale misura contribuisce inoltre, all’obiettivo volto a garantire l’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri.
In ordine all’argomento secondo cui la normativa finlandese sia giustificata dalla necessità di garantire la coerenza del regime fiscale il cui principio fondamentale è costituito dal trattamento simmetrico di redditi e perdite, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha già affermato che la necessità di garantire la coerenza di un regime fiscale può giustificare la restrizione all’esercizio delle libertà di circolazione garantite dal Trattato.
Il regime finlandese, nello stabilire che un contribuente residente che subisca una perdita dalla vendita di un immobile ubicato in Francia non può fare valere la medesima perdita in Finlandia, riflette una logica simmetrica. In base all’obiettivo perseguito dalla normativa oggetto della controversia, sussiste un nesso diretto tra, da un lato, il beneficio fiscale concesso, vale a dire la presa in considerazione delle perdite derivanti da un investimento di capitale, e, dall’altro, l’imponibilità dei redditi derivanti dal medesimo investimento.
Pertanto, la Corte UE rileva che la normativa nazionale oggetto della  questione pregiudiziale può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale che attengono alla necessità di salvaguardare l’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri e di garantire la coerenza del regime fiscale finlandese, ed è idoneo a conseguire tali obiettivi.

La conclusione della Corte
La Corte perviene pertanto alla conclusione che gli articoli 63 e 65 TFUE non ostano ad una normativa tributaria di uno Stato membro che non consenta ad un contribuente residente nello Stato membro medesimo e ivi soggetto alle imposte sui redditi in via principale, di portare in deduzione le perdite risultanti dalla cessione di un immobile situato in un altro Stato membro dai redditi mobiliari imponibili nel primo Stato membro, laddove ciò sarebbe stato possibile, in presenza di alcune condizioni, qualora l’immobile fosse stato situato nel primo Stato membro.


Fonte: Agenzia Entrate

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